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La guida
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling: turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Negli handlers (art. H10) il notturno in turni regolari è maggiorato del 50%, quello fuori turno o in turno di domenica/festivo del 55%; le ore lavorate nelle festività del 45%. Ai fini della paga è notturno il lavoro tra le 20:00 e le 8:00.
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Che cosa è il lavoro notturno per la legge
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
- l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
- il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
- se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni: come ragionano i contratti
La legge non fissa la maggiorazione per il lavoro notturno o festivo: la fissa il CCNL. Per gli handlers la regola è nell’art. H10 della parte specifica del 25 ottobre 2023, che per la paga considera notturno il lavoro tra le 20:00 e le 8:00 (più ampio della fascia di legge).
| Tipo di prestazione | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale | 25% | Ore oltre la durata giornaliera del turno |
| Straordinario diurno nel giorno feriale non lavorativo della settimana | 30% | Es. il sabato libero nella settimana su 5 giorni |
| Straordinario notturno e festivo | 45% | Notturno, ai fini retributivi, dalle 20:00 alle 8:00 |
| Lavoro notturno in regolari turni periodici | 50% | Turno di notte programmato |
| Lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici | 55% | Notte occasionale, fuori dal ciclo di turni |
| Lavoro notturno in regolari turni periodici di domenica o nei festivi | 55% | Turno di notte che cade in giorno festivo |
| Ore lavorate in una festività (art. H12) | 45% | Sulla retribuzione normale |
Le percentuali sono omnicomprensive (includono già l’incidenza su tutti gli istituti indiretti e differiti, TFR compreso) e non si sommano: la maggiore assorbe la minore. Per il minimo tabellare la base di calcolo resta la tabella dei minimi al 1° febbraio 2016 (art. H10: ad esempio 1.005,47 € per il 4° livello); gli aumenti del rinnovo 2023 non incidono su questi istituti (art. H15). Fonte: Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023.
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Chi lavora in turni avvicendati H16 o H24 riceve anche un’indennità di turno di 0,26 € per ogni giornata di presenza (art. H20), distinta dalla maggiorazione notturna, e l’indennità giornaliera dell’art. H19. Per i turnisti è festivo il giorno di riposo compensativo, non la domenica lavorata in turno; il CCNL non prevede una maggiorazione domenicale autonoma. Per orario normale e straordinari vedi la scheda orario di lavoro e straordinari negli handlers.
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle dell’art. H10 della parte specifica Handlers del 25 ottobre 2023; le sezioni Gestori e Catering hanno regole proprie.