Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2773 c.c. – Crediti dei comuni e delle provincie per tributi
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 29 luglio 1975, n. 426. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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