Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2675 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Responsabilita' del conservatore.

In vigore dal 19/04/1942

(Il conservatore e' responsabile dei danni derivati:

1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle

iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in

tali operazioni;

2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o

annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che

l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non

imputabili;

3) dalle cancellazioni indebitamente operate.) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, legge 21 gennaio 1983, n. 22.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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