Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2623 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Falso in prospetto.
In vigore dal 19/04/1942
Soppresso da: Legge del 28/12/2005 n. 262 Articolo 34
Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e
l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i
suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari del prospetto, la pena e' dalla reclusione da uno a tre anni. (1)
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 11 aprile
2002, n. 61. V. anche l'art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi