Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2386 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Sostituzione degli amministratori.

In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026

Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio

sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica

fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,

quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla

sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli

amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con

quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della

cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea

per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli

amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere

l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,

l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve

essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. (1)

(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio

2003, n. 6.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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