Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 578 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Successione dei genitori al figlio naturale.
In vigore dal 19/04/1942 al 07/02/2014
Soppresso dal 07/02/2014 da: Decreto legislativo del 28/12/2013 n. 154 Articolo 106
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua
eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del
quale e' stato dichiarato figlio.
Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori,
l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso
dalla successione.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi