Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 399 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Pubblicita'.
In vigore dal 19/04/1942
(I provvedimenti con i quali e' concessa o revocata l'emancipazione devono
essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati
entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche' li annoti in
margine all'atto di nascita dell'emancipato.
La pubblicita' dei provvedimenti relativi all'autorizzazione
dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione e'
regolata dal libro V.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, legge 8 marzo 1975, n. 39.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi