Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 398 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Revoca dell'emancipazione.
In vigore dal 19/04/1942
(Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacita' ad amministrare,
l'emancipazione accordata per l'articolo 391 puo' essere revocata dal
giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche
d'ufficio, sentito il minore.
Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta' o la
tutela e vi rimane sino all'eta' maggiore.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, legge 8 marzo 1975, n. 39.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi