Testo dell'articoloAbrogato
Art. 398 c.c. – Revoca dell’emancipazione
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’art. 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.
Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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