Testo dell'articoloVigente
Art. 218 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. L’azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità; b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.
In sintesi
L'articolo 218 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il procedimento per il giudizio di ottemperanza innanzi alla Corte dei conti. Il ricorso, preceduto da una diffida all'amministrazione inadempiente, è notificato all'ente e a tutte le altre parti del giudizio. Unitamente al ricorso si deposita copia autentica della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. In caso di accoglimento, il giudice ordina l'ottemperanza prescrivendone le modalità, dichiara inefficaci gli atti elusivi del giudicato, nomina ove necessario un commissario ad acta e può fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva (astreinte). Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza e può fornire chiarimenti sulle modalità esecutive.Indice dei contenuti
La diffida come presupposto processuale dell'azione
L'articolo 218, comma 1, del D.Lgs. 174/2016 subordina la proposizione del ricorso per ottemperanza alla previa diffida dell'amministrazione. La diffida assolve una duplice funzione: da un lato concede all'ente una ulteriore opportunità di conformarsi spontaneamente al giudicato, evitando così il ricorso al giudice e le conseguenti misure coercitive; dall'altro costituisce la prova documentale dell'inerzia o dell'inadempimento dell'amministrazione, che il ricorrente depositerà a corredo del ricorso. La forma della diffida non è specificata dalla norma, ma nella prassi della giustizia contabile si utilizza la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata, in modo da avere data certa e prova della ricezione. Non è indicato un termine minimo tra la diffida e la proposizione del ricorso, ma la giurisprudenza contabile richiede che l'amministrazione abbia avuto un congruo lasso di tempo per adempiere.
Notificazione del ricorso e deposito della sentenza
Il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza. L'estensione della notifica a tutte le parti garantisce il pieno contraddittorio: ciascuna parte del giudizio originario ha interesse a partecipare al giudizio di ottemperanza, poiché l'esecuzione del giudicato potrebbe incidere sulla propria posizione giuridica. Unitamente al ricorso, il comma 2 impone il deposito di copia autentica della sentenza con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Quando il ricorso è proposto per l'esecuzione di una sentenza non ancora definitiva - ad esempio una sentenza di primo grado non sospesa in appello - non è necessaria la prova del giudicato, ma occorre dimostrare la persistente efficacia esecutiva della pronuncia.
La decisione in forma semplificata
Il comma 3 stabilisce che il giudice decide con sentenza in forma semplificata, salvo che si tratti dell'esecuzione di un'ordinanza, nel qual caso provvede con ordinanza (comma 5). La forma semplificata risponde a un'esigenza di celerità: il giudizio di ottemperanza non è un secondo grado di cognizione sul merito della controversia, ma una fase esecutiva volta a garantire la conformazione dell'amministrazione al comando giurisdizionale. La sentenza semplificata può limitarsi a richiamare per relationem la motivazione della sentenza da eseguire, quando la questione di ottemperanza non presenta profili di novità rispetto al già giudicato.
I poteri del giudice in caso di accoglimento
Il comma 4 delinea un catalogo ampio di poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso. Il giudice: ordina l'ottemperanza prescrivendone le relative modalità (lettera a); nel caso di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, dichiara inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione del giudicato e provvede di conseguenza (lettera b); nomina ove occorra un commissario ad acta (lettera c); può fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione - la cosiddetta astreinte, che costituisce titolo esecutivo (lettera d). La lettera d) accoglie nel sistema contabile lo strumento dell'astreinte, noto al processo amministrativo e già introdotto nell'ordinamento italiano dall'articolo 114, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 104/2010, adattandolo alle specificità della giurisdizione contabile.
La cognizione estesa sulle questioni di ottemperanza
Il comma 6 attribuisce al giudice dell'ottemperanza la cognizione di «tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario». Questa ampia competenza consente al giudice di valutare non soltanto se l'ente ha formalmente compiuto gli atti prescritti, ma anche se tali atti siano sostanzialmente conformi al dispositivo e alla motivazione conformativa della sentenza, ovvero se costituiscano atti elusivi del giudicato. Il riferimento agli atti del commissario è fondamentale: il giudice sovraintende all'operato del commissario ad acta, potendo sindacarne le scelte operative e, se necessario, impartire ulteriori direttive attraverso i chiarimenti previsti dal comma 7.
Impugnazioni e rimedi avverso i provvedimenti del giudice dell'ottemperanza
Il comma 8 rinvia alla Parte VI del codice per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice dell'ottemperanza. Ciò significa che le sentenze emesse in sede di ottemperanza sono soggette agli ordinari rimedi impugnatori previsti dal D.Lgs. 174/2016: appello davanti alle sezioni giurisdizionali d'appello e, nelle materie consentite, ricorso alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale. La possibilità di impugnare i provvedimenti dell'ottemperanza è una garanzia fondamentale per l'amministrazione, che potrebbe avere interesse a contestare l'interpretazione del giudicato adottata dal giudice o la nomina e l'operato del commissario ad acta.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
È necessaria la diffida prima di proporre il ricorso per ottemperanza?
Sì. Il comma 1 dell'articolo 218 impone la previa diffida alla pubblica amministrazione come presupposto processuale del ricorso.
Cosa deve essere depositato unitamente al ricorso per ottemperanza?
Una copia autentica della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato.
Cos'è l'astreinte nel giudizio di ottemperanza contabile?
È una somma di denaro fissata dal giudice, su richiesta di parte, dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva alla sentenza di ottemperanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione. Costituisce titolo esecutivo.
Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare inefficaci gli atti dell'amministrazione?
Sì. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice può considerare inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione del giudicato e provvedere di conseguenza, ai sensi del comma 4, lettera b).
Come si impugnano le sentenze del giudice dell'ottemperanza contabile?
Secondo quanto previsto dalla Parte VI del D.Lgs. 174/2016, con i rimedi ordinari di impugnazione (appello e, nelle materie consentite, ricorso alle Sezioni Riunite).