Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 203 D.Lgs. 174/2016 – Proposizione e termini per la domanda

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all’articolo 178….

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

In sintesi

L'articolo 203 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina le modalità di proposizione della domanda di revocazione. Il ricorso si deposita presso lo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata e deve contenere - oltre agli elementi ordinari ex articolo 86 - la precisa indicazione dei motivi di revocazione e i documenti a supporto. I termini per il deposito sono quelli dell'articolo 178; il giudice emette un decreto entro dieci giorni, fissando l'udienza e i termini difensivi. Le altre parti si costituiscono entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale.
Indice dei contenuti

La forma del ricorso per revocazione: il giudice competente

L'articolo 203 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) stabilisce che la domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Questa regola sulla competenza funzionale è coerente con la natura della revocazione: il rimedio mira a far riesaminare la sentenza dal medesimo organo giudicante che l'ha emessa, non a trasferire la controversia a un giudice diverso. Se la sentenza revocanda è stata emessa dalla sezione d'appello, sarà quella sezione a trattare la domanda di revocazione; se è stata emessa in unico grado, la sezione competente in primo grado rimane il giudice del procedimento revocatorio.

Il contenuto del ricorso: la precisa indicazione dei motivi

Il comma 2 stabilisce i requisiti specifici del ricorso per revocazione, che si aggiungono a quelli ordinari dell'articolo 86. In primo luogo, il ricorso deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per l'ammissibilità: non è sufficiente un richiamo generico all'articolo 202, ma occorre specificare quale o quali motivi si invocano (dolo, prove false, documenti nuovi, errore di fatto, ecc.) e descrivere con precisione i fatti che integrano il motivo prescelto.

In secondo luogo, il ricorso deve essere depositato insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali si fonda. Il deposito contestuale dei documenti è un requisito di ammissibilità: il ricorrente non può limitarsi ad annunciare l'esistenza di prove, ma deve presentarle subito, salvo che l'articolo 202 stesso preveda un meccanismo di scoperta successiva (come per i documenti rinvenuti dopo la sentenza).

I termini per il deposito: il rinvio all'articolo 178

Il comma 3 dispone che il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178, che disciplina i termini per la proposizione dell'appello. Il rinvio ha una portata selettiva: i termini di decadenza per l'impugnazione si applicano anche alla revocazione, ma la loro decorrenza si coordina con quanto previsto dall'articolo 202, commi 3 e 4, per i casi in cui la scoperta del vizio avvenga dopo la scadenza del termine ordinario. In queste ipotesi il termine decorre dal momento della scoperta, non dalla pubblicazione della sentenza.

Il decreto di fissazione dell'udienza

Il comma 4 disciplina la fase successiva al deposito del ricorso: il giudice adito emette un decreto entro dieci giorni, con il quale fissa l'udienza e assegna due termini: uno non inferiore a venti giorni prima dell'udienza per la costituzione delle controparti e il deposito di memorie e documenti, e uno non inferiore a trenta giorni per la notificazione da parte del ricorrente. Il secondo termine è qualificato come «ordinatorio», a differenza di quanto previsto in altri contesti processuali dove termini simili hanno carattere perentorio: questa qualificazione lascia al giudice la possibilità di valutare le conseguenze della sua inosservanza con maggiore flessibilità.

La notificazione del ricorso e la costituzione delle controparti

Il comma 5 impone al ricorrente di notificare alle altre parti sia il ricorso che il decreto presidenziale, garantendo la piena conoscibilità dell'atto introduttivo e delle statuizioni del giudice. Il comma 6 stabilisce che le parti devono costituirsi entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione, mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni. La struttura del procedimento riflette la struttura bifasica del rito contabile: fase di ammissibilità (verifica dei motivi di revocazione) e, se ammessa, fase di merito.

Profili pratici: la documentazione a supporto del ricorso

La necessità di depositare immediatamente i documenti pone sfide pratiche significative. Per i motivi di revocazione che presuppongono una «scoperta» successiva alla sentenza (lettere c e d dell'articolo 202), il ricorrente deve allegare non solo il documento decisivo o la prova della falsità, ma anche la documentazione che attesta il momento e le circostanze della scoperta. Questo doppio onere probatorio - sul contenuto del documento e sulla sua indisponibilità originaria - è il punto più critico dei giudizi di revocazione per questi motivi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è il giudice competente per la revocazione?

Lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: se la sentenza è stata emessa dalla sezione d'appello, sarà quella sezione a trattare il procedimento di revocazione.

Cosa deve contenere il ricorso per revocazione oltre agli elementi ordinari?

La precisa indicazione dei motivi di revocazione ex articolo 202 e i documenti su cui si fonda; il ricorso deve essere depositato insieme con la copia della sentenza impugnata.

Entro quanto tempo il giudice deve emettere il decreto di fissazione dell'udienza?

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, con contestuale assegnazione dei termini per la costituzione delle controparti (almeno venti giorni prima dell'udienza) e per la notificazione (almeno trenta giorni).

Qual è il termine per la costituzione delle parti nel giudizio di revocazione?

Le altre parti devono costituirsi entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto presidenziale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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