Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro conservativo in appello

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all’articolo 74, commi 3 e 4.

3. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 76.

In sintesi

L'articolo 77 disciplina il sequestro conservativo nella fase di appello: il pubblico ministero può richiederlo alla sezione d'appello quando vi sia fondato timore che, nelle more della decisione di secondo grado, le garanzie patrimoniali del credito vengano meno. La domanda può essere proposta contestualmente al gravame o con separato atto. Se la convocazione della controparte potrebbe compromettere l'attuazione del provvedimento, il presidente della sezione d'appello provvede con decreto motivato inaudita altera parte. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità dell'articolo 76.
Indice dei contenuti

La tutela cautelare nel giudizio di appello contabile

L'articolo 77 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) completa il sistema della tutela cautelare estendendola alla fase di appello. Mentre gli articoli 74 e 75 disciplinano il sequestro conservativo rispettivamente ante causam e in corso di causa di primo grado, l'articolo 77 regola lo specifico caso in cui, una volta proposta l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, persista o emerga il rischio che il patrimonio del soggetto condannato - o comunque debitore nei confronti dell'erario - venga disperso nelle more della decisione di secondo grado.

Presupposto: il fondato timore di dispersione patrimoniale in appello

Il presupposto specifico richiesto dal comma 1 è il «fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno». Si tratta di una formulazione che richiama il periculum in mora nella sua accezione tipica del diritto cautelare, adattata al contesto dell'appello. Non è richiesto un fumus autonomo rispetto a quello già valutato nel primo grado: il fatto stesso che il pubblico ministero abbia proposto gravame presuppone la permanenza della contestazione circa la responsabilità erariale.

Legittimazione e momento di proposizione

Il comma 1 attribuisce la legittimazione al pubblico ministero, che può agire contestualmente alla proposizione del gravame o con separato atto successivo, purché penda il giudizio di appello davanti alla sezione d'appello competente. La facoltà di proporre la domanda con atto separato è particolarmente rilevante nei casi in cui il rischio di dispersione patrimoniale emerga solo nel corso del giudizio di secondo grado, rendendosi necessaria la misura cautelare anche a distanza dall'instaurazione dell'appello.

Procedimento urgente: il decreto presidenziale inaudita altera parte

Il comma 2 introduce una variante procedurale rispetto all'iter ordinario: quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare - ad esempio perché il debitore potrebbe trasferire i beni prima dell'udienza - il presidente della sezione d'appello può provvedere con decreto motivato inaudita altera parte. Contestualmente fissa l'udienza davanti al giudice designato (entro quarantacinque giorni) e assegna al procuratore generale un termine per la notifica. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 74 in quanto compatibili: in particolare, la quadruplicazione dei termini per le notifiche all'estero e il contraddittorio differito davanti al giudice designato.

Il reclamo avverso l'ordinanza in appello

Il comma 3 rinvia alle modalità e ai termini dell'articolo 76 per il reclamo avverso l'ordinanza del giudice designato emessa in sede di appello. Anche in questo caso il reclamo è proposto davanti al collegio nel termine di venti giorni, il reclamo non sospende automaticamente il provvedimento e l'ordinanza del collegio è non impugnabile. Il sistema del reclamo in appello ricalca dunque quello del primo grado, garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità procedurale.

Coordinamento con la sentenza di appello e l'inefficacia del sequestro

Il sequestro emesso in appello è soggetto alla disciplina dell'inefficacia prevista dall'articolo 78: se il giudizio di appello si estingue, o se la sentenza di appello respinge la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro, il provvedimento cautelare perde efficacia. In questo modo il sistema garantisce che la misura cautelare resti funzionale rispetto al giudizio principale e non sopravviva al suo esito negativo.

Il ruolo del procuratore generale e la specificità del secondo grado

In sede di appello, la funzione requirente è esercitata dal procuratore generale presso la sezione d'appello della Corte dei conti, che sostituisce il procuratore regionale di primo grado. L'articolo 77 fa espresso riferimento al «procuratore generale» per l'assegnazione del termine di notifica del decreto presidenziale, rispecchiando la struttura organizzativa della Corte dei conti. Questo coordinamento è essenziale per garantire che la tutela cautelare in appello sia effettivamente raccordata con l'organo requirente competente per il grado del procedimento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando può essere chiesto il sequestro conservativo in appello?

Il pubblico ministero può chiederlo contestualmente alla proposizione del gravame o con separato atto successivo, purché sussista il fondato timore che le garanzie patrimoniali del credito vengano meno nelle more della decisione di appello.

Chi è competente per il sequestro conservativo in appello?

La sezione d'appello della Corte dei conti davanti alla quale pende il giudizio. Il decreto urgente è emesso dal presidente della sezione d'appello; il contraddittorio si svolge davanti al giudice monocratico designato.

Come si impugna l'ordinanza cautelare emessa in appello?

Con reclamo al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 76: termine perentorio di venti giorni, camera di consiglio entro venti giorni dal deposito, ordinanza non impugnabile.

Il sequestro in appello può essere richiesto anche se non c'è stata condanna in primo grado?

L'articolo 77 presuppone la pendenza del giudizio di appello; se il pubblico ministero ha proposto gravame avverso una sentenza di assoluzione o di rigetto, la norma è comunque applicabile purché sussista il fondato timore di dispersione patrimoniale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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