Testo dell'articoloVigente
Art. 67 D.Lgs. 174/2016 – Invito a fornire deduzioni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell’articolo 56.
5. Il procuratore regionale deposita l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’articolo 68.
6. Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
7. Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.
8. Nell’invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.
In sintesi
L'articolo 67 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'invito a dedurre, atto preliminare obbligatorio all'atto di citazione nel giudizio di responsabilità contabile. Prima di citare in giudizio il presunto responsabile, il pubblico ministero deve notificargli un invito che illustri gli elementi essenziali del fatto e di ciascuna condotta contestata, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni per esaminare le fonti di prova, depositare deduzioni e, su istanza, essere sentito personalmente. Il deposito della citazione deve avvenire entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni, a pena di inammissibilità. Il pubblico ministero può anche includere nell'invito la clausola di costituzione in mora a fini interruttivi della prescrizione.Indice dei contenuti
L'invito a dedurre come cardine del contraddittorio pre-processuale
Nel processo contabile di responsabilità amministrativa, l'invito a dedurre svolge una funzione analoga all'avviso di conclusione delle indagini nel processo penale: è il momento in cui il pubblico ministero, prima di esercitare l'azione erariale, porta a conoscenza del presunto responsabile gli addebiti che gli muove e gli consente di difendersi nella fase pre-processuale. L'articolo 67 del d.lgs. 174/2016 disciplina compiutamente questo atto, fissando il contenuto necessario, i termini procedurali, le modalità dell'eventuale audizione personale e le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie previste. La norma è espressione diretta del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 4 del codice e costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui il legislatore del 2016 ha inteso rafforzare i diritti di difesa nel giudizio contabile.
Il contenuto necessario dell'invito: elementi essenziali del fatto e condotte contestate
Il comma 1 impone che nell'invito siano «esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato». Si tratta di un requisito di specificità che va ben oltre la semplice indicazione generica del fatto dannoso: il pubblico ministero deve descrivere le singole condotte attribuite a ciascun presunto responsabile e illustrare il nesso causale tra ogni condotta e il danno. Questa analiticità serve a consentire al destinatario di predisporre una difesa effettiva: senza conoscere esattamente quale comportamento gli viene contestato e perché, il presunto responsabile non potrebbe confutare adeguatamente la ricostruzione accusatoria. L'invito deve anche indicare «le fonti di prova» a base della contestazione, che il destinatario ha il diritto di esaminare tutte nel termine assegnato.
Il termine minimo di quarantacinque giorni e la sospensione feriale
Il comma 1 fissa un termine non inferiore a quarantacinque giorni per depositare le deduzioni e i documenti. Il termine decorre dal «perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito», regola rilevante nei casi di pluralità di destinatari: quando l'invito è notificato contemporaneamente a più soggetti, il termine per ciascuno inizia a decorrere dal perfezionamento dell'ultima notificazione (comma 6), salvo i casi in cui gli inviti siano emessi autonomamente per ciascun invitato, nel quale caso il termine decorre autonomamente. Il comma 9 introduce la sospensione feriale: i termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto e riprendono a decorrere alla fine di agosto; se l'inizio del termine cadesse nel mese di agosto, esso è differito al 1° settembre.
Il diritto all'audizione personale e le conseguenze della sua omissione
Il comma 2 riconosce al presunto responsabile il diritto di chiedere di essere sentito personalmente. La richiesta deve essere formulata in calce alle deduzioni o in atto separato depositato nella segreteria del pubblico ministero. Se il presunto responsabile chiede di essere sentito e il pubblico ministero omette l'audizione, la conseguenza è gravissima: la citazione è inammissibile. Si tratta di una sanzione processuale di estremo rigore, che riflette l'importanza che il legislatore attribuisce all'audizione personale come garanzia di difesa non rinunciabile dal pubblico ministero. I commi 3 e 4 disciplinano le modalità dell'audizione: il pubblico ministero fissa luogo e data, che possono essere differiti su istanza del presunto responsabile; le audizioni sono sempre verbalizzate e il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore.
Il termine perentorio di centoventi giorni per la citazione
Il comma 5 introduce uno dei meccanismi di garanzia più significativi dell'intero codice: il pubblico ministero deve depositare l'atto di citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni, «a pena di inammissibilità». Questo termine perentorio impedisce che il presunto responsabile rimanga in una condizione di incertezza indefinita dopo aver risposto all'invito a dedurre: o il pubblico ministero deposita la citazione entro quattro mesi, o l'azione deve essere abbandonata (salve proroghe ex articolo 68). Il termine di centoventi giorni è soggetto alla stessa sospensione feriale agostana del comma 9.
Le attività istruttorie dopo l'invito: il principio di completezza
Il comma 7 stabilisce che, successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salvo due eccezioni tassative: la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi dalle controdeduzioni, e il caso in cui ricorrano «situazioni obiettivamente nuove» rispetto alla fase istruttoria precedente. In entrambe le eccezioni, i nuovi elementi istruttori devono essere comunicati ai soggetti invitati. Questa disciplina risponde a un principio di completezza dell'istruttoria pre-citazione: l'invito a dedurre presuppone un'indagine sostanzialmente compiuta, non un'indagine che il pubblico ministero intende proseguire indefinitamente dopo aver già portato il presunto responsabile a conoscenza degli addebiti.
La clausola di costituzione in mora nell'invito a dedurre
Il comma 8 consente al pubblico ministero di inserire nell'invito a dedurre una clausola di costituzione in mora del presunto responsabile, ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile. Questa possibilità è di grande rilevanza pratica: consente di cumulare in un unico atto notificato due effetti distinti - l'avvio del contraddittorio pre-processuale e l'interruzione della prescrizione - evitando la necessità di notificare un atto separato di mora. Poiché l'articolo 66 limita l'interruzione della prescrizione a «una sola volta», la scelta del momento in cui inserire questa clausola è strategicamente cruciale per il pubblico ministero.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'invito a dedurre è obbligatorio prima della citazione?
Sì, è obbligatorio. L'articolo 67, comma 1, stabilisce che il pubblico ministero notifica l'invito «prima di emettere l'atto di citazione». La sua omissione determina l'inammissibilità della citazione stessa.
Qual è il termine minimo per rispondere all'invito a dedurre?
Non inferiore a quarantacinque giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.
Cosa succede se il presunto responsabile chiede di essere sentito e il PM non lo ascolta?
Il comma 2 stabilisce espressamente che l'omessa audizione personale, su richiesta del presunto responsabile, «determina l'inammissibilità della citazione». È una sanzione di rigore assoluto.
Entro quanto tempo dal termine per le deduzioni il PM deve depositare la citazione?
Entro centoventi giorni, «a pena di inammissibilità» (comma 5). Questo termine può essere prorogato solo seguendo la procedura dell'articolo 68.
Il PM può continuare a fare indagini dopo l'invito a dedurre?
Solo in casi eccezionali: se dalle controdeduzioni emergono nuovi elementi di fatto, oppure se ricorrono situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente (comma 7). I nuovi elementi devono essere comunicati agli invitati.
A cosa serve la clausola di mora nell'invito a dedurre?
Serve a interrompere la prescrizione quinquennale dell'azione erariale, cumulando in un unico atto i due effetti: il contraddittorio pre-processuale e l'interruzione prescrizionale ex articoli 1219 e 2943 del codice civile (comma 8).