Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 D.Lgs. 174/2016 — Rilevabilità e sanatoria della nullità
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 D.Lgs. 504/1995 — Circostanze aggravanti
- Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell'adozione in casi particolari
- Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato