Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 D.Lgs. 174/2016 – Rilevabilità e sanatoria della nullità
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 45 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina i profili soggettivi e temporali della nullità processuale: chi può farla valere, in che termini e quando essa si sana. La nullità non può essere pronunciata d'ufficio salvo che la legge lo preveda; solo la parte nel cui interesse è posto il requisito violato può opporla, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato. La nullità non può essere opposta da chi l'ha provocata né da chi vi ha rinunciato, anche tacitamente. L'articolo si raccorda strettamente con l'articolo 44, formando insieme ad esso il sistema integrato delle nullità nel processo contabile.Indice dei contenuti
Il principio dispositivo nella rilevabilità della nullità
Il comma 1 dell'articolo 45 enuncia la regola fondamentale secondo cui la nullità non può essere pronunciata d'ufficio se la legge non lo dispone espressamente. Questo principio dispositivo riflette la struttura di parte del processo contabile: le nullità relative - poste a tutela di interessi particolari delle parti - non possono essere rilevate d'ufficio, perché spetta al soggetto che ne ha interesse decidere se far valere il vizio o rinunciare alla sua rilevazione. Esistono tuttavia nullità assolute che il giudice deve rilevare d'ufficio - come quelle previste dall'articolo 39, comma 3, del Codice per la mancanza di dispositivo e sottoscrizioni nella sentenza - e in tali casi la regola del comma 1 cede di fronte alla previsione legale speciale.
Legittimazione all'eccezione: solo la parte nel cui interesse è posto il requisito
Il comma 2 precisa che «soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso». Questa disposizione impone una verifica in due fasi: prima, occorre individuare la ratio del requisito formale violato; poi, identificare la parte a tutela della quale il requisito è stato posto. Se la norma violata mira a proteggere il convenuto - ad esempio, le norme sulla completezza della citazione - soltanto il convenuto può opporla, non il pubblico ministero contabile né le altre parti. Questa regola di legittimazione evita che eccezioni di nullità vengano sollevate per scopi dilatori da soggetti che non hanno alcun interesse sostanziale alla dichiarazione di invalidità dell'atto.
La preclusione temporale: prima istanza o difesa successiva all'atto
La seconda parte del comma 2 fissa il termine entro cui l'eccezione di nullità deve essere proposta: «nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso». Questo limite temporale introduce una preclusione di primo grado: la parte che non solleva l'eccezione tempestivamente non può farlo successivamente, avendo implicitamente rinunciato a far valere il vizio. La decadenza da questa facoltà è automatica: il giudice non deve concedere ulteriori termini per la proposizione di eccezioni di nullità tardive. La preclusione opera a decorrere dall'atto viziato o, se la parte non era presente o non aveva conoscenza dell'atto, dalla data in cui ne ha avuto notizia attraverso la comunicazione o la notificazione.
Il divieto per chi ha dato causa alla nullità o vi ha rinunciato
Il comma 3 introduce due ulteriori limitazioni alla legittimazione all'eccezione di nullità. La prima riguarda la parte che ha dato causa alla nullità: non può opporla, pena una contraddizione logica e un abuso del diritto processuale. Chi ha provocato il vizio formale - ad esempio la parte che ha redatto un atto difettoso e lo ha depositato in giudizio - non può trarre vantaggio dal proprio comportamento irregolare sollevando l'eccezione di nullità dello stesso atto. La seconda limitazione riguarda la parte che ha rinunciato alla nullità, anche tacitamente: la rinuncia tacita si verifica quando la parte, pur a conoscenza del vizio, compie atti processuali incompatibili con la volontà di far valere la nullità, come il deposito di memorie difensive nel merito.
La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo
L'articolo 45 si integra con il principio del raggiungimento dello scopo già enunciato nell'articolo 44, comma 3. Quando la parte che ha interesse a far valere la nullità si costituisce in giudizio, risponde nel merito o compie altri atti che presuppongono la conoscenza dell'atto viziato, la sanatoria si produce automaticamente: l'atto ha raggiunto il suo scopo e la nullità non può essere più pronunciata. La sanatoria per costituzione in giudizio è il caso più comune: un atto di citazione contenente vizi di forma ma correttamente notificato produce la sanatoria nel momento in cui il convenuto si costituisce e risponde nel merito, perché lo scopo della citazione (la vocatio in ius) è stato pienamente realizzato.
Il ruolo del pubblico ministero contabile nella rilevazione delle nullità
Nel processo contabile la presenza del pubblico ministero come parte necessaria impone di valutare la sua posizione rispetto alle nullità. Il pubblico ministero contabile può opporsi alla nullità di atti che pregiudicano l'interesse erariale che esso rappresenta, ma solo quando è la parte nel cui interesse è posto il requisito violato. Per quanto riguarda le nullità assolute che il giudice deve rilevare d'ufficio - come quelle relative alla sentenza priva di dispositivo - il pubblico ministero può segnalarle al giudice senza essere vincolato al termine di preclusione del comma 2, proprio perché in quel caso si tratta di nullità rilevabili ex officio.
Rapporto con le nullità assolute e con l'ordine pubblico processuale
Il sistema degli articoli 44 e 45 non esaurisce il quadro delle invalidità processuali nel processo contabile: esistono nullità assolute insanabili che operano al di fuori delle regole sulla legittimazione e sulla preclusione. Tra queste rientrano i vizi attinenti alla giurisdizione - ad esempio, quando la controversia non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti - che possono essere rilevati in qualunque stato e grado del giudizio. L'ordine pubblico processuale impone che alcune invalidità fondamentali non siano mai sanabili dal comportamento delle parti o dal decorso del tempo, a garanzia della corretta allocazione delle controversie tra i diversi plessi giurisdizionali dell'ordinamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il giudice contabile può dichiarare la nullità di un atto processuale senza che le parti lo chiedano?
Di regola no: ai sensi del comma 1 dell'articolo 45, la nullità non può essere pronunciata d'ufficio salvo che la legge lo disponga espressamente. Per le nullità assolute - come la mancanza di dispositivo nella sentenza prevista dall'articolo 39 - il giudice interviene d'ufficio.
Chi può opporre la nullità di un atto processuale nel processo contabile?
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito il requisito formale violato, come prevede il comma 2. Se il requisito tutela il convenuto, solo lui può opporlo; se tutela il pubblico ministero, solo quest'ultimo è legittimato a sollevare l'eccezione.
Entro quando deve essere proposta l'eccezione di nullità?
Nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, ai sensi della seconda parte del comma 2. Chi non propone l'eccezione tempestivamente decade dalla facoltà di farla valere in seguito.
La parte che ha provocato un vizio formale può poi eccepire la nullità dell'atto?
No. Il comma 3 dell'articolo 45 vieta espressamente che la nullità sia opposta dalla parte che vi ha dato causa. Analogamente, non può opporla chi vi ha rinunciato anche tacitamente, ad esempio compiendo atti nel merito incompatibili con la volontà di far valere il vizio.
La costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi formali della citazione?
Sì, nella misura in cui la citazione abbia raggiunto il suo scopo di portare il convenuto a conoscenza del giudizio. La costituzione in giudizio senza eccezione del vizio nella prima difesa integra sia la rinuncia tacita di cui al comma 3 sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'articolo 44, comma 3.