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Art. 41 D.Lgs. 174/2016 — Forma e contenuto del decreto
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 D.Lgs. 504/1995 — Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 41 L. 184/1983: Vigilanza consolare sull'affidamento preadottivo all'estero
- Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 — Specifiche comuni
- Art. 41 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 41 D.Lgs. 148/2015 — Contratto di espansione
- Art. 41 D.Lgs. 159/2011 — Gestione delle aziende sequestrate