Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 20 D.Lgs. 174/2016 – Rilievo dell’incompetenza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finchè la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto… competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.

4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice… indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.

In sintesi

L'articolo 20 disciplina le modalita' e i tempi entro cui può essere rilevata o eccepita l'incompetenza della sezione giurisdizionale contabile. In primo grado, il difetto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice fino alla decisione sul merito, oppure eccepito dalla parte entro il termine per il deposito della comparsa di risposta. Nei giudizi di impugnazione, invece, la questione di competenza e' rilevabile solo se dedotta con apposito motivo di gravame. Il giudice che si dichiara incompetente indica con ordinanza il giudice ritenuto competente; se quest'ultimo ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite. Le misure cautelari eventualmente adottate perdono efficacia trenta giorni dopo il provvedimento che dichiara l'incompetenza.
Indice dei contenuti

Il regime del rilievo officioso in primo grado

L'articolo 20 stabilisce la regola fondamentale secondo cui il difetto di competenza, in primo grado, può essere rilevato d'ufficio dal giudice «finché la causa non e' decisa». ciò significa che, fino alla pubblicazione della sentenza di merito, il giudice contabile ha il potere-dovere di verificare la propria competenza anche senza sollecitazione delle parti. Questo regime si discosta parzialmente da quello del codice di procedura civile, dove la rilevabilita' officiosa e' limitata alla competenza per materia e per territorio nei casi inderogabili. Nel processo contabile la regola e' più ampia, riflettendo la natura pubblicistica degli interessi tutelati: l'erario non può essere esposto al rischio che un giudizio si svolga davanti a una sezione territorialmente incompetente per effetto di un comportamento processuale acquiescente delle parti.

L'eccezione di parte e il termine preclusivo

La parte che voglia eccepire l'incompetenza deve farlo entro un termine preclusivo: il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Questo meccanismo, analogo a quello del processo civile per la competenza derogabile, mira a evitare che la questione di competenza venga sollevata tardivamente come strumento dilatorio. Una volta scaduto il termine, la parte non può più sollevare l'eccezione, ma il giudice mantiene il potere di rilevarla d'ufficio fino alla decisione. L'eccezione tardiva e' dunque inammissibile, ma non preclude il controllo ex officio del giudice, distinzione questa di notevole rilievo pratico nella conduzione del processo.

Il regime nei giudizi di impugnazione

Nei giudizi di impugnazione - appello e ricorso alle sezioni riunite - la questione di competenza e' rilevabile solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito, anche implicitamente, sulla competenza. Questo regime più restrittivo risponde a esigenze di stabilita' delle decisioni: il giudice di appello non può rilevare d'ufficio un vizio di competenza che il giudice di primo grado ha ignorato o ritenuto insussistente, salvo che la parte non lo abbia specificamente impugnato. La regola e' coerente con il principio di conversione dei vizi processuali in motivi di gravame, che permea l'intero sistema delle impugnazioni sia civili che contabili.

La pronuncia sull'incompetenza e l'indicazione del giudice competente

Il giudice che ritiene di non avere competenza deve pronunciare un'ordinanza con la quale dichiara la propria incompetenza e indica il giudice ritenuto competente. Questo provvedimento e' funzionale alla riassunzione del processo: la parte interessata potra' riassumere il giudizio davanti alla sezione indicata entro i termini di cui all'articolo 118 del Codice. Se tuttavia il giudice indicato ritiene di essere a sua volta incompetente, non può pronunciarsi unilateralmente declinando la propria competenza, ma deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite della Corte dei conti, che decidono in modo vincolante per tutte le sezioni.

Il regolamento di competenza davanti alle sezioni riunite

Il regolamento di competenza e' lo strumento attraverso cui si risolve il conflitto positivo o negativo tra sezioni. Le sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, decidono sui conflitti di competenza. Il regolamento d'ufficio - cioe' richiesto dal giudice che si dichiara incompetente a sua volta - e' un meccanismo particolarmente efficiente perché evita che la questione di competenza possa essere utilizzata per insabbiare il processo: e' il giudice stesso a investire l'organo superiore senza attendere l'iniziativa delle parti. In pendenza del regolamento, la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza, garantendo continuita' nella tutela d'urgenza.

Le misure cautelari e l'effetto estintivo della declaratoria di incompetenza

Il comma 4 disciplina il destino delle misure cautelari in caso di incompetenza. La regola e' chiara: le misure perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice che le ha emanate. Questo termine di trenta giorni e' un termine di grazia: consente alla parte interessata di riproporre la domanda cautelare al giudice competente prima che la misura cada automaticamente. Il meccanismo e' identico a quello previsto dall'articolo 17 per il difetto di giurisdizione, e riflette la volonta' del legislatore di non penalizzare la parte che ha richiesto misure cautelari davanti a un giudice poi rivelatosi incompetente, purche' agisca tempestivamente davanti al giudice corretto.

Coordinamento con l'articolo 151 per i giudizi pensionistici

Il comma 1 fa salvo «quanto previsto dall'articolo 151, comma 2». L'articolo 151 disciplina la competenza nel giudizio pensionistico, prevedendo regole particolari per il rilievo dell'incompetenza in questa categoria di giudizi. Il richiamo esplicito all'articolo 151, comma 2, segnala che la disciplina generale dell'articolo 20 cede il passo alla regola speciale ogni volta che ci si trovi nel contesto di un giudizio pensionistico: in quel caso, i termini e le modalita' di rilievo dell'incompetenza potrebbero differire da quelli stabiliti in via generale. Il coordinamento tra le due disposizioni va effettuato secondo il principio di specialita'.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Fino a quando il giudice contabile puo' rilevare d'ufficio l'incompetenza?

In primo grado, fino a quando la causa non e' decisa nel merito, cioe' fino alla pubblicazione della sentenza. Nei giudizi di impugnazione, l'incompetenza puo' essere rilevata solo se dedotta con specifico motivo di gravame.

Entro quando la parte deve eccepire l'incompetenza?

Entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione sollevata dopo quel termine e' inammissibile.

Cosa succede alle misure cautelari se il giudice si dichiara incompetente?

Perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di incompetenza. Le parti possono riproporre le domande cautelari davanti al giudice competente entro quel termine.

Cosa fa il giudice indicato come competente se ritiene anch'esso di non esserlo?

Deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite della Corte dei conti, che decidono in modo vincolante il conflitto di competenza.

La regola dell'articolo 20 vale anche per i giudizi pensionistici?

Con un'importante eccezione: il comma 1 fa salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, che contiene una disciplina speciale per il rilievo dell'incompetenza nei giudizi pensionistici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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