Testo dell'articoloVigente
Art. 16-quinquies D.Lgs. 502/1992 — Formazione manageriale
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi…., tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all’articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l’Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell’area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all’articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l’attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.
In sintesi
L'articolo 16-quinquies del D.Lgs. 502/1992 rende la formazione manageriale un requisito necessario per chi dirige strutture complesse del Servizio sanitario nazionale o ricopre la funzione di direttore sanitario aziendale. La formazione riguarda le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Quando l'incarico viene assunto senza aver già conseguito tale formazione, essa deve essere acquisita in seguito frequentando e superando appositi corsi regionali o interregionali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano i corsi, potendosi avvalere di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione nazionale; a livello nazionale l'Istituto superiore di sanità attiva corsi per i direttori sanitari e i dirigenti di struttura complessa dell'area di sanità pubblica. I contenuti minimi dei corsi — organizzazione, finanza, gestione delle risorse umane, qualità delle prestazioni — sono definiti con decreto ministeriale su proposta della Commissione. Gli oneri di frequenza sono a carico del personale interessato.Indice dei contenuti
La formazione manageriale come requisito di accesso agli incarichi direttivi
Il comma 1 dell'articolo 16-quinquies colloca la formazione manageriale nella categoria dei presupposti necessari — e non meramente preferenziali — per l'esercizio degli incarichi di direzione sanitaria aziendale e di direzione di struttura complessa nelle categorie professionali elencate. La scelta è coerente con la trasformazione delle ASL e delle aziende ospedaliere in enti con autonomia imprenditoriale operata dalla riforma del 1992: chi guida un'organizzazione complessa deve possedere, accanto alla competenza clinica, strumenti di governo gestionale. La norma prevede una soluzione di continuità: il possesso della formazione non è richiesto ante ma può essere acquisito post conferimento dell'incarico, purché il percorso formativo sia intrapreso e completato. Questo meccanismo consente di non bloccare le nomine urgenti, garantendo al contempo che la lacuna venga colmata entro tempi certi.
Il sistema dei corsi regionali e interregionali
Il comma 2 assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di organizzare i corsi, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni possono avvalersi sia di strutture pubbliche sia di soggetti privati accreditati dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 16-ter. L'accordo definisce inoltre i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva, a livello nazionale, i corsi destinati ai direttori sanitari e ai dirigenti responsabili di struttura complessa nell'area della sanità pubblica. La doppia dimensione — regionale/interregionale e nazionale — riflette la distribuzione delle competenze tra Stato e regioni in materia di organizzazione sanitaria: le regioni governano l'offerta ordinaria, lo Stato si riserva la formazione per le figure apicali di rilievo nazionale.
Il contenuto minimo della formazione: i criteri del decreto ministeriale
Il comma 3 demanda a un decreto ministeriale, su proposta della Commissione ex art. 16-ter, la definizione dei criteri per l'attivazione dei corsi. I contenuti minimi individuati dalla norma toccano le aree fondamentali della gestione pubblica: organizzazione e gestione dei servizi sanitari; criteri di finanziamento e bilanci; gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro; indicatori di qualità delle prestazioni; metodologia didattica; durata e modalità di valutazione. La previsione di indicatori di qualità come oggetto della formazione manageriale è particolarmente significativa: lo Stato riconosce che il direttore di struttura complessa non è soltanto un amministratore di risorse, ma anche un garante della qualità clinica delle prestazioni erogate ai cittadini.
Il regime degli oneri a carico del personale
Il comma 4 stabilisce che gli oneri connessi ai corsi di formazione manageriale sono a carico del personale interessato. La scelta normativa è coerente con la logica secondo cui la formazione costituisce un investimento personale del dirigente che produce vantaggi professionali diretti, tra cui il mantenimento o il conseguimento di incarichi retribuiti in modo significativamente superiore alla media. Il modello si distacca da quello della formazione continua in medicina (ECM), i cui costi possono essere coperti dai provider accreditati: qui il rapporto è individuale e la responsabilità finanziaria è posta in capo al singolo dirigente. Nella prassi contrattuale collettiva questa disposizione ha talvolta generato tensioni, poiché i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità hanno previsto forme parziali di rimborso dei costi formativi, nei limiti delle risorse disponibili.
L'ambito soggettivo di applicazione
Il comma 5 delimita con precisione i destinatari della norma: il personale dirigente del ruolo sanitario delle ASL, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS, degli istituti e enti di cui all'articolo 4 del decreto e degli istituti zooprofilattici sperimentali. L'estensione agli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 — cui sia stata applicata la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa — rivela una volontà di uniformità: chi assume un incarico equiparabile a quello del direttore di struttura complessa SSN deve rispettare le stesse condizioni di accesso, indipendentemente dall'ente di appartenenza. Tale perimetro applicativo esclude invece i professionisti convenzionati (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta) che non rientrano nel rapporto di dipendenza disciplinato dal decreto.
Raccordo con la disciplina degli incarichi dirigenziali
L'articolo 16-quinquies si inserisce in un sistema coerente di norme che regolano l'accesso agli incarichi dirigenziali nel SSN. L'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 definisce la dirigenza medica e sanitaria, l'articolo 15-ter disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, mentre gli articoli 16, 16-bis, 16-ter e 16-quater costruiscono il quadro della formazione continua e dell'aggiornamento. L'articolo 16-quinquies aggiunge a questo sistema il tassello specifico della preparazione manageriale, completando un percorso normativo che mira a garantire che il dirigente sanitario abbia competenze sia sul piano tecnico-clinico sia sul piano organizzativo-gestionale. Il rinvio al D.P.R. 484/1997 per la disciplina di dettaglio degli incarichi di struttura complessa conferma che questa disposizione deve essere letta in combinato con la normativa regolamentare di attuazione.
Casi pratici
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Domande frequenti