Testo dell'articoloVigente
Art. 16-bis D.Lgs. 502/1992 – Formazione continua
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. l’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L’aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali è realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all’età pediatrica nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente, e multiprofessionali nonché su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter. 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.
In sintesi
L'articolo 16-bis del D.Lgs. 502/1992 definisce la formazione continua nel settore sanitario, distinguendo tra aggiornamento professionale - finalizzato ad adeguare nel tempo le conoscenze acquisite con il percorso formativo iniziale - e formazione permanente, orientata invece al miglioramento delle competenze cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari in linea con l'evoluzione scientifica e tecnologica. La formazione continua si svolge attraverso corsi, convegni, seminari, soggiorni di studio, partecipazione a studi clinici e attività di ricerca, organizzati da soggetti accreditati. I programmi si sviluppano sia in forma autogestita sia - prevalentemente - in forma finalizzata agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale, secondo gli indirizzi della Commissione nazionale di cui all'articolo 16-ter.Indice dei contenuti
La struttura bipartita della formazione continua
L'articolo 16-bis introduce nel D.Lgs. 502/1992 la disciplina della formazione continua degli operatori sanitari, distinguendo due componenti con finalità diverse ma complementari. L'aggiornamento professionale ha una funzione conservativa: serve ad adeguare, per tutta la durata della vita professionale, le conoscenze acquisite con il percorso formativo iniziale (diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare o specifica in medicina generale) alle evoluzioni della disciplina. La formazione permanente ha invece una funzione evolutiva: non si limita a conservare il livello di competenza acquisito, ma mira a migliorare le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori in risposta al progresso scientifico e tecnologico.
Gli obiettivi della formazione permanente: efficacia, appropriatezza, sicurezza, efficienza
Il comma 1 individua quattro obiettivi qualificanti della formazione permanente: efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell'assistenza prestata dal SSN. Questi quattro concetti non sono scelti casualmente: corrispondono ai quattro pilastri della valutazione della qualità in sanità che la letteratura scientifica internazionale aveva già affermato alla fine degli anni Novanta. La formazione permanente non è quindi un adempimento burocratico, ma uno strumento di politica della qualità sanitaria: un operatore aggiornato sulle evidenze scientifiche più recenti eroga prestazioni più appropriate, con minori complicazioni evitabili e con un uso più razionale delle risorse disponibili.
Le modalità della formazione continua
Il comma 2 elenca le modalità attraverso cui si svolge la formazione continua: corsi, convegni, seminari, soggiorni di studio, partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. L'elencazione è aperta e non tassativa. I soggetti organizzatori devono essere accreditati ai sensi del D.Lgs. 502/1992: non qualsiasi iniziativa formativa rileva ai fini dell'obbligo di aggiornamento, ma solo quella svolta nell'ambito di programmi accreditati. Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) ha dato attuazione concreta a questa previsione, definendo i criteri di accreditamento dei provider formativi e il meccanismo dei crediti formativi.
I percorsi autogestiti e i programmi finalizzati agli obiettivi del Piano sanitario
Il comma 2 prevede che la formazione continua si sviluppi sia secondo percorsi formativi «autogestiti» sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale. Il principio della prevalenza dei programmi finalizzati sugli autogestiti indica una scelta di politica sanitaria: la formazione continua deve essere orientata in modo prioritario alle esigenze del sistema, non alle preferenze individuali degli operatori. La definizione degli obiettivi formativi prioritari è affidata alla Commissione nazionale di cui all'articolo 16-ter, che agisce in raccordo con la Conferenza Stato-Regioni e gli ordini professionali.
La sperimentazione clinica dei medicinali e i crediti ECM
Il comma 1 prevede una disciplina specifica per il personale operante nelle strutture sanitarie che è impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali: l'aggiornamento periodico di tale personale avviene attraverso crediti formativi su percorsi multidisciplinari e multiprofessionali, con attenzione alla medicina di genere, all'età pediatrica e alla comunicazione medico-paziente. Questa previsione riflette le particolari esigenze formative di chi svolge attività di ricerca clinica: la sperimentazione richiede competenze integrate che vanno oltre la specializzazione clinica ordinaria e investono la metodologia della ricerca, l'etica sperimentale e la gestione del protocollo.
L'esonero per il mandato parlamentare o regionale
Il comma 2-bis introduce un'eccezione all'obbligo di formazione continua per i laureati in medicina e gli altri operatori sanitari durante il periodo di espletamento del mandato parlamentare (senatore o deputato) o di consigliere regionale. L'esonero è limitato al periodo di effettivo esercizio del mandato e ha carattere parziale: opera solo relativamente alle attività formative previste dai commi 1 e 2. La ratio è quella di riconoscere che l'impegno di una carica elettiva di rilievo costituzionale è incompatibile, sul piano pratico, con il rispetto pieno degli obblighi di aggiornamento professionale, senza peraltro comportare la perdita definitiva dei crediti accumulati o una penalizzazione permanente alla ripresa dell'attività professionale.
Il sistema ECM: attuazione concreta dell'articolo 16-bis
Il sistema dell'Educazione Continua in Medicina, istituito in attuazione dell'articolo 16-bis, rappresenta la più importante innovazione introdotta nel settore della formazione sanitaria in Italia. Il sistema ECM assegna crediti formativi a ciascuna attività formativa accreditata, definisce il numero minimo di crediti che ogni professionista sanitario deve conseguire nel triennio e prevede conseguenze - di natura contrattuale o relativa all'accreditamento delle strutture - per chi non rispetta i requisiti. La Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter è l'organo preposto alla definizione degli obiettivi formativi nazionali e dei criteri di accreditamento dei provider, mentre le regioni gestiscono i programmi di formazione di rilevanza regionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra aggiornamento professionale e formazione permanente?
L'aggiornamento professionale aggiorna le conoscenze iniziali per tutta la vita lavorativa; la formazione permanente mira a migliorare competenze cliniche, tecniche e manageriali in risposta al progresso scientifico.
Tutti i corsi e i convegni contano ai fini dell'obbligo di formazione continua?
No. Solo le attività svolte nell'ambito di programmi accreditati da soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi del D.Lgs. 502/1992 rilevano per il sistema ECM.
I medici parlamentari sono esonerati dall'obbligo di formazione continua?
Sì, ma solo limitatamente al periodo di espletamento del mandato di senatore, deputato o consigliere regionale, ai sensi del comma 2-bis.
Chi definisce gli obiettivi formativi prioritari per la formazione continua?
La Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, in raccordo con la Conferenza Stato-Regioni e gli ordini professionali.
La formazione autogestita è sufficiente per rispettare l'obbligo di aggiornamento?
No. Il comma 2 prevede che la formazione autogestita abbia carattere residuale: in misura prevalente la formazione deve svolgersi nell'ambito di programmi finalizzati agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale.