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Art. 269 RD 12/1941 – Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori. Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio. Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo. Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.
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