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Art. 184 RD 12/1941 – Scrutinio a turno di anzianità
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Scrutinio a turno di anzianità. Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione. Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria. Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima. Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 179.
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