Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 121 Cod. Amb. — Piani di tutela delle acque
- Art. 121 D.Lgs. 209/2005 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
- Art. 121 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con le fondazioni bancarie
- Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso
- Articolo 121 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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