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Art. 109 RD 12/1941 — Supplenza di magistrati del pubblico ministero

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Art. 109 RD 12/1941 — Supplenza di magistrati del pubblico ministero

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Supplenza di magistrati del pubblico ministero. In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore del Re Imperatore, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.