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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 RD 12/1941 — Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione. Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 104 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
- Art. 104 D.Lgs. 209/2005 — Accertamenti sulla gestione contabile
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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