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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 RD 12/1941 – Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia. 55a
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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