Indice
Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 RD 12/1941 — Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali. Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali. Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile. Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 80 L. 184/1983: Benefici economici e previdenziali per gli affidatari
- Art. 80 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Art. 80 Cod. Amb. — acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
- Art. 80 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di comunicazione
- Art. 80 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 80 D.Lgs. 42/2004 — Pagamento dell'indennizzo
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.