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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 RD 12/1941 – Magistrati della corte di appello
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Magistrati della corte di appello. Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni. Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione. I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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