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Art. 50 RD 12/1941 – Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni. Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio. Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.
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