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Art. 4 RD 12/1941 – Ordine giudiziario
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Ordine giudiziario. L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. 110a Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie. 110a Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.
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