← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 61 disciplina le imposizioni indirette sui consumi diverse dalle accise dei Titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi: stabilisce il fatto generatore (immissione in consumo nel mercato interno), i soggetti obbligati (fabbricante, primo importatore/acquirente intracomunitario, importatore da Paesi terzi) e le modalità di accertamento e pagamento.
  • I soggetti obbligati devono essere muniti di licenza fiscale rilasciata dall'ADM, pagare un diritto annuale e prestare cauzione pari al 10% dell'imposta gravante sul prodotto giacente (minimo: accisa media del periodo di dichiarazione).
  • L'imposta è determinata sulla base della dichiarazione mensile presentata dal soggetto obbligato entro il mese successivo, con contestuale versamento; per i prodotti da Paesi terzi l'accertamento e la riscossione seguono le modalità dei diritti di confine.
  • Per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni degli artt. 40-44 (penali) e 45-51 (amministrative), con soglia ridotta per quantitativi inferiori a 200 kg; per la tardiva presentazione della dichiarazione la sanzione è da 258 a 1.549 euro.
  • Il rinvio al comma 2 incorpora nell'art. 61 le disposizioni del TUA su cali (art. 4), abbuoni (art. 5), circolazione in regime sospensivo (art. 6 commi 5 e 13), rimborsi (art. 14), recupero e prescrizione (art. 15), accertamento (art. 16-19).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall’imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità: a) l’imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell’imposta è: 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 3) l’importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi; c) l’immissione in consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell’esercizio di una impresa, arte o professione; 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all’atto dell’importazione; 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta; e) l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall’amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a quello cui si rifensce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell’imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell’imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze; f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l’imposta viene accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari; g) per i tardivi pagamenti dell’imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell’art. 3, comma 4.

2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 4, sesto periodo, dell’articolo 4, dell’articolo 5, commi 3 e 4, dell’articolo 6, commi 5 e 13, dell’articolo 14, dell’articolo 15, dell’articolo 16, dell’articolo 17, dell’articolo 18 e dell’articolo 19. 2-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche o depositi di prodotti di cui al presente titolo dall’obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione è prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

3. L’inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all’art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).

4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell’imposta si applicano le sanzioni stabilite dall’articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all’articolo 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell’imposta è inferiore a 200 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell’art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.

5. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all’immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all’estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell’imposta.

Commento

Ambito applicativo: le «altre imposizioni indirette» del Titolo III

L'articolo 61 del D.Lgs. 504/1995 (TUA) costituisce la norma generale del Titolo III, dedicato alle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse dalle accise dei Titoli I (prodotti energetici, alcole ed energia elettrica) e II (tabacchi lavorati), nonché dalla storica imposta di fabbricazione sui fiammiferi. Il Titolo III copre un insieme eterogeneo di tributi minori che il legislatore ha ricondotto sotto il regime del TUA per ragioni di uniformità nella gestione e nella riscossione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).

Tra i prodotti storicamente disciplinati dal Titolo III rientrano, a titolo esemplificativo, prodotti come gli oli lubrificanti non energetici, i residui della lavorazione del carbone, e altri prodotti di consumo assoggettati a imposizioni speciali di fabbricazione. Il comma 4-bis chiarisce peraltro che le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti degli artt. 62-quater (prodotti a base di tabacco riscaldato), 62-quater.1 (sigarette elettroniche), 62-quater.2 (liquidi per sigarette elettroniche) e 62-quinquies: questi prodotti hanno un regime sanzionatorio ad hoc, pur essendo disciplinati all'interno del Titolo III.

Il fatto generatore: l'immissione in consumo

Il comma 1, lettera a), individua il fatto generatore dell'imposta: l'immissione in consumo nel mercato interno, con applicazione dell'aliquota vigente alla data in cui l'immissione si verifica. Come per le accise del Titolo I, l'imposta non colpisce la produzione in sé ma il momento in cui i prodotti entrano nel circuito commerciale e raggiungono il consumatore finale o il rivenditore.

La lettera c) specifica quando si considera avvenuta l'immissione in consumo:

  • per i prodotti nazionali: all'atto della cessione ai diretti utilizzatori, consumatori o rivenditori;
  • per i prodotti di provenienza comunitaria: all'atto del ricevimento da parte dell'acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata la cessione ai fini IVA da parte del venditore residente in altro Stato membro verso privati o operatori economici;
  • per i prodotti da Paesi terzi: all'atto dell'importazione;
  • per i prodotti mancanti alle verifiche senza possibilità di accertare il regolare esito: all'atto della loro constatazione (regola residuale che copre le deficienze di magazzino non giustificate).
I soggetti obbligati

La lettera b) individua tre categorie di soggetti obbligati al pagamento:

  • il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato: è il soggetto che produce il bene e che, con la prima cessione, realizza il fatto generatore;
  • il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria: tipicamente l'importatore intracomunitario, l'acquirente residente in Italia che riceve la merce da un fornitore di altro Stato membro;
  • l'importatore per i prodotti provenienti da Paesi terzi: il soggetto che sdogana la merce e la introduce nel territorio doganale dell'UE.
Licenza fiscale, diritto annuale e cauzione

La lettera d) stabilisce l'obbligo per tutti i soggetti obbligati al pagamento di essere muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio ADM competente per territorio. L'accesso al mercato — per fabbricanti, importatori e distributori dei prodotti del Titolo III — è dunque subordinato all'autorizzazione dell'ADM: senza licenza non è possibile operare legalmente.

La licenza è condizionata a due obblighi economici:

  • il pagamento di un diritto annuale (il cui importo è stabilito dalla normativa di settore, con rinvio a determinazioni ADM);
  • la prestazione di una cauzione pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente, con un minimo non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di dichiarazione (tipicamente mensile).

Il comma 2-bis, introdotto successivamente, consente all'ADM di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti «affidabili e di notoria solvibilità» che esercitano fabbriche o depositi dei prodotti del Titolo III, con rinvio alle stesse condizioni dell'art. 5 comma 3 lettera a) TUA. L'esonero può essere revocato se mutano le condizioni che lo avevano consentito: in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

Dichiarazione mensile, versamento e accertamento

La lettera e) disciplina la fase dell'accertamento: l'imposta è determinata sulla base dei dati indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare entro il mese successivo a quello di riferimento. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per i prodotti di provenienza da Paesi terzi (lettera f), l'accertamento e la riscossione seguono le modalità previste per i diritti di confine (dazi doganali), con la precisazione che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari. Per i tardivi pagamenti si applicano le indennità di mora e gli interessi dell'art. 3 comma 4 TUA (lettera g).

Il regime sospensivo assimilato e la fase antecedente all'immissione in consumo

Il comma 5 stabilisce un'importante equiparazione: ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio (comma 4) e del rinvio alle norme del TUA (comma 2), la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa. Questo significa che i prodotti del Titolo III, prima di essere ceduti al mercato, si trovano in una condizione analoga al regime sospensivo delle accise vere e proprie: sono in deposito sotto il controllo fiscale dell'ADM, il produttore è tenuto agli obblighi di registrazione e di documentazione, e qualsiasi deficienza non giustificata può essere contestata come se fosse una uscita irregolare dal regime sospensivo.

Sanzioni: dalla pena penale alla soglia di minimis

Il comma 4 prevede un articolato regime sanzionatorio per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta, rinviando alle stesse disposizioni applicabili alle accise sui prodotti energetici e sull'alcole. Per le sottrazioni superiori a 200 kg, si applicano le sanzioni penali degli artt. 40-44 (contrabbando) con confisca ai sensi dell'art. 44. Per i quantitativi inferiori a 200 kg, la sanzione è invece puramente amministrativa: dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, con un minimo assoluto di 516 euro. Questa soglia di 200 kg è un elemento di semplificazione (analoga alla soglia del contrabbando di piccola entità), che evita di sottoporre a procedimento penale violazioni di modesta entità.

Per le violazioni formali (tardiva presentazione della dichiarazione mensile o altre inosservanze delle disposizioni del comma 1) la sanzione è amministrativa in una fascia tra 258 e 1.549 euro.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali prodotti rientrano nelle 'altre imposizioni indirette' del Titolo III disciplinate dall'art. 61?

Il Titolo III copre le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse dalle accise sui prodotti energetici, sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Titolo I), dai tabacchi lavorati (Titolo II) e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi. Vi rientrano tradizionalmente prodotti come gli oli lubrificanti non energetici, e altri prodotti soggetti a imposizioni speciali di fabbricazione. I prodotti dei nuovi settori (tabacco riscaldato, sigarette elettroniche, ecc. ex artt. 62-quater e seguenti) hanno un regime sanzionatorio proprio e non sono soggetti alle sanzioni del comma 4 dell'art. 61.

La licenza fiscale del Titolo III è soggetta a revoca?

Sì. Il comma 3 prevede che l'inosservanza degli obblighi di licenza (lettera d del comma 1) e del divieto di estrazione di prodotti senza regolare documentazione (art. 3 comma 4 richiamato al comma 2) comporti la revoca della licenza, indipendentemente dall'azione penale per le eventuali violazioni che costituiscano reato. La revoca ha effetti definitivi sull'esercizio dell'attività.

Qual è la soglia oltre la quale la sottrazione al pagamento dell'imposta del Titolo III è penale anziché amministrativa?

200 chilogrammi di prodotto. Per quantitativi di prodotto sottratto al pagamento dell'imposta superiori a 200 kg si applicano le sanzioni penali degli artt. 40 e seguenti (contrabbando), compresa la confisca. Per quantitativi inferiori a 200 kg la sanzione è invece amministrativa: dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, con un minimo assoluto di 516 euro.

Quando deve essere presentata la dichiarazione mensile e versata l'imposta del Titolo III?

La dichiarazione mensile deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui si riferisce, e il versamento dell'imposta deve avvenire entro lo stesso termine. I termini possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La tardiva presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro.

Come funziona la cauzione per i produttori di prodotti del Titolo III? È possibile ottenere l'esonero?

La cauzione deve essere pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente, con un minimo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di dichiarazione. Il comma 2-bis consente all'ADM di esonerare dall'obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, con rinvio alle condizioni dell'art. 5 comma 3 lettera a) TUA. Se le condizioni che hanno determinato l'esonero vengono meno, la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca dell'esonero.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.