- L'energia elettrica (codice NC 2716) è soggetta ad accisa al momento della fornitura al consumatore finale ovvero al momento del consumo per l'energia prodotta per uso proprio, con le aliquote dell'allegato I vigenti in quel momento.
- Non è sottoposta ad accisa l'energia prodotta da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW usata per autoproduzione, quella prodotta a bordo di mezzi di trasporto, da biomasse per uso proprio, da micro-generatori fino a 1 kW e da gruppi di soccorso fino a 200 kW.
- Non è soggetta ad accisa l'energia impiegata nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici e metallurgici, nei processi mineralogici, o quando incide per oltre il 50% sul costo finale del prodotto unitario.
- Sono esenti dall'accisa diverse categorie: produzione e mantenimento della capacità produttiva di elettricità, autoproduzione da rinnovabili con potenza superiore a 20 kW in sito, linee ferroviarie e reti di trasporto urbano, utenze domestiche di residenza fino a 3 kW e 150 kWh mensili.
- L'uso promiscuo si verifica quando l'energia è fornita a un unico punto di prelievo ma impiegata per usi con aliquote distinte o con regime di esenzione/non sottoposizione differenziato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell’imposizione
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. L’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I vigenti a tale momento.
2. Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa e consumata per uso proprio; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
3. È esente dall’accisa l’energia elettrica: a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all’esercizio dei medesimi impianti; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione; c) utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.
4. È considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale dell’energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 52 L. 184/1983: Revoca dell'adozione su domanda dell'adottato
- Art. 52 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura
- Art. 52 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 52 D.Lgs. 159/2011 — Diritti dei terzi
- Art. 52 D.Lgs. 209/2005 — Particolari mutue assicuratrici
- Art. 52 D.Lgs. 42/2004 — Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
Commento
Struttura dell'imposta: fatto generatore ed esigibilità
L'articolo 52 del D.Lgs. 504/1995 (TUA), collocato nel Titolo II-bis introdotto dal D.Lgs. 26/2007 in attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, disciplina il presupposto impositivo dell'accisa sull'energia elettrica. La norma fissa con precisione sia il fatto generatore (l'energia soggetta ad accisa) sia il momento di esigibilità (quando l'imposta è dovuta), due concetti che nel diritto delle accise vengono tenuti distinti.
L'energia elettrica ha codice NC 2716 nella Nomenclatura Combinata: si tratta di un prodotto «immateriale» in termini fisici, il che pone sfide particolari nella tracciabilità fiscale rispetto ai prodotti energetici liquidi o gassosi. L'accisa diventa esigibile al momento della fornitura al consumatore finale (per l'energia immessa nella rete e prelevata dall'utente) ovvero al momento del consumo (per l'energia prodotta e utilizzata direttamente dal produttore, c.d. autoproduzione). Le aliquote applicabili sono quelle dell'allegato I al TUA vigenti al momento dell'esigibilità: in caso di variazione tariffaria, si applica dunque l'aliquota in vigore al momento della fornitura o del consumo, non quella vigente al momento del contratto o della produzione.
Energia elettrica non sottoposta ad accisa
Il comma 2 elenca tassativamente le ipotesi in cui l'energia elettrica non è soggetta ad accisa, distinguendole dalle esenzioni del comma 3. Le ipotesi di non sottoposizione (comma 2) riguardano situazioni in cui l'energia per sua natura non viene assoggettata al prelievo, indipendentemente dalla specifica destinazione:
Esenzioni dall'accisa
Il comma 3 elenca le ipotesi di esenzione, che si distinguono dalla non sottoposizione perché presuppongono in linea di principio che l'energia rientrerebbe nel presupposto impositivo, ma viene esentata per ragioni di politica economica o sociale:
Il meccanismo di recupero previsto alla lettera e) funziona così: se l'utente con potenza fino a 1,5 kW consuma 160 kWh in un mese, i 10 kWh eccedenti la soglia di 150 kWh fanno sì che l'esenzione venga ridotta di 10 kWh (cioè l'esenzione effettiva diventa di 140 kWh invece di 150). In pratica, l'esenzione non viene erosa bruscamente al superamento della soglia ma viene progressivamente riassorbita kWh per kWh fino all'annullamento completo.
L'uso promiscuo
Il comma 4 introduce la nozione di uso promiscuo: si verifica quando l'energia elettrica fornita a un unico punto di prelievo è destinata contemporaneamente a usi che scontano aliquote diverse, oppure un uso esente e un uso soggetto ad accisa. Questa situazione — frequente nelle imprese che utilizzano l'energia sia in processi produttivi specifici (es. elettrolisi) sia per gli uffici o i servizi generali — richiede una ripartizione dei consumi tra le diverse categorie ai fini della corretta applicazione dell'accisa. L'ADM e i soggetti obbligati devono concordare modalità di ripartizione (misuratori distinti per usi, stime tecniche proporzionali, ecc.) per evitare l'applicazione dell'aliquota più alta all'intero prelievo nel punto di fornitura.
Aspetti operativi per imprese ed esercenti depositi fiscali di energia elettrica
I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono tipicamente i distributori di energia elettrica (che fatturano al consumatore finale), gli autoproduttori (per i consumi propri) e gli esercenti officine elettriche. Questi soggetti devono essere titolari di licenza fiscale ai sensi dell'art. 53 TUA e presentare dichiarazioni periodiche con il versamento dell'accisa.
Per le imprese che rivendicano l'esenzione o la non sottoposizione (es. imprese manifatturiere con processi elettrolitici o processi mineralogici), è essenziale documentare in modo rigoroso che l'energia sia effettivamente utilizzata nei processi agevolati: il riconoscimento dipende dalla natura del processo produttivo e richiede spesso una verifica tecnica da parte dell'ADM. La classificazione «energia che incide per oltre il 50% sul costo finale» (comma 2, lettera g) richiede una dimostrazione contabile rigorosa del costo dell'energia rispetto al costo totale di produzione per unità di prodotto finito, calcolato in media.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando scatta il momento di esigibilità dell'accisa sull'energia elettrica?
L'accisa è esigibile al momento della fornitura al consumatore finale (per l'energia prelevata dalla rete) oppure al momento del consumo per l'energia prodotta e usata direttamente dall'autoproduttore. Si applicano le aliquote dell'allegato I al TUA vigenti in quel momento, non quelle in vigore alla data di stipula del contratto o di inizio del periodo di fornitura.
Qual è la differenza tra energia 'non sottoposta ad accisa' (comma 2) ed energia 'esente' (comma 3)?
La non sottoposizione (comma 2) riguarda ipotesi in cui l'energia per sua natura esula dal presupposto impositivo (es. produzione da rinnovabili fino a 20 kW per autoproduzione, produzione a bordo di veicoli, processi elettrolitici). L'esenzione (comma 3) presuppone che l'energia rientri nel presupposto ma viene esentata per motivi di politica energetica, industriale o sociale (ferrovie, trasporto urbano, utenze domestiche residenziali). La distinzione rileva ai fini della dichiarazione e dei controlli ADM.
Un'impresa con processi elettrolitici deve presentare una richiesta specifica per non pagare l'accisa sull'energia?
Sì, in linea generale è necessario comunicare all'ADM la destinazione dell'energia a usi non soggetti ad accisa e documentare adeguatamente i processi produttivi. Il riconoscimento dell'esenzione o della non sottoposizione richiede che l'impresa dimostri attraverso documentazione tecnica e contabile che l'energia è effettivamente impiegata nei processi agevolati. L'ADM può effettuare verifiche in loco per accertare la sussistenza dei requisiti.
Cosa succede se un'utenza domestica supera la soglia di 150 kWh mensili con potenza fino a 1,5 kW?
Scatta il meccanismo di recupero progressivo del comma 3, lettera e): ogni kWh consumato sopra la soglia di 150 kWh riduce di un kWh la fascia esente. Ad esempio, consumando 160 kWh, l'esenzione effettiva diventa 140 kWh (anziché 150): si paga l'accisa su 20 kWh invece che su 10 kWh. L'esenzione non cessa di colpo al superamento della soglia, ma si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.
Cos'è l'uso promiscuo dell'energia elettrica e come si gestisce fiscalmente?
L'uso promiscuo (comma 4) si verifica quando l'energia fornita a un unico punto di prelievo è contemporaneamente destinata a usi con aliquote diverse (es. uso industriale soggetto e uso in processi mineralogici non soggetto). In questo caso, l'impresa deve documentare la ripartizione dei consumi tra i diversi usi, tipicamente attraverso contatori dedicati, stime tecniche concordate con l'ADM o sistemi di monitoraggio certificati. In assenza di ripartizione documentata, l'ADM può applicare l'aliquota più elevata all'intero prelievo.
Vedi anche