← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 45 prevede circostanze aggravanti per i reati di cui agli artt. 40, 41 e 43 del TUA (contrabbando, fabbricazione clandestina, irregolarità nella circolazione) quando commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.
  • Per il corruttore la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa; per il pubblico ufficiale corrotto la reclusione va da quattro a sei anni, oltre la multa.
  • L'applicazione della disposizione al personale corrotto esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (specialità rispetto alla norma generale sulla corruzione del personale delle dogane).
  • Il comma 3 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 D.Lgs. 504/1995 — Circostanze aggravanti

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L’applicazione della presente disposizione esclude quella dell’ art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.

Commento

Funzione sistematica dell'aggravante e rapporto con i reati-base

L'art. 45 del TUA non introduce reati autonomi ma definisce una circostanza aggravante ad effetto speciale per i reati già previsti dagli artt. 40 (contrabbando di prodotti soggetti ad accisa), 41 (fabbricazione clandestina) e 43 (irregolarità nella circolazione in regime sospensivo e altre irregolarità). Quando tali reati sono commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'Amministrazione finanziaria (ADM) o della Guardia di finanza, le pene ordinarie — che nella versione base prevedono la reclusione modulata in relazione al valore dell'imposta evasa — vengono sostituite dalla pena fissa prevista dall'art. 45, che è sensibilmente più grave.

La ratio è chiara: la corruzione di funzionari pubblici non solo aggrava il danno erariale ma compromette la stessa capacità di accertamento e controllo dell'Amministrazione, creando un «buco» sistematico nel presidio antifrode. Il legislatore ha quindi ritenuto meritevole di un trattamento sanzionatorio autonomo e più severo il fatto che l'evasione accise si realizzi «comprando» il silenzio o la complicità di chi è preposto ai controlli.

Reati-presupposto: artt. 40, 41 e 43 TUA

L'aggravante opera esclusivamente se il reato-base è uno di quelli espressamente indicati:

  • Art. 40: contrabbando di prodotti energetici, alcole, bevande alcoliche, tabacchi lavorati o altri prodotti soggetti ad accisa. Ricorre quando i prodotti vengono immessi in consumo o detenuti senza assolvimento dell'accisa, o vengono trasportati in violazione delle norme sulla circolazione.
  • Art. 41: fabbricazione clandestina di prodotti soggetti ad accisa (es. distillerie abusive, produzioni di tabacchi non autorizzate). La fabbricazione «in nero» è una delle forme più gravi di evasione accise perché sottrae alla base imponibile l'intero volume di produzione.
  • Art. 43: irregolarità nella circolazione in regime sospensivo e altre irregolarità (documentali, contabili, ecc.) che non raggiungono la soglia del contrabbando ma configurano comunque una violazione penalmente rilevante.

L'aggravante non si applica alle mere violazioni amministrative previste dal TUA (artt. 46-50 bis), né ai reati di cui ad altri articoli del titolo penale (es. art. 42 in materia di tabacchi).

Pene per il corruttore: reclusione da tre a cinque anni e multa

Il comma 1 stabilisce che — quando il reato-base è commesso «con il mezzo della corruzione» — la pena per il soggetto attivo del reato-base (l'operatore, il depositario, il trasportatore, ecc.) è la reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. La multa è quella già prevista per il reato-base (commisurata al valore dell'accisa evasa), aggravata dalla cornice edittale superiore della reclusione.

Il concetto di «corruzione» richiamato dall'art. 45 si deve intendere in senso tecnico-penalistico: l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale perché compia (corruzione propria) o abbia già compiuto (corruzione susseguente) un atto contrario ai propri doveri d'ufficio. Non basta la semplice connivenza o il mancato controllo: occorre che vi sia stato un accordo corruttivo in senso proprio, anche nelle forme della corruzione attiva.

Pene per il pubblico ufficiale corrotto: reclusione da quattro a sei anni e multa

Il comma 2 riserva un trattamento ancora più severo al personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorra nei reati di cui al comma 1, punendolo con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. La maggiorazione rispetto alla pena del corruttore riflette la particolare riprovevolezza della condotta del pubblico ufficiale, che tradisce il mandato istituzionale e compromette la fiducia dei cittadini nell'efficacia dei controlli fiscali.

Il comma 2, secondo periodo, chiarisce che l'applicazione di questa disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che disciplina la corruzione del personale addetto alle dogane e al monopolio dei tabacchi. Si tratta di una clausola di specialità: l'art. 45, co. 2 TUA prevale sulla norma generale del 1941 in quanto lex specialis e lex posterior per i fatti di corruzione connessi ai reati accise, evitando concorso di norme e doppia punizione per lo stesso fatto.

Il comma 3 abrogato: D.Lgs. 141/2024

Il comma 3, ora abrogato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, prevedeva originariamente un'ulteriore aggravante o una disposizione accessoria (il testo non è riportato nell'attuale versione vigente). La sua abrogazione rientra nel quadro della riforma sistematica delle sanzioni tributarie attuata dal D.Lgs. 141/2024, che ha rivisto l'impianto penale del diritto tributario al fine di razionalizzare la risposta sanzionatoria e coordinare le fattispecie penali tributarie con il D.Lgs. 74/2000. Gli operatori del settore devono fare riferimento al testo del D.Lgs. 141/2024 per verificare se la fattispecie già disciplinata dal comma 3 sia stata trasfusa altrove o definitivamente soppressa.

Profili processuali e concorso di reati

Dal punto di vista processuale, i reati di contrabbando e fabbricazione clandestina aggravati dall'art. 45 rientrano nella competenza del tribunale ordinario. La Procura della Repubblica coordina le indagini con la Guardia di finanza (Nuclei di polizia economico-finanziaria), l'ADM (Uffici antifrode) e, in caso di dimensione transnazionale, con OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) ed Europol.

Sul piano del concorso di reati, è possibile che al reato aggravato ex art. 45 TUA si affianchi il reato di corruzione di pubblico ufficiale (artt. 318-319 c.p.), con concorso formale di reati e applicazione del cumulo di pene. La clausola di esclusione di cui al comma 2, secondo periodo, riguarda solo il rapporto con la L. 1383/1941, non con il codice penale.

Domande frequenti

L'aggravante dell'art. 45 si applica a tutte le violazioni accise o solo ai reati?

Solo ai reati previsti dagli artt. 40, 41 e 43 TUA. Le violazioni amministrative (sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 46 e seguenti TUA) non sono interessate dall'art. 45. L'aggravante opera esclusivamente nel perimetro penale, quando il reato-base è commesso con il mezzo della corruzione del personale ADM o GdF.

Cosa si intende per 'corruzione' ai fini dell'art. 45 TUA?

Il concetto va inteso in senso tecnico-penalistico: offerta o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale perché compia (o abbia compiuto) un atto contrario ai propri doveri. Non è sufficiente la connivenza passiva o il semplice mancato controllo: occorre un accordo corruttivo in senso proprio, nella forma attiva (offerta) o susseguente (pagamento a fatto già compiuto).

Perché il pubblico ufficiale corrotto viene punito più severamente del corruttore?

Perché il pubblico ufficiale (funzionario ADM o militare GdF) tradisce un mandato istituzionale specifico — quello di garantire il corretto accertamento e la riscossione delle accise — e compromette la fiducia nella correttezza dell'azione amministrativa. Il legislatore ha ritenuto questa condotta più grave di quella del privato che corrompe, sanzionandola con una cornice edittale più elevata (4-6 anni invece di 3-5).

Perché l'art. 45 esclude l'applicazione della L. 1383/1941?

Per evitare il concorso di norme sullo stesso fatto: la L. 1383/1941 disciplina in via generale la corruzione del personale doganale e del monopolio tabacchi. L'art. 45 TUA è norma speciale e successiva per i fatti di corruzione connessi ai reati accise; il rapporto di specialità impone di applicare la norma speciale (art. 45 TUA) con esclusione di quella generale (L. 1383/1941).

Cosa ha abrogato il D.Lgs. 141/2024 con riguardo all'art. 45 TUA?

Il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 ha abrogato il comma 3 dell'art. 45 TUA, nell'ambito di una riforma sistematica delle sanzioni tributarie. Il testo del comma 3 non è più vigente; gli operatori devono consultare il D.Lgs. 141/2024 per verificare se la fattispecie ivi disciplinata sia stata trasfusa in altra norma o definitivamente soppressa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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