- Chiunque fabbrica clandestinamente, sottrae, destina ad usi soggetti a maggiore imposta o miscela non autorizzatamente prodotti energetici è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (min. 7.746 euro).
- Il reato è aggravato — reclusione da 1 a 5 anni — se la quantità supera 10.000 kg di prodotti energetici.
- Il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato; si configura tentativo anche la fabbricazione in orari difformi da quelli dichiarati o la circolazione senza codice di riscontro ex art. 7-bis.
- Per quantità inferiori a 1.000 kg (o a 10.000 m³ per il gas naturale) la sanzione è solo amministrativa: dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
- La multa per le ipotesi di cui alle lett. a) e d) si calcola anche sul prodotto potenzialmente ottenibile dalle materie prime in lavorazione, non solo su quello già ultimato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 40 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici ( Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 – Art. 20 legge 31 dicembre 1962,
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento…. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 40 L. 184/1983 — Adozione di minore italiano da parte di stranieri o ita
- Art. 40 Reg. (UE) 2024/1689 — Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Art. 40 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 40 D.Lgs. 148/2015 — Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà
- Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati
- Art. 40 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
Il reato di sottrazione alle accise sui prodotti energetici: inquadramento generale
L'art. 40 del TUA costituisce la fattispecie penale cardine per i prodotti energetici (carburanti, oli minerali, gas naturale), affine alla struttura del contrabbando doganale ma inserita nel sistema accisale specializzato. La norma tutela sia l'accertamento sia il pagamento dell'imposta, sanzionando un'ampia gamma di condotte che vanno dalla fabbricazione clandestina alla semplice detenzione di prodotti ottenuti da operazioni non autorizzate.
Il bene giuridico protetto è duplice: da un lato l'interesse fiscale dello Stato (gettito accisale), dall'altro la lealtà della concorrenza nel mercato dei prodotti energetici, dove l'evasione dell'accisa consente ai soggetti irregolari di praticare prezzi sensibilmente inferiori a quelli degli operatori regolari. Per dare un'idea delle proporzioni: l'accisa sulla benzina è tra le più alte d'Europa, e anche una piccola quantità sottratta può generare un profitto illecito significativo.
Le condotte sanzionate dal comma 1
Il comma 1 elenca sette condotte alternative, tutte punite con la stessa pena base:
Il calcolo della multa: prodotto ultimato e potenzialmente ottenibile
Il comma 2 stabilisce una regola di calcolo speciale per la multa relativa alle condotte di cui alle lett. a) (fabbricazione clandestina) e d) (miscelazione non autorizzata): la base di calcolo non è solo il prodotto già ultimato al momento del sequestro, ma include anche il prodotto che avrebbe potuto essere ottenuto dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione trovate nell'impianto. Analogamente per la lett. e) (rigenerazione), la multa si calcola anche sui prodotti denaturati trovati sul luogo, non solo su quelli già rigenerati.
Questa regola ha una logica di deterrenza: se si sanzionasse solo il prodotto già completato, il trasgressore potrebbe interrompere l'operazione al momento del controllo limitando il calcolo della multa; la norma invece «cristallizza» il danno potenziale complessivo dell'attività illecita.
Il tentativo equiparato al reato consumato
Il comma 3 introduce una disposizione eccezionale rispetto alla disciplina penale ordinaria (art. 56 c.p. che prevede per il tentativo una pena ridotta da un terzo a due terzi): il tentativo di sottrazione dell'accisa sui prodotti energetici è punito con la stessa pena del reato consumato. La norma speciale prevale sulla norma generale del codice penale.
La norma precisa anche quando si configura il tentativo:
Le soglie quantitative: reato penale vs. sanzione amministrativa
I commi 4, 5 e 6 introducono un sistema a doppia soglia:
La fascia intermedia (tra 1.000 e 10.000 kg) soggiace alla pena base del comma 1 (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Il sistema permette di graduare la risposta sanzionatoria in funzione della gravità oggettiva (entità del prodotto coinvolto) lasciando al giudice la valutazione soggettiva (dolo, recidiva, organizzazione).
Implicazioni operative: prevenzione e compliance
Gli operatori del settore energetico (raffinerie, depositi fiscali, distributori) devono presidiare il rischio di reato accisale con procedure interne rigorose: controlli periodici sui bilanci di produzione, manutenzione certificata dei misuratori, formazione del personale sulle condotte vietate, protocolli di segnalazione interna delle anomalie. L'ADM e la Guardia di Finanza eseguono verifiche periodiche e a sorpresa sugli impianti; la presenza di irregolarità anche minori (orari di lavoro difformi, discrepanze di magazzino) può portare all'apertura di procedimenti penali per tentativo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il reato di sottrazione e la semplice irregolarità documentale?
La sottrazione all'accertamento o al pagamento implica una condotta attiva di evasione (fabbricazione clandestina, miscelazione non autorizzata, destinazione a usi soggetti a maggiore imposta). Le irregolarità puramente documentali (documento mancante ma prodotto regolare) rientrano nell'art. 49 TUA e sono punite con sanzioni amministrative, non penali.
Sotto quale soglia quantitativa non si rischia il carcere?
Per quantità inferiori a 1.000 kg di prodotti energetici (gas naturale escluso) o inferiori a 10.000 m³ di gas naturale, la sanzione è solo amministrativa (dal doppio al decuplo dell'imposta evasa). Sopra queste soglie scatta la responsabilità penale.
Il tentativo di sottrazione è punito meno severamente del reato consumato?
No. L'art. 40, comma 3 deroga alla regola del codice penale: il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato. La produzione in orari difformi da quelli dichiarati o la circolazione senza codice di riscontro ex art. 7-bis si configura come tentativo.
Chi compra carburante sapendo che proviene da una raffineria abusiva rischia conseguenze penali?
Sì. L'art. 40, comma 1, lett. g) punisce la detenzione e l'utilizzo di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o miscelazioni non autorizzate, con la stessa pena prevista per il produttore illecito.
Come si calcola la multa se l'impianto illecito viene sequestrato durante la produzione?
La multa si calcola sull'intera quantità potenzialmente producibile, non solo sul prodotto già ultimato: si sommano il prodotto finito e quello che si sarebbe ottenuto dalle materie prime in lavorazione o in attesa di lavorazione trovate nell'impianto.
Vedi anche