- L'art. 38 TUA assoggetta ad accisa — con la stessa aliquota prevista per il vino, per ettolitro di prodotto finito — le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (codici NC 2204, 2205, 2206).
- Distingue tra «altre bevande fermentate tranquille» (titolo alcolometrico 1,2%–15% vol., purché l'alcole derivi interamente da fermentazione per i prodotti oltre il 10%) e «altre bevande fermentate gassate» (sovrappressione CO₂ ≥ 3 bar o tappo fungo, titolo 1,2%–15% vol., con gli stessi limiti sull'origine fermentativa per i prodotti oltre il 13%).
- Sono esenti da accisa le bevande fermentate — tranquille o gassate — fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o ospiti, purché non oggetto di attività di vendita.
- I prodotti finiti e quelli destinati a ulteriore lavorazione sono presi in carico dal depositario autorizzato e accertati dall'Ufficio ADM competente per territorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell’imposizione e modalità di accertamento
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
2. Si intendono per: a) “altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell’art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’art. 34, che abbiano: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione; b) “altre bevande fermentate gassate” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all’articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni: 1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume; 3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.
4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall’ Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
- Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'Agenzia
- Art. 38 D.Lgs. 209/2005 — Copertura delle riserve tecniche
Commento
La categoria residuale delle «altre bevande fermentate»
Il sistema impositivo sulle bevande alcoliche del TUA è articolato in categorie definite per esclusione reciproca: la birra (art. 34), il vino (art. 36), i prodotti intermedi (art. 37) e l'alcole etilico e le bevande spiritose (artt. 27 e ss.). L'art. 38 si occupa della categoria residuale delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra — un universo eterogeneo che comprende sidro di mele e di pere, idromele, bevande fermentate a base di frutta, kefir fermentato e altre produzioni artigianali o industriali riconducibili ai codici doganali NC 2204, 2205 e 2206. La scelta di applicare l'aliquota del vino (rinviata alla tariffa allegata al TUA, senza indicare cifre nell'articolo) riflette una logica di parità concorrenziale: i prodotti sostitutivi del vino non devono godere di un vantaggio fiscale.
La classificazione tra tranquille e gassate: criteri tecnici
La distinzione tra «altre bevande fermentate tranquille» e «gassate» risponde a criteri tecnici precisi, ripresi dalla direttiva UE 92/83/CEE (ora recepita nella direttiva 2020/1151/UE). Le bevande fermentate tranquille comprendono i prodotti dei codici NC 2204 e 2205 non inclusi nell'art. 36 (vino) e i prodotti NC 2206, con titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 10% vol. oppure tra 10% e 15% vol. a condizione che l'alcole derivi interamente da fermentazione (niente aggiunta di alcole di sintesi o spirito distillato). Le bevande fermentate gassate riguardano i codici NC 2206 00 31, 2206 00 39 e taluni sottocodici NC 2204 e 2205: devono essere presentate in bottiglie con tappo a fungo trattenuto da fermagli/legacci oppure avere una sovrappressione da CO₂ di almeno 3 bar, con titolo alcolometrico tra 1,2% e 13% vol. (oppure fino al 15% se l'alcole deriva interamente da fermentazione). Queste soglie tecniche sono determinanti per classificare correttamente un prodotto e determinare se rientra in questa categoria o in quella del vino spumante o dell'alcole.
L'accertamento da parte del depositario autorizzato e dell'ADM
Il comma 4 stabilisce che i prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici siano «presi in carico» dal depositario autorizzato e accertati dall'Ufficio ADM competente per territorio. La presa in carico è l'atto contabile con cui il depositario registra in entrata i prodotti nel suo registro di carico e scarico; l'accertamento dell'ADM è il controllo formale che verifica la corrispondenza tra la quantità e la qualità del prodotto e quanto dichiarato. Questa duplice verifica — privatistica (contabilità del depositario) e pubblica (accertamento ADM) — garantisce l'integrità della base imponibile e la corretta determinazione dell'accisa dovuta.
L'esenzione per la produzione domestica
Il comma 3 prevede una rilevante esenzione di favore per i privati: le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita, sono esenti da accisa. Si tratta di una norma comune a più categorie di bevande alcoliche nel TUA, che riflette la tradizione europea di tollerare la produzione casalinga di vino, sidro, idromele e prodotti simili per consumo familiare. Il confine tra esenzione e imponibilità è la vendita: anche una singola cessione a titolo oneroso — anche occasionale — fa cadere l'esenzione e rende il prodotto soggetto ad accisa per l'intera produzione. L'attività di «auto-produzione» che sfocia in vendite anche saltuarie su piattaforme online o mercatini è pertanto a rischio di contestazione.
Implicazioni per i produttori artigianali e industriali
La rilevanza pratica dell'art. 38 è cresciuta con l'affermazione dei prodotti fermentati artigianali: sidro, idromele, kombucha alcolico, kefir alcolico, bevande fermentate a base di frutta. Chi produce e vende questi prodotti deve: (a) verificare il codice NC di classificazione doganale del prodotto, eventualmente richiedendo all'ADM una classificazione tariffaria preventiva; (b) accertare il titolo alcolometrico effettivo, che determina la categoria (tranquilla o gassata) e la presenza dei requisiti di purezza fermentativa per i prodotti oltre il 10%/13% vol.; (c) ottenere, se necessario, l'autorizzazione come depositario autorizzato o avvalersi di un deposito fiscale autorizzato per la produzione; (d) versare l'accisa all'aliquota del vino in vigore al momento dell'immissione in consumo. L'ADM pubblica le aliquote in vigore e gestisce l'accertamento attraverso gli uffici locali.
Il rinvio all'aliquota del vino e la tariffa allegata
L'art. 38 non indica alcuna aliquota numerica — si limita a rinviare all'«aliquota prevista per il vino». La concreta misura dell'accisa è fissata nell'allegato I del TUA (Tariffa delle accise), che può essere aggiornato periodicamente con legge di bilancio o con i decreti di recepimento delle direttive UE che fissano le aliquote minime armonizzate. Per il vino fermo e le altre bevande fermentate tranquille l'aliquota UE minima è pari a zero (gli Stati membri possono applicare aliquota nulla), ma l'Italia ha storicamente applicato un'accisa sul vino; per le bevande fermentate gassate valgono le stesse regole. L'operatore deve sempre verificare la tariffa vigente al momento della produzione/immissione in consumo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il sidro di mele è un'"altra bevanda fermentata" ai sensi dell'art. 38 TUA?
Sì, se rientra nel codice NC 2206 e ha un titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 15% vol. (con i requisiti di purezza fermentativa per i prodotti oltre il 10%). Il sidro non è classificato come vino (art. 36) né come birra (art. 34) né come prodotto intermedio (art. 37): rientra nella categoria residuale dell'art. 38 e sconta l'accisa all'aliquota del vino.
Come si determina se una bevanda fermentata gassata rientra nell'art. 38?
Devono sussistere tre condizioni: (1) presentazione in bottiglie con tappo a fungo trattenuto da fermagli/legacci oppure sovrappressione da CO₂ di almeno 3 bar; (2) titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 13% vol. (o fino al 15% se l'alcole deriva interamente da fermentazione); (3) classificazione doganale nei codici NC indicati dall'art. 38, comma 2, lettera b). Tutti e tre i requisiti devono concorrere.
Un produttore artigianale di kombucha alcolico deve pagare l'accisa?
Dipende dal titolo alcolometrico. Se il kombucha ha un titolo alcolometrico superiore a 1,2% vol. e rientra nei codici NC applicabili, è soggetto ad accisa ai sensi dell'art. 38. Se il produttore è un privato e il prodotto è destinato al solo consumo familiare (senza vendita), scatta l'esenzione del comma 3. Per la produzione commerciale — anche artigianale — è necessaria la struttura del deposito fiscale o la denuncia e la licenza fiscale.
Qual è l'aliquota di accisa applicabile alle altre bevande fermentate?
L'art. 38, comma 1 rinvia all'aliquota del vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito. La misura concreta è fissata nell'allegato I (Tariffa delle accise) del TUA, aggiornabile con legge di bilancio o decreti di recepimento. L'operatore deve verificare la tariffa vigente al momento dell'immissione in consumo, consultando direttamente la tariffa allegata o l'ADM.
Cosa significa che l'alcole deve derivare "interamente da fermentazione" per i prodotti oltre il 10%?
Per le bevande fermentate tranquille con titolo alcolometrico tra 10% e 15% vol. (e per quelle gassate tra 13% e 15% vol.), la classificazione nella categoria art. 38 richiede che l'alcole sia prodotto esclusivamente per fermentazione naturale degli zuccheri presenti nel mosto, senza aggiunta di alcole distillato o rettificato. Se il produttore aggiunge anche solo una piccola quantità di alcole di origine diversa per alzare il titolo alcolometrico, il prodotto esce dalla categoria e può ricadere nei prodotti intermedi (art. 37) con aliquote diverse.
Vedi anche