Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 D.Lgs. 141/2024 — Invio dei verbali all’autorità giudiziaria
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l’oblazione, né l’estinzione ai sensi dell’articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all’autorità giudiziaria le indicazioni di cui all’articolo 107, comma 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 109 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
- Art. 109 Cod. Amb. — Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
- Art. 109 D.Lgs. 159/2011 — Relazione al Parlamento
- Art. 109 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
- Art. 109 D.Lgs. 42/2004 — Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
- Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso