Art. 100 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che: a) viola le disposizioni di cui all’articolo 60 ovvero omette di denunciare l’approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale; b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell’aeroporto doganale e non segnala l’atterraggio ai sensi dell’articolo 65; c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti; d) effettua l’imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.
2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000: a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell’aeroporto doganale, ancorché ne segnali l’atterraggio alle Autorità di cui all’articolo 65; b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo permesso.
Stesso numero, altri codici
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