Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 D.Lgs. 141/2024 – Ritardo nel pagamento dei diritti

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall’accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all’articolo 34, comma 6, l’ufficio dell’Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.

2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.

3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.

4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.

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In sintesi

  • L'art. 47 disciplina le conseguenze del mancato pagamento tempestivo dei diritti doganali, distinguendo a seconda che i diritti siano stati accertati prima o dopo lo svincolo della merce.
  • Per i diritti accertati prima dello svincolo, in caso di mancato pagamento entro dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica o dalla notifica del provvedimento di cui all'art. 34, comma 6, l'ufficio ADM comunica le attività che saranno poste in essere, inclusa la possibile vendita della merce, concedendo un ulteriore termine di trenta giorni.
  • Per i diritti accertati dopo lo svincolo, in caso di mancato pagamento entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede direttamente mediante riscossione coattiva.
  • Le stesse regole si applicano agli interessi e oneri accessori connessi ai diritti di confine.
  • Per i diritti doganali diversi dai diritti di confine (es. IVA all'importazione), salva disciplina specifica, si applica il regime della riscossione coattiva previsto dal comma 2.
Indice dei contenuti

Struttura e logica dell'articolo

L'art. 47 del D.Lgs. 141/2024 costituisce la norma di chiusura del sistema di riscossione dei diritti doganali, intervenendo nel momento patologico del rapporto tributario doganale: il mancato pagamento. La disposizione opera una distinzione fondamentale tra due scenari temporalmente diversi - l'accertamento prima dello svincolo e quello dopo lo svincolo - con conseguenze radicalmente differenti sul piano procedurale. Questa distinzione rispecchia l'architettura del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), che distingue tra obbligazione doganale sorta prima e dopo il momento della liberazione della merce, e riflette il diverso grado di rischio per l'erario: quando la merce è ancora in custodia doganale, l'amministrazione dispone di una garanzia reale implicita (la merce stessa); quando la merce è già stata svincolta, questa garanzia è venuta meno e il recupero del credito avviene per le vie ordinarie della riscossione coattiva.

Diritti accertati prima dello svincolo: la procedura graduata

Il comma 1 prevede una procedura articolata in due fasi. Nella prima fase, decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'art. 34, comma 6, l'ufficio dell'ADM non procede immediatamente all'esecuzione forzata ma comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, tra cui - espressamente menzionata - la vendita della merce. Nella seconda fase, se il debitore non adempie entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'ufficio dà corso alle attività preannunciate.

La logica di questa procedura è garantista: prima di procedere alla vendita coattiva - che è una misura irreversibile - l'amministrazione offre al dichiarante un'ulteriore opportunità di adempiere spontaneamente. La vendita della merce non svincola è, in realtà, l'ultima ratio: il Reg. UE 952/2013 prevede all'art. 198 che le autorità doganali adottino tutte le misure necessarie, inclusa la vendita, per regolarizzare la situazione della merce in caso di inadempimento del debitore. L'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 141/2024 attua sul piano nazionale questa previsione unionale, integrandola con un meccanismo di comunicazione preventiva.

Il riferimento all'art. 34, comma 6, è significativo: quella disposizione riguarda l'ipotesi in cui l'ufficio ADM abbia adottato un provvedimento a seguito di revisione dell'accertamento, con imputazione di maggiori dazi. In questo caso, la decorrenza del termine di dieci giorni parte non dalla verifica originaria ma dalla notifica del provvedimento di revisione, il che è coerente con il principio del contraddittorio: il dichiarante deve poter prendere cognizione dell'atto che modifica la sua posizione tributaria prima che inizino a decorrere i termini di pagamento.

Diritti accertati dopo lo svincolo: la riscossione coattiva diretta

Il comma 2 disciplina il caso - statisticamente più frequente nella pratica - in cui i diritti vengono accertati a posteriori, dopo che la merce è già stata svincola. In questo scenario, mancando la «garanzia reale» della merce, il legislatore non prevede la fase di comunicazione preventiva: decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede direttamente mediante riscossione coattiva.

La riscossione coattiva avviene secondo le norme dell'ordinamento tributario generale, tipicamente tramite iscrizione a ruolo e cartella di pagamento esattoriale, ovvero attraverso gli strumenti di riscossione previsti dal D.Lgs. 112/1999 e dal D.P.R. 602/1973. Il breve termine di dieci giorni dall'avviso di accertamento si coordina con la disciplina della sospensione dell'esecuzione in caso di ricorso: il dichiarante che impugna l'avviso ha interesse a richiedere contestualmente la sospensione dell'atto impugnato, al fine di evitare che la riscossione coattiva prenda avvio nelle more del giudizio.

Interessi e oneri accessori

Il comma 3 estende espressamente il regime dei commi 1 e 2 agli interessi e agli oneri accessori connessi ai diritti di confine. Gli interessi di mora in materia doganale sono disciplinati dalla normativa unionale (art. 114 del Reg. UE 952/2013) e maturano automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento. Sul piano nazionale, il comma 3 chiarisce che anche questi crediti accessori seguono la stessa procedura di recupero del credito principale, evitando così un doppio binario procedurale che avrebbe complicato la gestione del contenzioso.

Diritti doganali diversi dai diritti di confine

Il comma 4 colma un'eventuale lacuna sistematica: per i diritti doganali che non rientrano nella categoria dei «diritti di confine» (es. tributi interni la cui riscossione è affidata all'ADM, come in alcuni casi l'IVA all'importazione quando è gestita dall'ufficio doganale), si applica - salva specifica disciplina di settore - il regime del comma 2, ossia la riscossione coattiva dopo dieci giorni dalla notifica. Questa disposizione di chiusura garantisce una regia unitaria del sistema di riscossione, evitando che diritti minori restino in una zona grigia procedurale.

Raccordo con la normativa doganale unionale

L'art. 47 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel quadro delineato dagli artt. 102 e segg. del Reg. UE 952/2013 in materia di pagamento dell'obbligazione doganale. Il Regolamento unionale fissa i termini di pagamento e prevede la possibilità di proroga e di dilazione (art. 110 Reg. UE 952/2013), rimettendo agli Stati membri la disciplina degli strumenti di recupero coattivo. L'art. 47 del decreto nazionale esercita questa facoltà, integrando il sistema unionale con un meccanismo procedurale graduato che bilancia le esigenze di pronta riscossione con le garanzie del debitore. Va segnalato che la norma fa espresso rinvio alla «normativa doganale unionale» per le attività conseguenti al mancato pagamento (comma 1), il che significa che l'ADM deve applicare le previsioni del Reg. UE 952/2013 e dei suoi regolamenti delegati e di esecuzione anche nella fase di recupero coattivo pre-svincolo.

Profili operativi e rischi per l'operatore

Per l'operatore economico, l'art. 47 ha implicazioni pratiche di primo ordine. In particolare:

  • Il termine di dieci giorni è perentorio: la sua decorrenza dalla notifica dell'avviso di accertamento è automatica e non richiede ulteriori atti dell'amministrazione. L'operatore deve monitorare con attenzione i provvedimenti ricevuti per non perdere il termine.
  • La vendita della merce (comma 1) è uno strumento effettivo, non solo minatorio: se la merce ha un valore di mercato ridotto o se i dazi accertati sono elevati, l'ufficio ADM può procedere alla vendita anche in tempi brevi.
  • Il ricorso al giudice tributario con contestuale istanza di sospensione è lo strumento più efficace per paralizzare la riscossione coattiva nelle more del contenzioso. La giurisprudenza delle commissioni tributarie ha riconosciuto l'ammissibilità della sospensione anche per i crediti doganali.
  • Per le imprese con elevati volumi di importazione, la garanzia doganale globale (art. 89 e segg. Reg. UE 952/2013) riduce il rischio di blocco della merce per mancato pagamento, consentendo di svincolare la merce anche in presenza di un accertamento contestato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è il termine per pagare i diritti di confine accertati prima dello svincolo?

Il termine è di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica o dalla notifica del provvedimento di cui all'art. 34, comma 6. Se si omette il pagamento entro questo termine, l'ADM invia una comunicazione e concede un ulteriore termine di trenta giorni prima di procedere alle misure coattive, inclusa la vendita della merce.

Cosa succede se i diritti sono accertati dopo lo svincolo e non si paga entro i dieci giorni?

L'ADM procede direttamente mediante riscossione coattiva, senza la fase di comunicazione preventiva prevista per i diritti pre-svincolo. Ciò avviene perché, una volta svincola la merce, l'amministrazione non dispone più della garanzia reale sulla merce stessa.

Il ricorso giurisdizionale sospende automaticamente la riscossione coattiva?

No. La presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria non sospende di per sé la riscossione. È necessario presentare un'apposita istanza di sospensione cautelare, che il giudice valuta in base al fumus boni iuris e al periculum in mora, eventualmente imponendo una cauzione.

Gli interessi di mora seguono la stessa procedura dei diritti principali?

Sì. Il comma 3 estende espressamente le regole dei commi 1 e 2 agli interessi e agli oneri accessori connessi ai diritti di confine, evitando un doppio binario procedurale per il credito principale e quello accessorio.

Come si applica l'art. 47 all'IVA all'importazione?

L'IVA all'importazione rientra tra i diritti doganali diversi dai diritti di confine di cui al comma 4. Salva specifica disciplina di settore, si applica il regime del comma 2: mancato pagamento entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso porta direttamente alla riscossione coattiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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