Art. 47 D.Lgs. 141/2024 — Ritardo nel pagamento dei diritti
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall’accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all’articolo 34, comma 6, l’ufficio dell’Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.
3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.
4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.
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