Art. 40 D.Lgs. 141/2024 — Controlli a posteriori
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.
2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono: a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali; b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all’eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.
3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l’Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.
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