Art. 37 D.Lgs. 141/2024 — Visite di controllo

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Art. 37 D.Lgs. 141/2024 — Visite di controllo

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell’Agenzia o i funzionari all’uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.

2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell’articolo 15 e dagli operatori interessati.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l’analisi.

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