Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 141/2024 – Visite di controllo
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell’Agenzia o i funzionari all’uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.
2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell’articolo 15 e dagli operatori interessati.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l’analisi.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: la visita di controllo nel ciclo doganale
L'articolo 37 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le visite di controllo, uno strumento fondamentale del sistema di accertamento doganale che si coloca in una fase cruciale del ciclo operativo: quella compresa tra la dichiarazione doganale e lo svincolo della merce. Prima che le merci vengano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, l'amministrazione doganale conserva il potere - e in certi casi il dovere - di effettuare ulteriori verifiche fisiche sulle merci, indipendentemente dal fatto che una visita sia già avvenuta in precedenza.
La ratio è chiara: la dichiarazione doganale è un atto del dichiarante, soggetto a errori, omissioni o, nei casi più gravi, falsità. Il sistema doganale non può affidarsi esclusivamente all'autodichiarazione, ma deve disporre di strumenti di controllo fisico che consentano di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà delle merci. La visita di controllo è uno di questi strumenti, con la peculiarità di poter intervenire anche quando una visita è già stata effettuata.
La visita di controllo d'ufficio: discrezionalità e limiti
Il comma 1 attribuisce ai responsabili degli uffici ADM o ai funzionari delegati il potere di disporre visite di controllo di propria iniziativa («di propria iniziativa»). Questo potere è:
La visita di controllo d'ufficio si integra con il sistema di analisi del rischio previsto dall'art. 46 CDU, che impone alle autorità doganali di fondare i controlli su criteri di rischio predeterminati. In pratica, le visite di controllo d'ufficio vengono attivate quando il profilo di rischio della dichiarazione supera determinate soglie oppure quando vi sono segnali di anomalia - ad esempio, dichiarazioni di valore significativamente inferiori ai prezzi di riferimento internazionali, o classificazioni tariffarie che sembrano non corrispondere alla descrizione merceologica.
La visita di controllo obbligatoria: richiesta GdF e richiesta operatori
Il comma 2 introduce una variante strutturalmente diversa: la visita di controllo obbligatoria. In due casi, l'ufficio ADM non ha discrezionalità e deve procedere alla visita:
L'obbligatorietà nel secondo caso ha una specifica valenza: impedisce che l'ufficio rifiuti o differisca sine die la visita richiesta dall'operatore, proteggendo quest'ultimo dalla stagnazione procedurale e consentendogli di disporre di una verifica formale che può essere utile in sede di eventuale contenzioso.
Il prelevamento di campioni: strumento analitico e rilevanza doganale
Il comma 3 estende l'ambito della visita di controllo al prelevamento di campioni per l'analisi. Questo strumento è particolarmente rilevante in materia di:
Il prelevamento di campioni è soggetto a procedure specifiche che ne garantiscono la rappresentatività e la catena di custodia, essenziali per l'utilizzo dei risultati analitici in sede di accertamento e, eventualmente, di contenzioso.
Raccordo con il CDU e la normativa europea
Il Reg. UE 952/2013 dedica gli artt. 46-49 ai controlli doganali. L'art. 46 stabilisce il principio generale: le autorità doganali effettuano i controlli che ritengono necessari per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, fondandosi su criteri di analisi del rischio. L'art. 47 disciplina lo scambio di informazioni per l'analisi del rischio tra autorità doganali degli Stati membri.
L'art. 37 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo quadro come norma procedurale nazionale che dettaglia le modalità concrete di esercizio dei poteri di controllo fisico - in particolare la struttura bifasica (d'ufficio / obbligatoria su richiesta) e il raccordo con la GdF - che il CDU rimette in larga parte alla disciplina degli Stati membri.
Conseguenze pratiche per gli operatori
Per gli operatori economici, la visita di controllo è un momento critico del processo di sdoganamento. Alcune indicazioni operative:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'ufficio ADM può disporre una visita di controllo su merci già visitate in precedenza?
Sì. Il comma 1 dell'art. 37 prevede espressamente che la visita di controllo possa riguardare sia le merci già visitate in tutto o in parte, sia quelle non ancora oggetto di visita. Non vi è preclusione legata all'avvenuta visita precedente.
In quali casi la visita di controllo è obbligatoria e non discrezionale?
Il comma 2 prevede due casi di obbligatorietà: quando ne sia fatta richiesta motivata dalla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 15, e quando la richiesta provenga dagli operatori interessati. In entrambi i casi l'ufficio ADM non può rifiutarsi di effettuare la visita.
Qual è la finestra temporale entro cui può essere disposta la visita di controllo?
La norma circoscrive il potere alla fase pre-svincolo: le visite di controllo devono essere eseguite prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore. Dopo lo svincolo, i controlli seguono il regime della revisione dell'accertamento e del controllo a posteriori (art. 48 CDU).
A cosa serve il prelevamento di campioni in sede di visita di controllo?
I campioni vengono prelevati per analisi di laboratorio che consentono di verificare la classificazione tariffaria, la conformità alle normative tecniche applicabili e, in certi casi, l'origine dichiarata. I risultati dell'analisi hanno valore probatorio nel procedimento di accertamento e nel contenzioso.
L'operatore ha diritto a partecipare alla visita di controllo?
Sì. L'operatore ha diritto di essere presente durante la visita e di far annotare a verbale le proprie osservazioni. La partecipazione attiva è nell'interesse dell'operatore: le risultanze della visita hanno rilevanza probatoria sia in sede di accertamento sia in sede di contenzioso, e la presenza consente di contestare immediatamente eventuali inesattezze procedurali.