Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 D.Lgs. 141/2024 – Visite di controllo

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell’Agenzia o i funzionari all’uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.

2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell’articolo 15 e dagli operatori interessati.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l’analisi.

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In sintesi

  • I responsabili degli uffici ADM o i funzionari delegati possono disporre visite di controllo d'ufficio su merci già visitate (in tutto o in parte) o non ancora visitate, prima che siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore.
  • Le visite di controllo sono obbligatorie quando richieste con motivazione dalla Guardia di finanza (ex art. 15) o dagli operatori interessati: in questi casi l'ufficio non può rifiutare.
  • Il potere di visita di controllo si estende al prelevamento di campioni per l'analisi, strumento essenziale per la verifica della classificazione doganale e della conformità delle merci.
  • La norma presidia la fase pre-svincolo della merce: le visite di controllo devono essere eseguite prima che la merce lasci la sfera di controllo dell'amministrazione doganale.
  • L'istituto si inserisce nel sistema dei controlli doganali previsto dal CDU (Reg. UE 952/2013, artt. 46-49) e dal D.Lgs. 141/2024, rafforzando la capacità di accertamento post-dichiarazione ma pre-svincolo.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: la visita di controllo nel ciclo doganale

L'articolo 37 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le visite di controllo, uno strumento fondamentale del sistema di accertamento doganale che si coloca in una fase cruciale del ciclo operativo: quella compresa tra la dichiarazione doganale e lo svincolo della merce. Prima che le merci vengano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, l'amministrazione doganale conserva il potere - e in certi casi il dovere - di effettuare ulteriori verifiche fisiche sulle merci, indipendentemente dal fatto che una visita sia già avvenuta in precedenza.

La ratio è chiara: la dichiarazione doganale è un atto del dichiarante, soggetto a errori, omissioni o, nei casi più gravi, falsità. Il sistema doganale non può affidarsi esclusivamente all'autodichiarazione, ma deve disporre di strumenti di controllo fisico che consentano di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà delle merci. La visita di controllo è uno di questi strumenti, con la peculiarità di poter intervenire anche quando una visita è già stata effettuata.

La visita di controllo d'ufficio: discrezionalità e limiti

Il comma 1 attribuisce ai responsabili degli uffici ADM o ai funzionari delegati il potere di disporre visite di controllo di propria iniziativa («di propria iniziativa»). Questo potere è:

  • Discrezionale: l'amministrazione può valutare se e quando esercitarlo, sulla base di analisi del rischio, segnalazioni, anomalie documentali o semplice campionamento casuale.
  • Ampio nel presupposto: può riguardare merci già visitate in tutto o in parte (revisione della visita precedente) e merci non ancora oggetto di visita. La norma copre quindi tutte le merci giacenti nella sfera di controllo doganale.
  • Temporalmente circoscritto: il potere si esercita «prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore». Una volta che la merce è stata svincolata, il controllo post-svincolo segue regole diverse (revisione dell'accertamento, controllo a posteriori ai sensi dell'art. 48 CDU).

La visita di controllo d'ufficio si integra con il sistema di analisi del rischio previsto dall'art. 46 CDU, che impone alle autorità doganali di fondare i controlli su criteri di rischio predeterminati. In pratica, le visite di controllo d'ufficio vengono attivate quando il profilo di rischio della dichiarazione supera determinate soglie oppure quando vi sono segnali di anomalia - ad esempio, dichiarazioni di valore significativamente inferiori ai prezzi di riferimento internazionali, o classificazioni tariffarie che sembrano non corrispondere alla descrizione merceologica.

La visita di controllo obbligatoria: richiesta GdF e richiesta operatori

Il comma 2 introduce una variante strutturalmente diversa: la visita di controllo obbligatoria. In due casi, l'ufficio ADM non ha discrezionalità e deve procedere alla visita:

  1. Richiesta motivata della Guardia di finanza a norma dell'articolo 15: la GdF, nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, può richiedere una visita di controllo quando abbia raccolto elementi che giustifichino un approfondimento. La richiesta deve essere motivata, ma una volta presentata, vincola l'ufficio ADM ad effettuare la visita.
  2. Richiesta degli operatori interessati: anche il dichiarante, il proprietario della merce o il vettore possono richiedere una visita di controllo. Questa possibilità ha una logica di tutela: se l'operatore ritiene che la dichiarazione presenti imprecisioni o vuole poter dimostrare la corrispondenza delle merci prima dello svincolo, ha diritto a che l'ufficio proceda alla verifica.

L'obbligatorietà nel secondo caso ha una specifica valenza: impedisce che l'ufficio rifiuti o differisca sine die la visita richiesta dall'operatore, proteggendo quest'ultimo dalla stagnazione procedurale e consentendogli di disporre di una verifica formale che può essere utile in sede di eventuale contenzioso.

Il prelevamento di campioni: strumento analitico e rilevanza doganale

Il comma 3 estende l'ambito della visita di controllo al prelevamento di campioni per l'analisi. Questo strumento è particolarmente rilevante in materia di:

  • Classificazione doganale: la determinazione della voce tariffaria corretta può richiedere un'analisi chimica o merceologica della merce (ad esempio per distinguere tra prodotti con aliquote daziali diverse o soggetti a misure commerciali diverse).
  • Controlli di conformità: per merci soggette a normative tecniche (prodotti chimici, alimenti, materiali da costruzione, dispositivi medici), l'analisi del campione prelevato in dogana consente di verificare la conformità prima dell'immissione in libera pratica.
  • Verifica dell'origine: in certi casi l'analisi del campione può contribuire a confermare o smentire l'origine dichiarata della merce, con rilevanza ai fini dei dazi preferenziali.

Il prelevamento di campioni è soggetto a procedure specifiche che ne garantiscono la rappresentatività e la catena di custodia, essenziali per l'utilizzo dei risultati analitici in sede di accertamento e, eventualmente, di contenzioso.

Raccordo con il CDU e la normativa europea

Il Reg. UE 952/2013 dedica gli artt. 46-49 ai controlli doganali. L'art. 46 stabilisce il principio generale: le autorità doganali effettuano i controlli che ritengono necessari per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, fondandosi su criteri di analisi del rischio. L'art. 47 disciplina lo scambio di informazioni per l'analisi del rischio tra autorità doganali degli Stati membri.

L'art. 37 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo quadro come norma procedurale nazionale che dettaglia le modalità concrete di esercizio dei poteri di controllo fisico - in particolare la struttura bifasica (d'ufficio / obbligatoria su richiesta) e il raccordo con la GdF - che il CDU rimette in larga parte alla disciplina degli Stati membri.

Conseguenze pratiche per gli operatori

Per gli operatori economici, la visita di controllo è un momento critico del processo di sdoganamento. Alcune indicazioni operative:

  • L'operatore deve cooperare con l'ufficio e garantire l'accessibilità delle merci durante la visita di controllo; l'ostacolo alla visita può integrare una condotta sanzionabile.
  • L'esito della visita di controllo può portare alla rettifica d'ufficio della dichiarazione da parte dell'ADM, con conseguente accertamento di maggiori diritti di confine, oppure - se non emergono irregolarità - alla conferma dello svincolo.
  • Il verbale di visita ha valore probatorio nei procedimenti sanzionatori e nel contenzioso tributario doganale; l'operatore ha interesse a partecipare attivamente alla visita e a far mettere a verbale le proprie osservazioni.
  • Nei casi in cui siano prelevati campioni, l'operatore ha diritto a un contraddittorio sulla metodologia di analisi e può richiedere una controanalisi in caso di contestazione dei risultati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'ufficio ADM può disporre una visita di controllo su merci già visitate in precedenza?

Sì. Il comma 1 dell'art. 37 prevede espressamente che la visita di controllo possa riguardare sia le merci già visitate in tutto o in parte, sia quelle non ancora oggetto di visita. Non vi è preclusione legata all'avvenuta visita precedente.

In quali casi la visita di controllo è obbligatoria e non discrezionale?

Il comma 2 prevede due casi di obbligatorietà: quando ne sia fatta richiesta motivata dalla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 15, e quando la richiesta provenga dagli operatori interessati. In entrambi i casi l'ufficio ADM non può rifiutarsi di effettuare la visita.

Qual è la finestra temporale entro cui può essere disposta la visita di controllo?

La norma circoscrive il potere alla fase pre-svincolo: le visite di controllo devono essere eseguite prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore. Dopo lo svincolo, i controlli seguono il regime della revisione dell'accertamento e del controllo a posteriori (art. 48 CDU).

A cosa serve il prelevamento di campioni in sede di visita di controllo?

I campioni vengono prelevati per analisi di laboratorio che consentono di verificare la classificazione tariffaria, la conformità alle normative tecniche applicabili e, in certi casi, l'origine dichiarata. I risultati dell'analisi hanno valore probatorio nel procedimento di accertamento e nel contenzioso.

L'operatore ha diritto a partecipare alla visita di controllo?

Sì. L'operatore ha diritto di essere presente durante la visita e di far annotare a verbale le proprie osservazioni. La partecipazione attiva è nell'interesse dell'operatore: le risultanze della visita hanno rilevanza probatoria sia in sede di accertamento sia in sede di contenzioso, e la presenza consente di contestare immediatamente eventuali inesattezze procedurali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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