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Art. 25 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza doganale negli aeroporti

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Art. 25 D.Lgs. 141/2024 — Vigilanza doganale negli aeroporti

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. All’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell’Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.