Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza doganale negli aeroporti
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. All’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell’Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura e finalità dell'art. 25: la vigilanza doganale negli scali aerei
L'articolo 25 del D.Lgs. 141/2024 costituisce la declinazione nazionale della vigilanza doganale nel settore del trasporto aereo, settore caratterizzato da dinamiche di traffico internazionale particolarmente intense e da specifici rischi in materia di contrabbando, evasione dei dazi e traffico di merci vietate. La norma si inserisce nella cornice del Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione), che all'art. 134 impone alle autorità doganali degli Stati membri di esercitare la sorveglianza doganale su tutte le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione, compresi i movimenti aerei internazionali.
La norma individua due livelli di intervento: il primo, di carattere generale, riguarda tutti gli aeroporti doganali e si traduce in un potere diretto di accertamento in capo al personale ADM e alla Guardia di finanza; il secondo, più specifico, riguarda gli aeroporti non doganali - scali minori privi di uno sportello doganale permanente - per i quali si rinvia a un provvedimento tecnico-operativo dell'Agenzia.
I soggetti abilitati agli accertamenti: ADM e Guardia di finanza
Il comma 1 dell'art. 25 identifica due distinte autorità competenti all'esercizio della vigilanza doganale aeroportuale: il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e i militari della Guardia di finanza. Questa dualità rispecchia l'assetto istituzionale italiano del controllo doganale: ADM è l'autorità doganale in senso proprio, responsabile dell'accertamento tributario e del controllo sulla conformità delle operazioni doganali; la Guardia di finanza, corpo militare con funzioni di polizia economica e finanziaria, affianca ADM nell'attività di vigilanza con particolare riguardo al contrasto delle frodi doganali e del contrabbando.
Le due autorità non sono in rapporto gerarchico tra loro nell'esercizio di questi poteri: entrambe agiscono «di competenza», il che implica che ciascuna eserciti le prerogative che le sono proprie secondo il rispettivo ordinamento. In pratica, ADM si occupa prevalentemente degli aspetti tributari e procedimentali (classificazione tariffaria, origine, valore, liquidazione dei dazi), mentre la Guardia di finanza è più orientata all'attività investigativa e al contrasto delle condotte illecite.
Oggetto degli accertamenti: aeromobile, equipaggio, passeggeri e merci
Il perimetro oggettivo degli accertamenti delineato dall'art. 25, comma 1, è particolarmente ampio. Le autorità doganali possono verificare:
Questa elencazione, che riprende la struttura tipica dei poteri di vigilanza doganale previsti dal CDU, consente un controllo integrato che va oltre la mera verifica documentale e include la possibilità di ispezione fisica. Il potere si esercita all'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento dell'aeromobile, il che significa che la vigilanza non è limitata al momento della dichiarazione doganale ma accompagna l'intera permanenza dell'aeromobile nell'aeroporto.
Gli aeroporti non doganali: il rinvio al provvedimento dell'Agenzia
Il comma 2 introduce una disciplina differenziata per gli aeroporti che non hanno la qualifica di aeroporto doganale, ossia per gli scali privi di un ufficio doganale permanente. In questi contesti, la vigilanza doganale non può essere esercitata con le stesse modalità operative degli aeroporti dotati di presidio ADM stabile, poiché mancano le strutture fisiche e il personale dedicato.
La norma attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di definire, con proprio provvedimento, le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza in questi scali. Si tratta di uno strumento flessibile che consente ad ADM di adattare le procedure alle caratteristiche di ogni singolo aeroporto non doganale, che può variare molto per dimensioni, traffico e tipologia di voli (voli privati, voli di aviazione generale, charter internazionali occasionali, ecc.).
Per l'operatore che utilizza un aeroporto non doganale per operazioni commerciali internazionali, è quindi indispensabile consultare il provvedimento ADM vigente per conoscere le modalità con cui la vigilanza doganale viene esercitata in quel contesto specifico, incluse le eventuali comunicazioni preventive obbligatorie o le procedure di dichiarazione sostitutive rispetto a quelle ordinarie degli aeroporti doganali.
Riflessi operativi per vettori, operatori aeroportuali e spedizionieri
Dal punto di vista operativo, l'art. 25 impone una serie di comportamenti cooperativi agli operatori del settore aereo. Il vettore aereo è tenuto a rendere accessibile l'aeromobile e a mettere a disposizione delle autorità tutta la documentazione rilevante (manifesto di carico, packing list, documenti di trasporto). Gli operatori aeroportuali devono garantire l'accesso fisico alle aree dove si trovano le merci e facilitare l'ispezione.
Lo spedizioniere doganale, che spesso funge da tramite tra il vettore e le autorità doganali, deve assicurarsi che la documentazione presentata all'ADM rispecchi fedelmente le merci effettivamente trasportate, evitando discrepanze che potrebbero dare luogo ad accertamenti approfonditi. Qualsiasi omissione o irregolarità riscontrata in sede di vigilanza ex art. 25 può tradursi nell'avvio di un procedimento di revisione dell'accertamento o nell'applicazione di sanzioni doganali.
Coordinamento con la normativa unionale sulla sorveglianza doganale
L'art. 25 D.Lgs. 141/2024 si raccorda con l'art. 134 CDU, che prevede la sorveglianza doganale sulle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione, e con il Reg. delegato UE 2015/2446 (Reg. DA) e il Reg. di esecuzione UE 2015/2447 (Reg. IA), che stabiliscono le modalità operative per le dichiarazioni sommarie di entrata e per i controlli pre-arrivo. Sul piano nazionale, il D.Lgs. 141/2024 aggiunge la disciplina delle modalità con cui ADM e Guardia di finanza esercitano concretamente queste funzioni nell'aeroporto, riempiendo gli spazi lasciati aperti dal diritto unionale alla regolamentazione degli Stati membri.
Casi pratici
Caso 1:
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Domande frequenti
Quando scatta il potere di vigilanza doganale negli aeroporti ex art. 25?
Il potere di vigilanza si esercita in tre momenti distinti: all'arrivo dell'aeromobile nell'aeroporto, durante il suo stazionamento e alla partenza. Non è richiesto un provvedimento autorizzativo preventivo: ADM e Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di propria iniziativa in qualsiasi momento della permanenza dell'aeromobile.
Qual è la differenza tra un aeroporto doganale e un aeroporto non doganale?
Un aeroporto doganale dispone di un ufficio ADM permanente con personale e strutture dedicate al controllo doganale dei passeggeri, delle merci e degli aeromobili. Un aeroporto non doganale è uno scalo privo di presidio ADM stabile; in questi scali, le modalità di vigilanza sono definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ex art. 25 comma 2.
I passeggeri di un volo internazionale sono soggetti alla vigilanza doganale ex art. 25?
Sì: l'art. 25 comma 1 include espressamente 'le persone presenti a bordo' tra i soggetti che possono essere sottoposti ad accertamenti. Ciò comprende sia l'equipaggio sia i passeggeri, in relazione ai documenti di viaggio e alle cose trasportate (bagagli, merci, valori).
Lo spedizioniere doganale ha obblighi specifici durante i controlli ex art. 25?
Lo spedizioniere doganale deve collaborare attivamente con ADM e Guardia di finanza, esibendo la documentazione di supporto alle dichiarazioni doganali e facilitando l'accesso alle merci. Omissioni o reticenze in sede di controllo possono essere valutate negativamente nell'ambito del procedimento di accertamento e incidere sul giudizio di affidabilità ai fini dell'ottenimento o del mantenimento della qualifica AEO.
Cosa succede se durante la vigilanza ex art. 25 vengono trovate irregolarità?
Le irregolarità riscontrate durante la vigilanza doganale aeroportuale possono dare luogo a diverse conseguenze: avvio di un procedimento di revisione dell'accertamento, sequestro delle merci irregolari, redazione del verbale di constatazione ex art. 41 D.Lgs. 141/2024, e avvio del procedimento sanzionatorio previsto dal Titolo VI del medesimo decreto.