Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di riscontro
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l’imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.
2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall’eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall’Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all’Agenzia affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell’esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all’Agenzia, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e posizionamento sistematico del servizio di riscontro
L'articolo 15 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il servizio di riscontro, istituto di controllo doganale che affida alla Guardia di finanza un compito di verifica fisica preliminare delle merci in transito ai confini italiani con Paesi extra-unionali e nei varchi dei territori extra-doganali. La norma si inserisce nel quadro di raccordo tra la disciplina nazionale e il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013): mentre il regolamento unionale disciplina la vigilanza doganale in modo ampio, l'art. 15 specifica sul piano interno le modalità operative di un servizio capillare affidato al Corpo della Guardia di finanza, in sinergia con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).
Il riscontro si distingue dalla visita di controllo - attività più approfondita, di competenza dell'ADM - per il carattere «sommario ed esterno»: non richiede l'apertura sistematica dei colli, ma una verifica di corrispondenza documentale e la rilevazione di anomalie macroscopiche. È dunque il primo filtro operativo nella catena dei controlli doganali fisici.
Ambito spaziale e soggetti coinvolti
L'articolo individua con precisione i luoghi di esecuzione del riscontro: valichi di confine con Paesi non unionali, varchi dei territori extra-doganali, varchi degli spazi doganali. Ma il perimetro è più ampio: il servizio si estende a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli approdi marittimi, lagunari, fluviali e lacustri di confine, nonché a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti. Sono altresì ricompresi le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, le banchine portuali e gli scali aeroportuali durante le operazioni di carico, imbarco, trasbordo, scarico e sbarco.
La norma richiama la competenza esclusiva della Guardia di finanza per l'esecuzione materiale del riscontro. L'ADM mantiene un ruolo di indirizzo e coordinamento, potendo richiedere espressamente l'effettuazione del riscontro anche nei casi in cui i militari avrebbero facoltà di ometterlo o limitarlo (comma 2).
Flessibilità operativa: omissione e riduzione del riscontro
Il comma 2 introduce un importante margine di discrezionalità operativa: i militari della Guardia di finanza possono prescindere dall'eseguire il riscontro ovvero limitarlo a una parte del carico. Questa facoltà risponde a esigenze di efficienza e fluidità dei traffici commerciali, specie nei contesti ad alta intensità di transiti (porti di grande traffico, aeroporti internazionali, valichi autostradali). La discrezionalità cessa, tuttavia, quando l'ADM o i superiori gerarchici richiedano espressamente il riscontro: in quel caso i militari sono tenuti a eseguirlo integralmente.
La flessibilità riconosce la realtà operativa in cui un riscontro al 100% dei colli risulterebbe impraticabile senza paralizzare le catene logistiche. Al tempo stesso, il meccanismo di attivazione su richiesta garantisce che, nei casi di interesse specifico - ad esempio, merci ad alto rischio fiscale o provenienti da origini segnalate - il controllo possa essere imposto.
Gestione delle irregolarità e raccordo con l'ADM
Il comma 3 definisce la procedura da seguire quando dal riscontro emergono discordanze tra la merce fisica e i documenti di scorta, ovvero quando sussistono «fondati sospetti di irregolarità». In tali casi i militari devono inoltrare, immediatamente e con motivazione, richiesta all'ADM affinché proceda alla visita di controllo in loro presenza. Il requisito della presenza della Guardia di finanza durante la visita di controllo dell'ADM garantisce la continuità probatoria e assicura che le irregolarità rilevate siano documentate in modo coordinato tra i due organi.
La soglia del «fondato sospetto» rimanda a una valutazione discrezionale basata su elementi obiettivi (incongruenze documentali, aspetto anomalo dei colli, mancata corrispondenza tra pesi dichiarati e aspetto delle merci, ecc.). Non è richiesto un grado di certezza: è sufficiente la plausibile ipotesi di irregolarità per attivare il meccanismo di segnalazione all'ADM.
Attestazione delle attività e regime transitorio
Il comma 4 prevede un obbligo di attestazione delle attività di riscontro - sia eseguite sia omesse o parzialmente eseguite ai sensi del comma 2 - secondo le modalità stabilite dall'ADM. L'attestazione ha un duplice valore: da un lato garantisce la tracciabilità delle operazioni ai fini di eventuali contestazioni successive; dall'altro costituisce presupposto per accertare eventuali responsabilità in caso di mancato riscontro di irregolarità.
Il comma 5 disciplina il regime particolare per i trasporti in regime di transito agli uffici di passaggio: in questi casi gli adempimenti del riscontro ordinario non si applicano. La ratio è logica: le merci in transito vincolato sono già soggette alla vigilanza del regime unionale di transito, con proprie garanzie documentali e finanziarie. Tuttavia, il fondato sospetto di irregolarità riabilita il meccanismo della segnalazione all'ADM, evitando che il regime di transito diventi un escamotage per sfuggire ai controlli.
Potere ministeriale di soppressione
Il comma 6 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di sopprimere il servizio di riscontro con proprio decreto nei casi in cui non ne ricorra la necessità. I criteri enunciati dalla norma sono: il luogo in cui il servizio verrebbe espletato, la destinazione doganale conferita alle merci e la «scarsa rilevanza fiscale». Si tratta di una norma di razionalizzazione che consente di adattare la rete dei controlli fisici all'evoluzione dei traffici commerciali, evitando di mantenere strutture di presidio nei valichi di scarso transito o per merci a basso rischio fiscale. Il decreto ministeriale è soggetto alle normali verifiche di conformità con gli obblighi unionali di vigilanza doganale, che restano inderogabili.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi esegue il servizio di riscontro doganale in Italia?
Il servizio di riscontro è affidato ai militari della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 141/2024. L'ADM mantiene un ruolo di coordinamento e può richiedere espressamente l'esecuzione del riscontro, nonché stabilire le modalità di attestazione delle attività svolte.
Il riscontro viene sempre eseguito su tutti i colli?
No. Il comma 2 dell'art. 15 prevede che i militari possano prescindere dal riscontro o limitarlo a una parte del carico, salvo richiesta espressa dell'ADM o dei superiori gerarchici del Corpo. Questa facoltà risponde ad esigenze di fluidità operativa dei traffici, ferma restando la responsabilità documentata tramite attestazione.
Cosa succede se dal riscontro emergono irregolarità?
Ai sensi del comma 3, i militari inoltrano immediatamente motivata richiesta all'ADM affinché, in loro presenza, la merce sia sottoposta a visita di controllo approfondita. La presenza della Guardia di finanza garantisce la continuità della catena probatoria.
Il riscontro si applica anche alle merci in transito?
No, non negli uffici di passaggio per i trasporti vincolati al regime di transito (comma 5). Tuttavia, se nel corso del servizio di vigilanza emerge un fondato sospetto di irregolarità, i militari devono comunque segnalare il caso all'ADM per la visita di controllo.
Il servizio di riscontro può essere eliminato?
Sì, il comma 6 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di sopprimere il servizio con decreto ministeriale nei casi in cui non ne ricorra la necessità, tenendo conto del luogo di esecuzione, della destinazione delle merci e della loro scarsa rilevanza fiscale.