Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 141/2024 – Orario degli uffici dell’Agenzia
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall’Agenzia.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e finalità della norma
L'articolo 5 del D.Lgs. 141/2024 disciplina la flessibilità operativa degli uffici doganali, consentendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) di autorizzare lo svolgimento di operazioni doganali in orari non ordinari ovvero al di fuori dei circuiti doganali tradizionali. La disposizione risponde a un'esigenza pratica fondamentale: le catene logistiche internazionali operano spesso su base continua, con spedizioni che arrivano di notte, nei fine settimana o in periodi festivi. Senza una norma che regoli l'accesso straordinario al servizio doganale, tali operazioni rischiano di subire ritardi onerosi, con ricadute su costi di stoccaggio, penali contrattuali e perenzione delle merci.
Il D.Lgs. 141/2024 nasce come testo di riordino della disciplina doganale nazionale, in raccordo con il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, di seguito «CDU»). L'articolo in commento si colloca nella parte organizzativa del decreto, fissando le regole procedurali per l'accesso ai servizi doganali fuori standard: chi può chiederlo, a quali condizioni, e a quale costo.
Presupposti e procedura per l'autorizzazione
Il meccanismo è costruito su tre elementi cumulativi:
Il regime dei costi: oneri e tariffe
L'articolo stabilisce che il servizio straordinario è soggetto al pagamento del costo da parte dell'operatore. La misura concreta degli oneri è determinata dall'ADM con proprio provvedimento, non direttamente dalla legge. Ciò significa che le tariffe applicabili sono fissate per via amministrativa e possono variare nel tempo senza necessità di intervento legislativo.
Sul piano sistematico, l'istituto si configura come una prestazione di servizio a titolo oneroso resa da un'amministrazione pubblica: il corrispettivo non ha natura tributaria (non è un'imposta né una tassa in senso stretto), ma remunera il costo effettivo del personale impiegato in orario straordinario. Questa qualificazione ha rilevanza pratica: il costo è deducibile per l'operatore economico come spesa inerente all'attività, e non concorre alla formazione del valore in dogana della merce ai fini del calcolo dei dazi.
Raccordo con il codice doganale dell'Unione
Il Reg. UE 952/2013 (CDU) disciplina in modo uniforme per tutti gli Stati membri le formalità doganali, ma lascia ampi margini di regolamentazione organizzativa agli ordinamenti nazionali. In particolare, l'art. 24 CDU prevede la possibilità per le autorità doganali di consentire operazioni al di fuori dei luoghi e degli orari doganali designati, in presenza di giustificati motivi. Il D.Lgs. 141/2024, all'art. 5, traduce questo margine di flessibilità nell'ordinamento italiano, precisando le condizioni procedurali e il meccanismo tariffario.
Rispetto al CDU, la norma nazionale aggiunge la specificità del coordinamento inter-istituzionale (parere delle altre autorità) e la determinazione amministrativa dei costi da parte dell'ADM, elementi che il regolamento unionale rimette alla discrezionalità degli Stati.
Implicazioni pratiche per operatori e spedizionieri
Per gli operatori economici che gestiscono volumi significativi di import/export, la possibilità di operare fuori orario o fuori circuito doganale è uno strumento di competitività logistica. Alcune considerazioni operative:
Profili sanzionatori e responsabilità
L'articolo 5 non disciplina direttamente sanzioni per l'operatore che esegua operazioni doganali fuori orario senza autorizzazione. Tali condotte trovano però rilievo nelle disposizioni sanzionatorie generali del decreto (Titolo IV) e nel CDU, che prevedono la possibilità di qualificare come operazioni irregolari quelle compiute al di fuori dei luoghi e degli orari doganali senza apposita autorizzazione. In casi estremi, ciò può incidere sulla qualificazione doganale della merce e sulla legittimità della dichiarazione presentata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può richiedere operazioni doganali fuori orario?
Qualsiasi operatore economico interessato (importatore, esportatore, spedizioniere doganale) può presentare richiesta motivata all'ADM. Non è necessaria una qualifica particolare, ma la richiesta deve essere fondata su ragioni operative specifiche e documentabili.
L'operatore ha diritto all'autorizzazione se la richiesta è motivata?
No. L'art. 5 configura un potere discrezionale dell'ADM: l'autorizzazione è concessa solo se è compatibile con le esigenze di servizio e previo parere favorevole delle altre autorità competenti. Non esiste un diritto soggettivo perfetto al servizio straordinario.
Chi determina il costo del servizio straordinario?
Il costo è determinato dall'ADM con proprio provvedimento amministrativo. La norma primaria non fissa importi o criteri tariffari precisi, rimettendo la quantificazione alla regolamentazione interna dell'Agenzia.
Il costo del servizio straordinario rientra nel valore in dogana della merce?
No. Il costo del servizio straordinario ADM è un corrispettivo per una prestazione amministrativa e non costituisce un elemento del valore in dogana ai sensi dell'art. 70 CDU, che prende a riferimento il valore di transazione della merce. Rimane però una spesa inerente all'attività dell'operatore.
Cosa si intende per 'fuori del circuito doganale'?
Si tratta di operazioni doganali svolte in luoghi diversi dalla sede dell'ufficio doganale, ad esempio presso magazzini privati, stabilimenti produttivi o piattaforme logistiche del dichiarante. È la modalità più ampia di flessibilità doganale e richiede garanzie organizzative specifiche da parte dell'ADM e delle altre autorità coinvolte.