Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 L. 68/1999 – Abrogazioni
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Sono abrogati: a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; b) l’ articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; c) l’ articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) l’ articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e) l’ articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; f) l’ articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rottura con il regime previgente e la sua rilevanza storica
L'articolo 22 opera la discontinuità normativa più significativa della L. 68/1999: l'abrogazione espressa della L. 2 aprile 1968, n. 482 - la legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi che aveva governato la materia per oltre trent'anni - e di alcune disposizioni che ad essa si raccordavano. Non si tratta di una mera operazione di pulizia legislativa: l'abrogazione della L. 482/1968 segna la fine di un paradigma e l'inizio di un altro. Il vecchio sistema si basava su un meccanismo puramente numerico e formale, in cui i datori di lavoro erano tenuti ad assumere invalidi senza particolare riguardo per le capacità lavorative o per l'adeguatezza del posto di lavoro. Il nuovo sistema del collocamento mirato, incentrato sulla valutazione delle capacità residue e sull'inserimento appropriato, ne rappresenta il superamento qualitativo.
La L. 482/1968: cosa prevedeva e perché è stata abrogata
La L. 482/1968 aveva introdotto il sistema delle «categorie protette», stabilendo che determinati soggetti (invalidi civili, mutilati di guerra, orfani e vedove di guerra, ecc.) dovessero essere assunti in quote proporzionali all'organico aziendale. Il sistema era rigido, scarsamente personalizzato e spesso aggirato dai datori di lavoro attraverso i contributi sostitutivi. La L. 68/1999 ha mantenuto le quote obbligatorie ma le ha arricchite con strumenti qualitativi (la scheda di valutazione, il comitato tecnico, le convenzioni di integrazione lavorativa) che mirano a un inserimento effettivo e duraturo, non a un mero adempimento formale. L'abrogazione della L. 482/1968 era necessaria per evitare ambiguità applicative e per segnalare chiaramente il cambio di paradigma.
Le altre abrogazioni specifiche
Oltre alla L. 482/1968, l'articolo 22 abroga: l'articolo 12 della L. 13 agosto 1980, n. 466, che conteneva disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nel settore del pubblico impiego; l'articolo 13 della L. 26 dicembre 1981, n. 763, relativa alle disposizioni sui profughi italiani rimpatriati (rimangono le previsioni sull'appartenenza alla categoria protetta di cui all'articolo 18, comma 2); gli articoli 9 dei D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 79/1983, e D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 638/1983, che avevano modificato il vecchio sistema delle assunzioni obbligatorie; l'articolo 14 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, che recava ulteriori disposizioni in materia. Queste abrogazioni puntuali completano il quadro della discontinuità normativa, eliminando le disposizioni che, se rimaste in vigore, avrebbero potuto creare conflitti interpretativi con il nuovo sistema.
Gli effetti sulle situazioni pregresse
La tecnica dell'abrogazione espressa - anziché tacita - ha il vantaggio di garantire certezza del diritto, ma pone il problema degli effetti sulle situazioni giuridiche sorte sotto il vecchio regime. Il legislatore ha risolto questa questione attraverso le disposizioni transitorie dell'articolo 18, che garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per i soggetti già assunti ai sensi della L. 482/1968 e prevedono un periodo transitorio di 24 mesi durante il quale gli invalidi del lavoro già iscritti nelle vecchie liste possono essere avviati senza necessità di inserimento nella nuova graduatoria. Le abrogazioni dell'articolo 22 producono quindi effetti ex nunc - per il futuro - senza travolgere i rapporti giuridici già costituiti sotto il vecchio sistema.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dell'applicabilità della vecchia L. 482/1968 a un'assunzione pregressa
Tizio era stato assunto nel 1995 ai sensi della L. 482/1968 come invalido civile. Con l'entrata in vigore della L. 68/1999 e l'abrogazione della L. 482/1968, l'azienda si chiede se il rapporto di lavoro di Tizio debba essere riqualificato. L'ufficio legale chiarisce che l'abrogazione opera pro futuro: il contratto di Tizio è valido e pienamente efficace. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L. 68/1999, Tizio è mantenuto in servizio e computato nella quota di riserva della nuova legge, come se fosse stato assunto ai sensi della disciplina vigente. Nessuna riqualificazione è necessaria.
Caso 2: Controversia su un diritto sorto sotto la L. 482/1968
Sempronia, assunta ai sensi della L. 482/1968 nel 1997, viene licenziata nel 2001, dopo l'entrata in vigore della L. 68/1999. Insorge una controversia sulla legge applicabile alla tutela contro il licenziamento: si applica la L. 482/1968 (ora abrogata) o la nuova L. 68/1999? Il giudice del lavoro applica il principio generale per cui la legge che disciplina il rapporto di lavoro in corso è quella vigente al momento della fattispecie rilevante (il licenziamento): quindi si applica la L. 68/1999, e in particolare l'articolo 10, comma 4, sulla protezione contro il licenziamento dei disabili obbligatoriamente assunti.
Caso 3: Eliminazione del doppio regime nelle assunzioni obbligatorie
Prima dell'entrata in vigore della L. 68/1999, un'azienda con 55 dipendenti era soggetta sia agli obblighi della L. 482/1968 (quota invalidi) sia a specifiche disposizioni sul pubblico impiego e sui profughi. Con le abrogazioni dell'articolo 22, il sistema si semplifica: l'azienda risponde ora di un'unica disciplina organica, la L. 68/1999, con una quota principale del 7% per i disabili dell'articolo 1 e una quota aggiuntiva dell'1% per le categorie protette dell'articolo 18, comma 2. Il doppio regime delle vecchie leggi è eliminato, semplificando la compliance aziendale.
Domande frequenti
La L. 482/1968 sul collocamento obbligatorio è ancora in vigore?
No. L'articolo 22 della L. 68/1999 ha abrogato espressamente la L. 2 aprile 1968, n. 482 e le sue successive modificazioni, nonché alcune disposizioni di altre leggi che si raccordavano con il vecchio sistema. La materia è ora interamente disciplinata dalla L. 68/1999 e dalle sue norme attuative.
I rapporti di lavoro costituiti sotto la L. 482/1968 sono stati travolti dall'abrogazione?
No. L'abrogazione opera pro futuro e non travolge i rapporti giuridici già costituiti. L'articolo 18, comma 1, della L. 68/1999 garantisce espressamente il mantenimento in servizio dei soggetti già assunti ai sensi della vecchia legge, che sono computati nella quota di riserva della nuova disciplina.
Quali altre leggi sono state abrogate dall'articolo 22?
Sono stati abrogati: l'articolo 12 della L. 466/1980, l'articolo 13 della L. 763/1981, gli articoli 9 dei D.L. 17/1983 e 463/1983 (convertiti rispettivamente dalla L. 79/1983 e dalla L. 638/1983) e l'articolo 14 della L. 302/1990. Si trattava di disposizioni che modificavano o integravano il vecchio sistema del collocamento obbligatorio degli invalidi.
Quale legge si applica a un licenziamento avvenuto dopo il 1999 di un lavoratore assunto con la L. 482/1968?
Si applica la L. 68/1999, perché è la legge vigente al momento della fattispecie rilevante (il licenziamento). Il rapporto di lavoro che prosegue dopo l'entrata in vigore della L. 68/1999 è governato dalla nuova disciplina, incluse le tutele contro il licenziamento previste dall'articolo 10, comma 4.