Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 L. 68/1999 — Relazione al Parlamento
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti sottoposti ad accisa
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- Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 — Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 148/2015 — Causali di intervento
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro