Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 L. 68/1999 – Regolamento di esecuzione
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La delega al potere regolamentare e il coordinamento interistituzionale
L'articolo 20 prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione - avente carattere generale - da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1997. La Conferenza unificata è la sede istituzionale in cui si coordinano Stato, regioni, province autonome e autonomie locali: il suo coinvolgimento nel procedimento di formazione del regolamento riflette la natura concorrente della materia, in cui la legge statale fissa i principi e le regioni li attuano nell'esercizio delle proprie competenze amministrative e legislative.
La funzione del regolamento di esecuzione
Il regolamento di esecuzione svolge un ruolo di completamento tecnico della legge: definisce le modalità operative degli strumenti previsti dalle norme primarie, chiarisce i criteri di applicazione delle disposizioni più complesse e coordina i diversi istituti del collocamento mirato in un sistema coerente. Nel contesto della L. 68/1999, il regolamento è particolarmente rilevante per la definizione delle norme attuative della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 - quella prevista per orfani, vedove di caduti sul lavoro e profughi rimpatriati - che la legge non aveva disciplinato in dettaglio, rinviando appunto al regolamento. Va rilevato che la produzione del regolamento ha subito ritardi rispetto al termine di centoventi giorni, con alcune lacune attuative che si sono progressivamente colmate attraverso provvedimenti ministeriali e prassi amministrativa consolidata.
Il sistema delle fonti nel collocamento mirato
L'articolo 20 evidenzia la struttura multilivello delle fonti normative che disciplinano il collocamento mirato: la legge statale (L. 68/1999) pone la cornice di principio; il regolamento di esecuzione statale colma le lacune tecniche e coordina i meccanismi operativi; le leggi regionali disciplinano i profili di organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego; infine, i provvedimenti amministrativi degli uffici competenti danno attuazione concreta ai singoli strumenti (convenzioni, graduatorie, avviamenti). Le regioni e le province autonome si conformano alle norme generali del regolamento statale nell'ambito delle proprie competenze, il che significa che non possono contraddicere le disposizioni del regolamento ma possono integrarle e adattarle alle specificità territoriali.
La prassi applicativa in assenza o in attesa del regolamento
L'esperienza applicativa della L. 68/1999 ha mostrato come, in assenza di alcune norme regolamentari, gli uffici competenti abbiano sviluppato prassi operative proprie, spesso guidate da circolari ministeriali e da orientamenti delle regioni. In materia di valutazione delle capacità lavorative, di formazione delle graduatorie e di gestione delle convenzioni, molte regioni hanno adottato proprie linee guida che hanno di fatto supplito all'assenza di un regolamento uniforme su scala nazionale. Questo ha generato talvolta difformità territoriali nell'applicazione della legge, che solo in parte il D.Lgs. 151/2015 ha cercato di ridurre attraverso l'istituzione della Banca dati del collocamento mirato e la standardizzazione dei flussi informativi.
Casi pratici
Caso 1: Applicazione del regolamento alle norme di attuazione della quota per le categorie protette
Alfa S.p.A., con 80 dipendenti, deve verificare se è tenuta ad assumere lavoratori ai sensi dell'articolo 18, comma 2 (quota dell'1% per orfani, vedove, profughi). L'ufficio competente, in assenza di una disciplina regolamentare completa, si affida alle circolari ministeriali e alle linee guida regionali per determinare le modalità di calcolo della quota e di avviamento dei soggetti aventi diritto. Il direttore del personale di Alfa contatta l'ufficio competente e riceve le istruzioni operative basate sul quadro normativo applicabile, inclusi i provvedimenti di attuazione adottati nel frattempo dal Ministero del lavoro.
Caso 2: Conformità della disciplina regionale alle norme generali di esecuzione
La regione Lombardia adotta con propria legge regionale le norme di organizzazione dei centri per l'impiego competenti per il collocamento mirato dei disabili, disciplinando la composizione del comitato tecnico, i criteri di formazione della graduatoria e le modalità di stipula delle convenzioni. La regione si conforma alle norme generali del regolamento statale di esecuzione, ma aggiunge previsioni specifiche sulle modalità di valutazione delle capacità lavorative che tengono conto delle specificità del mercato del lavoro lombardo. Tizio, disabile che si iscrive all'elenco milanese, beneficia delle modalità operative regionali, che risultano più dettagliate rispetto alla cornice statale ma pienamente coerenti con essa.
Caso 3: Difformità territoriale e richiesta di chiarimenti ministeriali
Sempronia, invalida del lavoro, ha lavorato in due diverse province e nota che le modalità di formazione della graduatoria cambiano tra le due sedi. In una provincia il punteggio in graduatoria viene calcolato con criteri che valorizzano molto l'anzianità di iscrizione; nell'altra il criterio prevalente è la gravità della disabilità. Entrambe le regioni affermano di conformarsi al regolamento statale. Sempronia rivolge un'istanza al Ministero del lavoro, che chiarisce i criteri generali vincolanti fissati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della L. 68/1999, entro i quali le regioni hanno discrezionalità.
Domande frequenti
Cos'è il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 20?
È un provvedimento normativo di carattere generale emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, che definisce le norme tecniche e operative per l'attuazione della L. 68/1999. In particolare disciplina le norme attuative della quota di riserva per le categorie protette non disabili di cui all'articolo 18, comma 2.
Le regioni devono rispettare il regolamento di esecuzione statale?
Sì. Le regioni e le province autonome si conformano alle norme generali del regolamento statale nell'ambito delle rispettive competenze. Possono integrare e adattare le disposizioni alle specificità territoriali, ma non possono contraddicere i principi generali fissati dal regolamento statale, né ridurre i livelli di tutela previsti dalla legge.
Cosa succede se il regolamento di esecuzione non viene emanato nei tempi previsti?
In assenza del regolamento, gli uffici competenti si affidano alle circolari ministeriali, alle linee guida regionali e alla prassi consolidata per applicare la legge. Alcune regioni hanno colmato le lacune con proprie discipline regionali, sempre nel rispetto dei principi della legge statale. Le difformità operative che ne derivano possono essere segnalate al Ministero del lavoro per ottenere chiarimenti interpretativi.
Il regolamento di esecuzione è ancora rilevante dopo le modifiche del D.Lgs. 151/2015?
Sì, in quanto il D.Lgs. 151/2015 ha modificato molte disposizioni operative della L. 68/1999 ma non ha soppresso la delega regolamentare dell'articolo 20. Le norme di esecuzione continuano a svolgere una funzione di raccordo tra il livello statale e quello regionale, in particolare per gli aspetti organizzativi e procedurali del collocamento mirato non direttamente disciplinati dalla legge.