Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14 L. 68/1999 – Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all’articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
  • Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi sono determinati con legge regionale, garantendo rappresentanza paritetica di lavoratori, datori di lavoro e disabili.
  • Al Fondo confluiscono le sanzioni amministrative previste dalla legge, i contributi esonerativi dei datori di lavoro che non versano al Fondo nazionale di cui all'articolo 13, e i contributi di fondazioni, enti privati e altri soggetti interessati.
  • Il Fondo eroga contributi agli enti che svolgono attività di sostegno all'integrazione lavorativa, contributi forfetari per accomodamenti ragionevoli (adattamento postazioni, telelavoro, rimozione barriere) per disabili con riduzione superiore al 50%, e ogni altra provvidenza utile agli obiettivi della legge.
Indice dei contenuti

Il Fondo regionale come strumento di redistribuzione territoriale

L'articolo 14 istituisce il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che costituisce la cassa a livello territoriale in cui confluiscono le risorse generate dalla stessa legge - principalmente le sanzioni amministrative inflitte ai datori inadempienti e i contributi esonerativi - per essere reinvestite in servizi e programmi di inserimento lavorativo. La scelta di localizzare questo fondo a livello regionale riflette la struttura costituzionale della materia: la gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego è competenza delle regioni, e la disponibilità di risorse regionali dedicate consente di modulare l'intervento in base alle specificità del tessuto produttivo e occupazionale di ciascun territorio.

La governance del Fondo

Il comma 2 demanda alla legge regionale la determinazione delle modalità di funzionamento e degli organi amministrativi del Fondo, con l'obbligo di assicurare una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. Questo requisito di rappresentanza tripartita - con l'aggiunta specifica dei disabili, non presenti nella governance dei fondi ordinari - è un elemento distintivo che attribuisce alle persone con disabilità un ruolo attivo nelle decisioni sull'utilizzo delle risorse che le riguardano. È la traduzione, in termini di governance, del principio di partecipazione sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia con la L. 18/2009.

Le fonti di alimentazione del Fondo

Il comma 3 elenca le tre fonti di finanziamento del Fondo regionale. La prima sono le sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti in base all'articolo 15 della legge: in questo modo la violazione dell'obbligo genera risorse che vengono immediatamente reindirizzate verso il sostegno all'integrazione lavorativa dei disabili, realizzando una sorta di riequilibrio automatico. La seconda fonte sono i contributi esonerativi versati dai datori di lavoro che ottengono un esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nella misura in cui questi contributi non siano versati al Fondo nazionale di cui all'articolo 13. La terza fonte è costituita dai contributi volontari di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati: questa apertura alla filartropia e alla responsabilità sociale d'impresa consente di ampliare il bacino di risorse disponibili oltre i circuiti obbligatori.

Le destinazioni delle risorse del Fondo

Il comma 4 individua le tipologie di spesa ammesse. La prima categoria sono i contributi agli enti che svolgono attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili: si tratta tipicamente delle cooperative sociali di tipo B, delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti del terzo settore che operano in questo ambito con convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 11 e 12. La seconda categoria - introdotta dal D.Lgs. 151/2015 - sono i contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Questi accomodamenti includono: l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualunque modo l'integrazione lavorativa, e l'istituzione della figura del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. La terza categoria è una clausola residuale («ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge»), che lascia alle regioni ampia discrezionalità nell'individuare ulteriori forme di supporto.

Il concetto di accomodamento ragionevole nel contesto del Fondo

Il riferimento agli accomodamenti ragionevoli nel comma 4 lettera b) è di rilievo sistematico. Il concetto di accomodamento ragionevole - definito dall'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità come le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo - è il cuore operativo del collocamento mirato. Il Fondo regionale contribuisce a finanziare questi adattamenti attraverso rimborsi forfetari parziali, riducendo la barriera economica che potrebbe dissuadere le imprese dall'assumere persone con disabilità più grave. Va sottolineato che il contributo è limitato ai lavoratori con riduzione superiore al 50%, e che il rimborso è parziale e forfetario: non copre integralmente i costi effettivi ma ne attenua l'impatto. La responsabilità principale degli accomodamenti rimane in capo al datore di lavoro.

Casi pratici

Caso 1: Sanzione irrogata a datore inadempiente e confluenza nel Fondo regionale

Alfa S.p.A., con 60 dipendenti e obbligo di 4 disabili in forza, rimane scoperta di 2 unità per 90 giorni lavorativi. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro irroga la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15. Le somme riscosse vengono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili della regione in cui ha sede l'azienda. Il Fondo utilizzerà quelle risorse per erogare contributi a una cooperativa sociale del territorio che gestisce tirocini di inserimento lavorativo per persone con disabilità grave, trasformando la penalità in un beneficio diretto per la comunità dei disabili.

Caso 2: Richiesta di rimborso forfetario per adeguamento postazione lavorativa

Beta S.r.l. ha assunto Tizio, invalido con riduzione della capacità lavorativa del 65%, che necessita di una postazione informatica adattata con software di ingrandimento schermo, tastiera ergonomica e supporto per lo schermo. Il costo totale degli adattamenti è di 3.200 euro. Beta presenta domanda al Fondo regionale per il rimborso forfetario parziale degli accomodamenti ragionevoli. Il Fondo, in base alle proprie disponibilità e ai criteri stabiliti dalla legge regionale, eroga un contributo forfetario di 1.500 euro, coprendo circa il 47% delle spese sostenute. La quota restante rimane a carico di Beta, ma il contributo regionale ha reso economicamente sostenibile l'assunzione.

Caso 3: Finanziamento regionale a una cooperativa sociale tramite il Fondo

La regione Emilia-Romagna delibera, nell'ambito delle risorse del Fondo regionale, un contributo triennale a Gamma cooperativa sociale di tipo B, che gestisce un centro di orientamento lavorativo per persone con disabilità psichica. Il contributo serve a coprire i costi del tutoraggio specializzato e delle attività di valutazione delle capacità lavorative. Il consiglio di amministrazione del Fondo - cui partecipano rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni di persone con disabilità - approva il programma e verifica annualmente i risultati in termini di inserimenti lavorativi effettuati.

Domande frequenti

Da dove provengono le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili?

Il Fondo è alimentato da tre fonti: le sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti (articolo 15), i contributi esonerativi versati dai datori che ottengono esonero parziale dall'obbligo di assunzione (nella quota non versata al Fondo nazionale), e i contributi volontari di fondazioni, enti privati e altri soggetti interessati.

Chi gestisce il Fondo regionale e come è composto il suo organo di amministrazione?

La gestione e gli organi amministrativi sono disciplinati da ciascuna legge regionale. La legge statale impone un requisito minimo: la rappresentanza paritetica di lavoratori, datori di lavoro e disabili. Questo significa che i rappresentanti delle persone con disabilità hanno un peso equivalente a quello delle parti sociali tradizionali.

Il Fondo regionale finanzia anche gli adattamenti delle postazioni lavorative?

Sì. Il comma 4, lettera b) prevede contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese per accomodamenti ragionevoli in favore di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Rientrano in questo rimborso le tecnologie di telelavoro, la rimozione di barriere architettoniche e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo.

Qual è la differenza tra il Fondo regionale dell'articolo 14 e il Fondo nazionale dell'articolo 13?

Il Fondo nazionale di cui all'articolo 13 è gestito dal Ministero del lavoro tramite l'INPS e finanzia direttamente gli incentivi economici alle assunzioni (sgravi contributivi). Il Fondo regionale dell'articolo 14 è gestito a livello territoriale e finanzia programmi regionali di inserimento lavorativo, contributi agli enti del terzo settore e rimborsi per accomodamenti ragionevoli.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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