Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 L. 68/1999 – Criteri di computo della quota di riserva

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’ articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’ articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’ articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’ articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. 3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’ articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’ articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’ articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Sono computati nella base aziendale tutti i lavoratori subordinati, ma con numerose esclusioni: dirigenti, lavoratori a termine fino a sei mesi, soci di cooperative, lavoratori in somministrazione, addetti all'estero, lavoratori a domicilio e altri.
  • I lavoratori disabili già in forza - anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio - sono computati nella quota di riserva se hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, o disabilità intellettiva e psichica superiore al 45 per cento.
  • I lavoratori che diventano inabili per infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se la riduzione della capacità è inferiore al 60 per cento, e non possono essere licenziati se possono essere adibiti a mansioni equivalenti o inferiori.
  • I lavoratori disabili in telelavoro o a domicilio sono computati ai fini della quota di riserva, purché svolgano una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro.
  • Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità nel calcolo del numero di disabili da assumere.
Indice dei contenuti

La funzione dell'articolo 4: determinare chi conta e come si conta

L'articolo 4 è la norma tecnica che consente di applicare concretamente le quote di riserva stabilite dall'articolo 3. Senza questa disposizione, il calcolo della forza lavoro rilevante ai fini dell'obbligo sarebbe indeterminato. Il legislatore ha scelto di adottare come regola generale l'inclusione di tutti i lavoratori subordinati, ma ha poi costruito un elenco di eccezioni funzionale a escludere figure contrattuali atipiche o particolari categorie di lavoratori per le quali l'inserimento di disabili sarebbe incongruente.

I lavoratori esclusi dalla base di computo

Il comma 1 elenca le categorie escluse dalla base di computo ai fini della determinazione del numero di disabili da assumere. Sono esclusi: i lavoratori già assunti ai sensi della legge 68/1999 (che andrebbero a contare due volte); i lavoratori a tempo determinato con durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento (figura contrattuale poi abrogata dal D.Lgs. 276/2003 e assorbita nell'apprendistato); i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori aderenti al programma di emersione del lavoro irregolare ex art. 1, comma 4-bis, della legge 383/2001.

L'esclusione dei dirigenti è particolarmente significativa: si tratta di una scelta del legislatore che tiene conto della natura fiduciaria del rapporto dirigenziale e della difficoltà pratica di applicare il collocamento mirato a figure apicali. Le restanti esclusioni rispondono a logiche diverse: per i lavoratori a termine breve, l'esclusione evita che assunzioni temporanee gonflino artificialmente la base di computo; per i lavoratori in somministrazione, l'obbligo grava sull'agenzia per il lavoro, non sull'utilizzatore.

La regola dell'arrotondamento

Il comma 2 stabilisce una regola semplice ma pratica: le frazioni percentuali superiori allo 0,50 si considerano unità. Quindi se l'applicazione della percentuale del 7 per cento produce un risultato di 4,6, il numero di disabili da assumere è 5; se produce 4,4, rimane 4.

I disabili in telelavoro e a domicilio nella quota di riserva

Il comma 3 prevede una disposizione importante per il lavoro agile: i lavoratori disabili che svolgono la propria prestazione a domicilio o in modalità di telelavoro - ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro sufficiente a garantire una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale - sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. La norma richiama espressamente gli accomodamenti ragionevoli di cui all'art. 27 della Convenzione ONU del 2006 (ratificata con L. 18/2009), riconoscendo che il telelavoro può essere lo strumento di accomodamento che consente al disabile di lavorare in modo continuativo. Questa disposizione, in apparenza tecnica, ha acquistato rilievo pratico crescente con la diffusione dello smart working, anche nel settore pubblico.

I lavoratori già disabili prima dell'assunzione: il comma 3-bis

Il comma 3-bis, aggiunto successivamente, consente di computare nella quota di riserva anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, a condizione che abbiano: una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento; o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria delle tabelle sulle pensioni di guerra; o disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45 per cento accertata dagli organi competenti. Questa previsione ha un impatto pratico rilevante: un'azienda che ha già alle proprie dipendenze lavoratori con disabilità significative, assunti al di fuori del collocamento obbligatorio, può contarli nella quota senza dover procedere ad assunzioni aggiuntive, purché la disabilità abbia i requisiti richiesti.

Inabilità sopravvenuta: la tutela del lavoratore e i limiti al computo

Il comma 4 affronta la situazione del lavoratore che diventa inabile durante il rapporto di lavoro per infortunio o malattia. La norma stabilisce che questi lavoratori non possono essere computati nella quota di riserva se la riduzione della capacità lavorativa è inferiore al 60 per cento - soglia più alta rispetto al 45 per cento generale - e in ogni caso se l'inabilità è stata causata dall'inadempimento del datore alle norme di sicurezza, accertato giudizialmente.

Sul piano delle tutele, infortunio e malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento se il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di mansioni inferiori, il lavoratore conserva il trattamento economico corrispondente alle mansioni precedenti. Solo quando sia impossibile qualsiasi assegnazione compatibile, gli uffici competenti possono avviare il lavoratore presso un'altra azienda, senza inserimento in graduatoria.

La riqualificazione professionale: il ruolo delle regioni

Il comma 6 attribuisce alle regioni la facoltà di autorizzare, con oneri a proprio carico, percorsi di riqualificazione professionale funzionali all'inserimento mirato. La riqualificazione può avvenire presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure essere affidata, attraverso convenzioni, ad associazioni di promozione, istituti di formazione o soggetti di cui all'art. 18 della L. 104/1992. Il finanziamento di queste attività si avvale dell'addizionale INAIL di cui all'art. 181 del T.U. 1124/1965, attribuita alle regioni secondo parametri ministeriali.

Casi pratici

Caso 1: Alfa S.p.A. verifica la base di computo escludendo i lavoratori in somministrazione

Alfa S.p.A. ha 55 lavoratori totali: 50 dipendenti diretti a tempo indeterminato, 3 dirigenti e 2 lavoratori in somministrazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, i dirigenti e i somministrati sono esclusi dalla base di computo. La forza lavoro computabile è quindi 50. La quota del 7 per cento su 50 è 3,5, che si arrotonda a 4 (la frazione 0,5 non supera lo 0,50 e non si arrotonda, secondo l'interpretazione letterale del comma 2). Alfa S.p.A. deve avere 4 lavoratori disabili alle proprie dipendenze.

Caso 2: Tizio lavora in telelavoro a causa di una disabilità motoria grave

Tizio, con una riduzione della capacità lavorativa dell'80 per cento, è stato assunto da Beta S.r.l. con un accordo di telelavoro strutturato che gli garantisce la piena prestazione lavorativa corrispondente all'orario normale. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e in conformità con gli accomodamenti ragionevoli previsti dalla Convenzione ONU, Tizio è computato ai fini della quota di riserva. Beta S.r.l. ottiene quindi il beneficio di coprire una quota del proprio obbligo con un lavoratore inserito in modo stabile e produttivo, senza necessità di adattare la postazione fisica dell'ufficio.

Caso 3: Caio si infortuna e l'azienda verifica se può computarlo nella quota di riserva

Caio, operaio in una fonderia, subisce un infortunio che gli causa una riduzione della capacità lavorativa del 55 per cento secondo la valutazione INAIL. L'azienda vorrebbe computarlo nella quota di riserva ex art. 4, comma 3-bis. Tuttavia il comma 4 dell'art. 4 stabilisce che i lavoratori divenuti inabili per infortunio non sono computabili nella quota se la riduzione è inferiore al 60 per cento: 55 per cento è al di sotto della soglia. L'azienda non può quindi computare Caio nella quota e deve comunque verificare se può adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori, garantendogli il trattamento economico precedente.

Domande frequenti

I lavoratori part-time sono computati per intero o in proporzione?

Per i lavoratori a tempo parziale indeterminato si applicano le norme dell'art. 18, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) come modificato dalla L. 108/1990. In linea generale, il part-time concorre al computo secondo le modalità previste dalla disciplina delle unità lavorative ai fini degli obblighi aziendali.

Un lavoratore assunto al di fuori del collocamento obbligatorio può essere computato nella quota?

Sì, ai sensi del comma 3-bis, a condizione che abbia una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento (o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria delle tabelle sulle pensioni di guerra) o disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

Cosa succede se il lavoratore inabile non può essere reimpiegato nemmeno a mansioni inferiori?

Gli uffici competenti (CPI) lo avviano, senza inserimento in graduatoria, presso un'altra azienda in attività compatibili con le residue capacità lavorative. Questo avviamento è disciplinato dall'art. 4, comma 4, ultima parte, e non richiede l'iscrizione nelle liste ordinarie del collocamento mirato.

I tirocinanti e gli stagisti contano nella base di computo?

No. Il tirocinio extracurriculare non costituisce rapporto di lavoro subordinato; lo stage curriculare nemmeno. Non rientrano quindi nella base di computo di cui al comma 1. Contano invece gli apprendisti, che instaurano un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.