Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 68/1999 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’ articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le quote di riserva: la struttura dell'obbligo
L'articolo 3 è il fulcro operativo della legge 68/1999: stabilisce le quote di riserva che i datori di lavoro devono rispettare, definendo l'ampiezza dell'obbligo in funzione della dimensione aziendale. La norma si applica sia ai datori di lavoro privati sia a quelli pubblici, con alcune specificità per settori particolari.
La struttura dell'obbligo è articolata su tre fasce: le aziende con più di 50 dipendenti devono riservare il 7 per cento dei lavoratori occupati a persone disabili; quelle da 36 a 50 dipendenti devono assumere 2 lavoratori disabili; quelle da 15 a 35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore disabile. Al di sotto dei 15 dipendenti non vi è obbligo. La soglia dei 15 dipendenti è quindi la soglia di ingresso nel sistema del collocamento obbligatorio.
Come si calcola il numero di dipendenti
Il calcolo dei dipendenti ai fini della determinazione della quota di riserva è disciplinato dall'articolo 4, che esclude alcune categorie dalla base di computo: lavoratori a termine fino a sei mesi, dirigenti, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori in somministrazione e altri. Questo significa che la soglia dei 15, 36 o 50 dipendenti va verificata sulla forza lavoro computabile ai sensi dell'art. 4, non sul totale degli addetti.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità (art. 4, comma 2). Quindi un'azienda con 57 dipendenti computabili dovrebbe assumere il 7 per cento - pari a circa 3,99 - arrotondato a 4 lavoratori disabili.
Le esclusioni per settore e tipologia di datore
Il comma 3 prevede una riduzione dell'obbligo per partiti politici, organizzazioni sindacali e soggetti no profit che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione. Per questi soggetti, la quota di riserva si calcola esclusivamente sul personale tecnico-esecutivo e su quello svolgente funzioni amministrative. Il personale con funzioni politiche, sindacali o direttive è escluso dalla base di computo. Questa deroga riconosce la specificità di questi enti, nei quali molte funzioni sono svolte da persone con ruoli rappresentativi o associativi.
Il comma 4 estende l'esclusione ai servizi di polizia e di protezione civile: in questi contesti il collocamento dei disabili è ammesso soltanto nei servizi amministrativi, considerata la natura operativa e fisica di molte mansioni tipiche di questi settori.
La sospensione degli obblighi in caso di crisi aziendale
Il comma 5 disciplina la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione. Le imprese che si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 223/1991 - cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria - o in regime di contratto di solidarietà ai sensi del D.L. 726/1984 convertito dalla legge 863/1984, sono esonerate dall'obbligo per la durata dei programmi autorizzati, in proporzione all'attività sospesa e per il singolo ambito provinciale.
La sospensione opera anche per la durata della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 223. Questa disposizione bilancia l'obbligo di collocamento con le esigenze di chi si trova in una situazione di difficoltà economica, evitando che l'obbligo si trasformi in un aggravio insostenibile durante le ristrutturazioni.
Gli enti pubblici economici e il computo dei lavoratori già assunti
Il comma 6 estende agli enti pubblici economici la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Il comma 7 precisa che nella quota di riserva sono computati anche i lavoratori assunti ai sensi delle leggi speciali sui centralinisti non vedenti (legge 686/1961), sui massaggiatori non vedenti (legge 113/1985) e sui terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 29/1994): in questo modo si evita che il datore di lavoro già titolare di tali lavoratori debba aggiungere ulteriori assunzioni oltre la quota.
Casi pratici
Caso 1: Alfa S.p.A. con 80 dipendenti: calcolo della quota di riserva
Alfa S.p.A. occupa 80 lavoratori computabili ai sensi dell'art. 4. La quota di riserva è del 7 per cento: 80 × 0,07 = 5,6, arrotondato a 6 unità. L'azienda ha già 4 lavoratori disabili in forza. Deve quindi assumere altri 2 disabili. La responsabile HR di Alfa S.p.A. invia la richiesta di avviamento al CPI entro sessanta giorni dall'insorgere dell'obbligo, come previsto dall'art. 9, comma 1.
Caso 2: Cooperativa sociale esclusa dall'obbligo per il personale di assistenza
Beta Cooperativa Sociale onlus opera nel campo dell'assistenza agli anziani. Ha 40 dipendenti: 30 operatori socio-sanitari e 10 addetti amministrativi. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3, la quota di riserva si calcola solo sul personale tecnico-esecutivo e amministrativo. Escludendo i 30 OSS che svolgono funzioni di assistenza diretta (ritenute assimilabili alle funzioni di cura della solidarietà sociale), la base di computo si riduce a 10 amministrativi: con meno di 15 dipendenti computabili, Beta Cooperativa non è soggetta all'obbligo. Questa interpretazione va però verificata caso per caso con il CPI competente.
Caso 3: Sospensione dell'obbligo durante la cassa integrazione
Sempronio & Figli S.r.l., azienda tessile con 60 dipendenti, attiva la cassa integrazione guadagni ordinaria per 15 lavoratori nell'ambito provinciale di competenza. La sospensione dell'obbligo opera in proporzione all'attività sospesa: se il 25 per cento dei lavoratori è in CIGO, la quota di riserva si riduce proporzionalmente per la durata del programma. L'azienda non è tenuta ad assumere nuovi disabili fino al termine della CIGO, ma rimane obbligata al rispetto della quota per i lavoratori non in sospensione.
Domande frequenti
Un'azienda con 14 dipendenti è soggetta all'obbligo di assumere disabili?
No. L'obbligo scatta a partire da 15 dipendenti computabili ai sensi dell'art. 4. Un'azienda con 14 lavoratori non è tenuta ad alcuna assunzione obbligatoria, né deve inviare il prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6.
Come si calcola il 7 per cento su 57 dipendenti?
57 × 0,07 = 3,99. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 si considerano unità. Il risultato è quindi 4 lavoratori disabili obbligatori.
Un'azienda in CIGO può sospendere anche solo in parte l'obbligo?
Sì. La sospensione opera in proporzione all'attività sospesa e per il singolo ambito provinciale. Se l'azienda ha unità produttive in province diverse, la sospensione riguarda solo l'ambito territoriale in cui è attivata la CIGO.
I dipendenti assunti a tempo determinato per meno di sei mesi contano ai fini della quota?
No. L'art. 4 esclude dalla base di computo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. Dunque non rilevano né per determinare la dimensione aziendale né per verificare la copertura della quota di riserva.
La quota si applica separatamente per ogni unità produttiva o a livello nazionale?
In linea generale l'obbligo si applica a livello nazionale (art. 5, comma 8). I datori privati con più unità produttive possono assumere in una sede un numero superiore al prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero nelle altre sedi, comunicando il prospetto a ciascun CPI provinciale.