Testo dell'articoloVigente
Art. 1 L. 68/1999 – Collocamento dei disabili
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’ articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’ articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'articolo 1: chi ha diritto al collocamento mirato
L'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 definisce il perimetro soggettivo dell'intera disciplina: chi sono le persone che hanno diritto di accedere al sistema di collocamento mirato dei disabili. La scelta del legislatore è stata quella di costruire un elenco ampio e articolato, che comprende categorie molto diverse tra loro sia per origine della disabilità sia per soggetto accertatore.
Le quattro categorie di aventi diritto
Il comma 1 individua quattro grandi categorie. La prima (lettera a) riguarda le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali - compresi i portatori di handicap intellettivo - con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile sulla base delle tabelle ministeriali approvate ai sensi del D.Lgs. 509/1988 e della classificazione OMS delle menomazioni. Sono incluse anche le persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 222/1984, ossia i titolari di assegno di invalidità INPS.
La seconda categoria (lettera b) comprende gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'INAIL. La soglia più bassa rispetto alle minorazioni civili riflette la diversa scala di valutazione utilizzata da INAIL per le malattie professionali e gli infortuni.
La terza categoria (lettera c) include le persone non vedenti o sordomute, con rinvio alle leggi 382/1970 e 381/1970: si tratta di categorie storicamente tutelate dal collocamento obbligatorio già prima della legge 68/1999.
La quarta categoria (lettera d) riguarda gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle annesse al T.U. sulle pensioni di guerra (DPR 915/1978). Per questi soggetti, il comma 6 mantiene la competenza accertativa degli organi già previsti dalla disciplina delle pensioni di guerra.
Le definizioni di non vedente e sordomuto
Il comma 2 fornisce definizioni normative precise. È non vedente chi è colpito da cecità assoluta o ha un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. È sordomuto chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Queste definizioni rilevano non solo ai fini dell'accesso al collocamento mirato, ma anche per l'applicazione delle norme speciali richiamate nel comma 3 (centralinisti, massaggiatori, insegnanti non vedenti).
Il raccordo con le discipline speciali preesistenti
Il comma 3 opera un importante coordinamento sistematico: restano ferme le norme speciali per i centralinisti telefonici non vedenti (leggi 594/1957, 778/1960, 155/1965, 231/1967, 397/1971, 113/1985), per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (leggi 686/1961 e 403/1971), per i terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 29/1994) e per gli insegnanti non vedenti (art. 61, legge 270/1982). Per i sordomuti, restano in vigore le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 308/1958 sulle assunzioni obbligatorie. Questo raccordo evita una rottura normativa rispetto a settori che avevano già una disciplina consolidata.
L'accertamento della disabilità: il ruolo delle commissioni L. 104/1992
Il comma 4 attribuisce l'accertamento delle condizioni di disabilità - ai fini dell'accesso al collocamento mirato - alle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, integrate secondo i criteri dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio. Lo stesso atto stabilisce modalità e criteri per le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Questo collegamento con la L. 104/1992 è di centrale importanza pratica: il certificato di invalidità rilasciato ai sensi di quella legge costituisce spesso il documento di partenza per l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.
La semplificazione per gli invalidi del lavoro INAIL
Il comma 5 introduce una semplificazione procedurale rilevante: per gli invalidi del lavoro e da malattia professionale, la certificazione INAIL è considerata sufficiente ai fini dell'accertamento della disabilità. Questo evita duplicazioni burocratiche, poiché l'INAIL utilizza già propri criteri di valutazione della residua capacità lavorativa ai sensi del T.U. 1124/1965.
L'obbligo di conservazione del posto per chi diventa disabile dopo l'assunzione
Il comma 7, spesso trascurato nella pratica, stabilisce un obbligo di portata generale: i datori di lavoro, pubblici e privati, devono garantire la conservazione del posto al lavoratore che - non disabile al momento dell'assunzione - abbia acquisito una disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Questa disposizione si coordina con la tutela del posto di lavoro prevista dall'articolo 4, comma 4, della stessa legge 68, che regola il caso in cui il lavoratore diventi inabile alle proprie mansioni.
Casi pratici
Caso 1: Invalido civile che chiede l'iscrizione al collocamento mirato
Tizio, 35 anni, ha una minorazione visiva con residuo di un dodicesimo ad entrambi gli occhi e una percentuale di invalidità civile del 67 per cento, certificata dalla commissione ASL competente. Si rivolge al Centro per l'impiego per iscriversi agli elenchi del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999. Il CPI verifica che Tizio rientra nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) - riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento - e procede all'iscrizione nell'apposito elenco, annotando nella scheda individuale le capacità lavorative residue e le inclinazioni professionali.
Caso 2: Lavoratore che diventa invalido del lavoro dopo l'assunzione
Caio è operaio in un'azienda metalmeccanica e subisce un infortunio sul lavoro che determina, secondo la valutazione INAIL, una riduzione della capacità lavorativa del 40 per cento. Il datore di lavoro, Alfa S.p.A., è tenuto a conservargli il posto ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 68/1999. Caio ottiene dalla sede INAIL la certificazione della propria invalidità e può iscriversi agli elenchi del collocamento mirato. Se viene trasferito a mansioni inferiori compatibili con le sue residue capacità, ha diritto alla conservazione del trattamento economico corrispondente alle mansioni precedenti.
Caso 3: Invalido per servizio che accede al collocamento mirato nella pubblica amministrazione
Sempronio, già militare, ha riportato una menomazione ascritta alla quinta categoria delle tabelle sulle pensioni di guerra (DPR 915/1978). Verificato il suo status attraverso gli organi competenti ai sensi del comma 6 dell'art. 1 - che mantiene la competenza accertativa della disciplina pensionistica di guerra - si iscrive agli elenchi del collocamento mirato presso il CPI del luogo di residenza. Essendo avente diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), potrà essere avviato presso enti pubblici in posti compatibili con la propria residua capacità lavorativa.
Domande frequenti
Qual è la percentuale di invalidità minima per accedere al collocamento mirato?
Per le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali la riduzione della capacità lavorativa deve essere superiore al 45 per cento (art. 1, comma 1, lettera a). Per gli invalidi del lavoro INAIL la soglia è diversa e più bassa: invalidità superiore al 33 per cento (lettera b). Non vedenti e sordomuti accedono indipendentemente dalla percentuale, in base alle definizioni dei commi 2 e 3.
Chi accerta la disabilità ai fini dell'iscrizione negli elenchi?
In via generale, le commissioni di cui all'articolo 4 della L. 104/1992, integrate secondo i criteri dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio. Per gli invalidi del lavoro e da malattia professionale è sufficiente la certificazione INAIL (art. 1, comma 5). Per gli invalidi di guerra e per servizio, la competenza rimane agli organi già previsti dalla disciplina delle pensioni di guerra.
Un lavoratore che si infortuna dopo essere stato assunto può perdere il posto?
No. Il comma 7 dell'art. 1 stabilisce che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto al lavoratore che abbia acquisito una disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale dopo l'assunzione. L'art. 4, comma 4, aggiunge ulteriori protezioni in caso di inabilità alle mansioni specifiche.
Un non vedente con residuo visivo superiore a un decimo rientra nella legge 68?
No, non come non vedente ai sensi del comma 2. Potrebbe però rientrare nella categoria generale delle minorazioni sensoriali di cui al comma 1, lettera a), se la percentuale di invalidità civile accertata supera il 45 per cento. La definizione del comma 2 - cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un decimo - rileva specificamente per l'accesso alle tutele delle norme speciali richiamate nel comma 3.
Le cooperative di produzione e lavoro sono incluse tra i soggetti obbligati?
I soci di cooperative di produzione e lavoro non sono computabili nella forza lavoro ai fini della quota di riserva (art. 4). Tuttavia la legge 68/1999 trova applicazione anche per le cooperative, nei limiti del personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato.