- Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono costituire fondi di solidarietà bilaterali per i settori esclusi dalla CIGO e dalla CIGS, al fine di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
- Dal 1° gennaio 2022 l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO; i fondi già costituiti dovevano adeguarsi entro il 30 giugno 2023, pena la confluenza nel FIS.
- I fondi sono istituiti presso l'INPS con decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministero dell'economia), non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni INPS.
- Oltre alla prestazione principale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, i fondi possono erogare prestazioni integrative, assegni straordinari per l'esodo, contributi a programmi formativi e, dal 2023, versamenti previdenziali nell'ambito della staffetta generazionale.
- I fondi si finanziano con contributi ordinari dei datori di lavoro e dei lavoratori; il superamento delle soglie dimensionali viene verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.
3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all’articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS.
7. L’istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità: a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea. c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’ articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall’attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l’ammontare totale dei contributi versati nell’anno precedente al fondo di integrazione salariale
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 D.Lgs. 504/1995 — Gas naturale
- Articolo 26 L. 184/1983: Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione
- Art. 26 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia
- Art. 26 D.Lgs. 209/2005 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Commento
Il ruolo dei fondi di solidarietà bilaterali nel sistema degli ammortizzatori
L'articolo 26 del D.Lgs. 148/2015 costituisce il pilastro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali, lo strumento attraverso cui il legislatore del Jobs Act ha inteso estendere la rete di protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori tradizionalmente esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Prima della riforma del 2015, una parte significativa dei lavoratori italiani era priva di tutela in caso di sospensione o riduzione dell'orario, perché dipendente da imprese operanti in settori non coperti dalla CIG (si pensi al commercio di media dimensione, ai servizi, ad alcune categorie artigiane). I fondi bilaterali colmano questa lacuna, pur con caratteristiche strutturali proprie.
Il meccanismo istitutivo e il ruolo dell'INPS
Il comma 1 prevede che i fondi nascano da accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 1-bis ha esteso l'obbligo a tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 (CIGO) e che occupano almeno un dipendente, ampliando significativamente la platea dei soggetti obbligati rispetto alla soglia originaria di cinque dipendenti. I fondi non hanno personalità giuridica propria: sono istituiti presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dagli accordi collettivi. Questo collegamento strutturale con l'INPS garantisce l'applicazione delle regole in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria e la vigilanza pubblica sulle gestioni.
Il campo di applicazione e le soglie dimensionali
Il comma 7 dispone che l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Il comma 7-bis, introdotto dalla riforma del 2022, ha abbassato questa soglia a «almeno un dipendente», rendendo sostanzialmente universale la copertura. I fondi già costituiti prima del 1° gennaio 2022 erano tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2023: in caso di inadempienza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono automaticamente nel Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29, con trasferimento dei contributi già versati. Il superamento della soglia dimensionale prevista dai decreti istitutivi viene verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente, secondo quanto previsto dal comma 4.
Le prestazioni erogabili: dalla tutela principale alle finalità integrative
La finalità principale dei fondi, indicata al comma 1, è assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le stesse cause che legittimano l'accesso alla CIG. Il comma 9, tuttavia, attribuisce ai fondi una gamma più ampia di possibili finalità: la lettera a) consente di erogare prestazioni integrative (per importo o durata) rispetto alla CIG o alle prestazioni di disoccupazione; la lettera b) prevede l'assegno straordinario per l'esodo, riconosciuto ai lavoratori a non più di cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo; la lettera c) riguarda il co-finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. La lettera c-bis), introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente il versamento mensile di contributi previdenziali nell'ambito della staffetta generazionale: il lavoratore prossimo alla pensione (entro tre anni) riduce l'orario e l'azienda può assumere un giovane under 35 per un periodo non inferiore a tre anni, con il fondo che copre la contribuzione figurativa del lavoratore uscente.
La governance e i rapporti con le altre gestioni
Il comma 3 stabilisce che le modifiche alla disciplina delle prestazioni o alla misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell'economia, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36. Il comma 10 consente di istituire fondi con le finalità integrative del comma 9 anche per settori che già rientrano nella CIGO o nella CIGS, creando così livelli aggiuntivi di tutela. Il comma 11 prevede la possibilità di confluenza del fondo interprofessionale per la formazione continua nel fondo di solidarietà bilaterale, con la conseguenza che il gettito del contributo integrativo finisce a finanziare le relative prestazioni. Il comma 11-bis disciplina, infine, la procedura di trasferimento delle risorse accumulate dai datori di lavoro del settore dal FIS al neoistituito fondo bilaterale, quando questo viene costituito successivamente al 1° maggio 2023.
Conseguenze pratiche per le imprese
Per un'impresa operante in un settore non coperto dalla CIG, l'adesione al fondo bilaterale di categoria non è una scelta volontaria: è un obbligo di legge. Il mancato adeguamento comporta la confluenza automatica nel FIS, con oneri contributivi e regole di accesso alle prestazioni potenzialmente diverse da quelle del fondo settoriale. È quindi fondamentale che le imprese verifichino l'esistenza e lo stato del fondo bilaterale del proprio settore, le aliquote di contribuzione dovute e le prestazioni garantite, per pianificare correttamente la gestione delle eventuali crisi di attività.
Casi pratici
Caso 1: Azienda di servizi senza fondo bilaterale e confluenza nel FIS
Alfa S.r.l. è un'impresa di servizi di pulizia con 8 dipendenti, operante in un settore per il quale non esiste ancora un fondo bilaterale costituito. Dopo il 1° gennaio 2022 e la scadenza del termine del 30 giugno 2023 per l'adeguamento, l'azienda si ritrova automaticamente assoggettata alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29, con un'aliquota contributiva dello 0,50% della retribuzione imponibile (essendo al di sotto dei cinque dipendenti medi, soglia che a partire dal 2022 è comunque di un dipendente). Quando un importante cliente recede dal contratto e l'attività si riduce drasticamente, Tizio, il titolare, può richiedere l'assegno di integrazione salariale tramite il FIS, fruendo di un sostegno al reddito che, prima della riforma del 2022, non sarebbe stato disponibile per la sua categoria.
Caso 2: Utilizzo dell'assegno straordinario per l'esodo nel fondo del terziario
Beta S.p.A. è una media impresa della grande distribuzione con 200 dipendenti, iscritta al fondo bilaterale di settore. In un piano di ristrutturazione concordato con le organizzazioni sindacali, l'azienda individua 15 lavoratori che matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro i successivi cinque anni. Caio, uno dei lavoratori interessati, accetta volontariamente di aderire al piano di esodo anticipato: la società versa al fondo il contributo straordinario corrispondente all'assegno di solidarietà e alla contribuzione correlata fino alla data di maturazione della pensione. Caio riceve mensilmente dal fondo un assegno straordinario commisurato alla pensione futura fino al momento del pensionamento, consentendo all'azienda di rinnovare il proprio organico senza ricorrere a licenziamenti collettivi.
Caso 3: Staffetta generazionale con versamento contributivo del fondo
Gamma S.p.A., azienda metalmeccanica con 50 dipendenti, intende avvalersi della staffetta generazionale prevista dalla lettera c-bis) del comma 9. Il lavoratore Sempronio, 60 anni, a tre anni dalla pensione di vecchiaia, riduce il proprio orario al 50%. L'azienda assume contestualmente una giovane lavoratrice di 30 anni con contratto a tempo indeterminato di durata non inferiore a tre anni. Il fondo bilaterale di categoria versa mensilmente i contributi previdenziali a copertura della quota di orario non prestata da Sempronio, garantendogli la contribuzione piena ai fini pensionistici. L'azienda sostiene il costo del contributo straordinario al fondo, ma ottiene in cambio un ricambio generazionale ordinato e l'integrazione del nuovo lavoratore da parte di Sempronio prima del suo pensionamento.
Domande frequenti
Quali imprese sono obbligate ad aderire a un fondo di solidarietà bilaterale?
Dal 1° gennaio 2022 l'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO (articolo 10 del D.Lgs. 148/2015). In precedenza la soglia era di più di cinque dipendenti. Il settore di riferimento determina a quale fondo bilaterale specifico iscriversi; in assenza di un fondo settoriale, si confluisce nel Fondo di integrazione salariale (FIS).
I fondi bilaterali hanno personalità giuridica propria?
No. I fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica propria: sono gestioni dell'INPS, istituite con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli oneri di amministrazione sono determinati secondo il regolamento di contabilità dell'INPS.
Quali prestazioni può erogare un fondo bilaterale oltre all'assegno di integrazione salariale?
I fondi possono erogare prestazioni integrative rispetto alla CIG o alla NASpI, assegni straordinari per l'esodo a favore di lavoratori prossimi alla pensione (entro cinque anni), contributi a programmi di riconversione professionale e, dal 2023, contributi previdenziali nell'ambito della staffetta generazionale a favore di lavoratori prossimi alla pensione (entro tre anni) contestualmente alla assunzione di giovani under 35.
Cosa accade se un fondo bilaterale già costituito non si adegua alle nuove regole entro i termini?
I fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovevano adeguarsi entro il 30 giugno 2023. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel FIS a decorrere dal 1° luglio 2023 e i contributi già versati vengono trasferiti al FIS.
Come si verifica il superamento delle soglie dimensionali per l'applicazione del fondo?
Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 26. Agli apprendisti si applicano le regole specifiche previste dai singoli decreti istitutivi.
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