- La CIGS si applica alle imprese con più di 15 dipendenti nel semestre precedente: imprese industriali (incluse edili), artigiane satelliti, appaltatrici di mense/pulizie, settori ausiliari ferroviari, cooperative di trasformazione agricola e imprese di vigilanza.
- Le imprese esercenti attività commerciali (inclusa logistica) e le agenzie di viaggio accedono alla CIGS se superano mediamente 50 dipendenti nel semestre precedente.
- Il trasporto aereo, la gestione aeroportuale e i partiti politici regolari vi accedono a prescindere dal numero di dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2022, la disciplina CIGS si estende ai datori di lavoro non coperti dai Fondi bilaterali con più di 15 dipendenti, per le causali dell'articolo 21, comma 1.
- In caso di trasferimento d'azienda, il requisito dimensionale per l'impresa subentrante si calcola dal momento del trasferimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 148/2015 — Campo di applicazione
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti: a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1. 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’ articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
6. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall’ articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Stesso numero, altri codici
- Art. 20 D.Lgs. 504/1995
- Articolo 20 L. 184/1983: Cessazione dello stato di adottabilità
- Art. 20 Reg. (UE) 2024/1689 — Misure correttive e dovere di informazione
- Art. 20 Cod. Amb. — Consultazione preventiva
- Art. 20 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro)
- Art. 20 D.Lgs. 209/2005 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
Commento
Il perimetro soggettivo della CIGS: logica e struttura
L'articolo 20 del D.Lgs. 148/2015 definisce il campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), disegnando un perimetro più ampio ma anche più selettivo rispetto alla CIGO. Diversamente dall'articolo 10 (che elenca categorie produttive), l'articolo 20 combina il criterio della tipologia d'impresa con quello dimensionale — la soglia del semestre precedente — creando un sistema a geometria variabile.
Il blocco principale: più di 15 dipendenti (comma 1)
Il nucleo della disciplina CIGS si applica alle imprese che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. L'elenco è eterogeneo: imprese industriali (comprese edili e affini, lettera a); imprese artigiane che sospendono lavoratori per effetto dell'influsso gestionale prevalente dell'impresa committente (lettera b, con la definizione di influsso gestionale al comma 5 — più del 50% del fatturato verso un unico committente); imprese appaltatrici di mense o ristorazione che subiscono la riduzione di attività dell'azienda appaltante (lettera c); appaltatrici di pulizia anche in forma cooperativa (lettera d); imprese dei settori ausiliari ferroviari (lettera e); cooperative di trasformazione prodotti agricoli e consorzi (lettera f); imprese di vigilanza (lettera g).
Il blocco commerciale: più di 50 dipendenti (comma 2)
Il comma 2 ammette alla CIGS le imprese esercenti attività commerciali (inclusa la logistica, lettera a) e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici (lettera b), ma solo se superano la soglia più alta di 50 dipendenti nel semestre precedente. La soglia più elevata per il terziario riflette la maggiore frammentazione del settore e la considerazione che piccole imprese commerciali hanno strutture organizzative non compatibili con i complessi programmi richiesti dalla CIGS (riorganizzazione, piani di crisi).
Il blocco senza soglia dimensionale (comma 3)
Il comma 3 introduce categorie per le quali il requisito dimensionale non rileva: trasporto aereo, gestione aeroportuale e società derivate (lettera a) e partiti politici regolarmente iscritti nel registro (lettera b, con limite di spesa). Per il trasporto aereo, la peculiarità del settore — con imprese che potrebbero non raggiungere la soglia dei 15 dipendenti ma hanno rilevanza sistemica — giustifica l'esonero dal requisito dimensionale. Per i partiti politici, la norma è stata oggetto di discussione pubblica ma risponde a una logica di equiparazione al lavoro dipendente ordinario.
L'estensione dal 1° gennaio 2022 (comma 3-bis e 3-ter)
La riforma del 2022 (D.Lgs. 48/2015 come modificato) ha esteso in modo significativo l'ambito soggettivo della CIGS. Il comma 3-bis introduce una norma residuale: dal 1° gennaio 2022, la CIGS si applica ai datori di lavoro non coperti dai fondi bilaterali (articoli 26, 27, 40) che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1 (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà). Il comma 3-ter equipara a queste le categorie del trasporto aereo e dei partiti politici, a prescindere dalle dimensioni. Il comma 3-quater chiarisce che la disciplina originaria (commi 1, 2 e 3) cessa di applicarsi per i trattamenti decorrenti dall'1/1/2022, superata dalla nuova architettura.
Il requisito dimensionale nel semestre e la regola del trasferimento
Il requisito dei 15 (o 50) dipendenti si calcola sulla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda, non sulla forza lavoro alla data della domanda stessa. Questa precisazione è rilevante: un'impresa che ha ridotto l'organico nei giorni immediatamente precedenti la domanda può comunque soddisfare il requisito se il semestre precedente mostra una media superiore alla soglia. Il comma 4 prevede una regola speciale per il trasferimento d'azienda: se la domanda viene presentata entro sei mesi dal trasferimento, il requisito dimensionale si verifica per l'impresa subentrante a partire dalla data del trasferimento, non dall'intero semestre precedente.
Casi pratici
Caso 1: Impresa artigiana satellite: accesso alla CIGS per influsso gestionale
La ditta Alfa S.a.s., impresa artigiana con 18 dipendenti, produce componenti meccanici per conto di una sola azienda committente, che assorbe il 70% del suo fatturato. Quando la committente entra in CIGS per crisi aziendale e riduce le commesse, Alfa subisce una drastica contrazione dell'attività. Il consulente verifica che l'influsso gestionale prevalente è presente (fatturato verso il committente > 50% del totale, ai sensi del comma 5) e che Alfa ha più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Può quindi richiedere la CIGS ai sensi della lettera b) del comma 1.
Caso 2: Agenzia di viaggi: soglia 50 dipendenti
L'agenzia Beta Tour S.r.l. ha 40 dipendenti e attraversa una grave crisi a seguito del calo del turismo internazionale. Il direttore HR vorrebbe richiedere la CIGS per crisi aziendale. Il consulente del lavoro verifica il comma 2, lettera b): le agenzie di viaggio e turismo accedono alla CIGS solo se hanno più di 50 dipendenti nel semestre precedente. Con 40 dipendenti, Beta Tour non raggiunge la soglia e non può accedere alla CIGS. Dovrà verificare se aderisce a un Fondo bilaterale o se è coperta dal FIS.
Caso 3: Trasferimento d'azienda: calcolo del requisito dimensionale
La società Gamma S.r.l. acquista il ramo d'azienda produttivo di un'altra impresa il 1° marzo. Al momento del trasferimento assume 20 lavoratori. A maggio (due mesi dopo il trasferimento), Gamma vuole richiedere la CIGS per riorganizzazione. Il requisito dimensionale deve essere verificato dal 1° marzo (data del trasferimento) al 31 aprile: in quei due mesi ha avuto mediamente 20 dipendenti, superiori alla soglia di 15. La regola del comma 4 le consente quindi di presentare la domanda senza dover attendere il compimento del semestre precedente rispetto alla data tradizionale.
Domande frequenti
Come si calcola la media dei dipendenti nel semestre precedente per la soglia CIGS?
Si sommano i dipendenti presenti in ciascun mese del semestre precedente la data di presentazione della domanda e si divide per sei. Occorre considerare tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori part-time (contati pro-quota o in capo, a seconda della specifica regola applicabile). L'INPS verifica il dato mediante le comunicazioni obbligatorie e il libro unico del lavoro.
Un'impresa commerciale con 60 dipendenti può accedere alla CIGS?
Sì, se nel semestre precedente la domanda ha occupato mediamente più di 50 dipendenti, ai sensi del comma 2, lettera a). Le imprese commerciali rientrano nella CIGS per le causali ordinarie dell'articolo 21 (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà), con le stesse procedure e durate delle imprese industriali.
Un partito politico non iscritto nel registro può accedere alla CIGS?
No. Il comma 3, lettera b) condiziona l'accesso alla CIGS per i partiti politici alla loro iscrizione nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149/2013. Un partito politico non iscritto non rientra nel campo di applicazione della CIGS.
La soglia dei dipendenti si calcola per l'intera azienda o per la singola unità produttiva?
Il requisito dimensionale dell'articolo 20 si calcola per l'intera azienda (tutti i dipendenti nel semestre precedente), non per la singola unità produttiva. La CIGS viene poi richiesta per specifiche unità produttive, ma il requisito di accesso (più di 15 o 50 dipendenti) è aziendale.
Dal 2022, quali nuovi datori di lavoro accedono alla CIGS?
Dal 1° gennaio 2022, accedono alla CIGS i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai Fondi bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del decreto). Si tratta di una norma residuale che estende la CIGS a settori precedentemente coperti solo dai Fondi o rimasti privi di tutela, per le causali di riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà.
Vedi anche