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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dal 1° gennaio 2022 gli apprendisti accedono ai trattamenti di integrazione salariale alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati ordinari.
  • Prima del 2022 il regime era differenziato: CIGS solo per crisi aziendale se l'impresa non rientrava nella CIGO; CIGO se l'impresa rientrava nel titolo I del decreto.
  • Gli obblighi contributivi per la cassa integrazione si estendono anche agli apprendisti beneficiari, con esclusione delle agevolazioni previste dalla legge Biagi (art. 22 L. 183/2011).
  • Alla ripresa dell'attività il contratto di apprendistato è prorogato per un periodo pari alle ore di integrazione salariale fruite.
  • Per l'apprendistato professionalizzante o di alta formazione la sospensione non deve compromettere il completamento del percorso formativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 D.Lgs. 148/2015 — Apprendisti

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato… per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’ articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. articolo precedente articolo successivo

Commento

Gli apprendisti e la cassa integrazione: un'evoluzione normativa progressiva

L'articolo 2 del D.Lgs. 148/2015 disciplina l'accesso degli apprendisti ai trattamenti di integrazione salariale. Si tratta di una disposizione che ha subito una significativa evoluzione con la riforma del 2022 (D.L. 4/2022, convertito in L. 29/2022), che ha uniformato la posizione degli apprendisti a quella degli altri lavoratori subordinati, superando il complesso regime differenziato previsto nella versione originaria del decreto.

Nella disciplina originaria, il comma 2 articolava l'accesso degli apprendisti in modo frammentato: quelli dipendenti da imprese cui si applicavano solo le integrazioni straordinarie potevano accedere esclusivamente alla CIGS per la causale di crisi aziendale; quelli dipendenti da imprese con accesso sia a CIGO che CIGS, o solo alla CIGO, erano destinatari delle sole integrazioni ordinarie. Questo sistema rifletteva la storica diffidenza del legislatore verso l'estensione degli ammortizzatori a una categoria contrattuale connotata da forte elemento formativo e agevolata fiscalmente e contributivamente.

La riforma del 2022: uniformazione della platea

Il D.L. 4/2022 ha superato questa distinzione, sopprimendo l'applicazione del comma 2 per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022. Da quella data, gli apprendisti accedono ai trattamenti di integrazione salariale alle stesse condizioni degli altri lavoratori subordinati, senza distinzioni legate alla tipologia di impresa o alla causale. Si tratta di un ampliamento della platea coerente con la logica universalistica che ha guidato le riforme degli ammortizzatori sociali degli ultimi anni.

Gli obblighi contributivi

Il comma 3 estende agli apprendisti beneficiari gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali. Restano fermi gli obblighi contributivi ordinari dell'apprendistato di cui all'art. 1, comma 773, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha stabilito il regime contributivo agevolato per questa tipologia contrattuale. La norma precisa però che alle contribuzioni relative alla cassa integrazione degli apprendisti non si applicano le agevolazioni previste dall'art. 22, comma 1, della L. 183/2011 (collegato lavoro), che aveva introdotto esenzioni contributive per talune tipologie di apprendistato. Il legislatore ha dunque scelto di non estendere le agevolazioni contributive tipiche del rapporto di apprendistato alla contribuzione per la cassa integrazione, mantenendo la piena partecipazione al finanziamento del sistema.

La proroga del contratto e la tutela del percorso formativo

Il comma 4 risolve un nodo pratico rilevante: la sospensione o riduzione dell'orario durante il periodo di integrazione salariale non può penalizzare la durata contrattuale dell'apprendistato né il completamento del percorso formativo. La legge prevede che, alla ripresa dell'attività lavorativa, il contratto di apprendistato sia prorogato in misura equivalente al monte ore di integrazione salariale fruita. Ciò garantisce che il lavoratore completi integralmente il periodo di formazione pattuito, senza subire una decurtazione per effetto di eventi aziendali estranei alla sua volontà.

Per le forme di apprendistato con più forte connotazione formativa, quali l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 D.Lgs. 81/2015) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015), la norma aggiunge una protezione ulteriore: la sospensione non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo, eventualmente ridefinito nelle modalità ma non nella sostanza. Questo presidio normativo riflette la doppia natura del contratto di apprendistato, che è insieme rapporto di lavoro e contratto di formazione.

Casi pratici

Caso 1: Azienda con solo CIGS: prima del 2022 l'apprendista era limitato

Nel 2019, Alfa S.p.A., grande impresa industriale con oltre 50 dipendenti, ottiene la CIGS per riorganizzazione aziendale. Tizio, apprendista professionalizzante di 23 anni in forza da 14 mesi, chiede di beneficiare del trattamento. Poiché l'impresa rientra nel solo regime straordinario e la causale è la riorganizzazione (non la crisi aziendale), secondo la disciplina allora vigente Tizio non può accedere alla CIGS: la norma originaria lo ammetteva solo per la causale di crisi aziendale. L'azienda deve trovare soluzioni alternative per gestire il suo orario durante il programma.

Caso 2: Dal 2022: apprendista incluso senza distinzioni

Nel 2023, Beta S.r.l. attraversa una crisi produttiva e richiede la CIGS per crisi aziendale. Caio, apprendista da 8 mesi, viene incluso nell'elenco dei beneficiari insieme a tutti gli altri lavoratori dell'unità produttiva. Grazie alla riforma del 2022, Caio accede al trattamento senza che si ponga il problema della tipologia di impresa o della causale. Le ore di integrazione salariale fruite vengono annotate e, alla ripresa, il contratto di apprendistato viene prorogato di pari durata.

Caso 3: Proroga del contratto e tutela del percorso

Sempronio è apprendista per la qualifica professionale presso un'impresa artigiana del settore lapideo. Nei mesi di gennaio e febbraio l'azienda ricorre alla CIGO per intemperie stagionali, sospendendo il lavoro per un totale di 120 ore. Alla ripresa, il contratto di Sempronio viene prorogato di 120 ore lavorative. Il referente formativo aziendale aggiorna il piano formativo individuale per redistribuire i moduli formativi nel periodo aggiuntivo, assicurando che il completamento della qualifica non sia compromesso dalla sospensione.

Domande frequenti

Un apprendista può ottenere la cassa integrazione nel 2024?

Sì. Dal 1° gennaio 2022 gli apprendisti accedono ai trattamenti di integrazione salariale alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati ordinari, senza limitazioni legate alla tipologia di impresa o alla causale. Il comma 2, che prevedeva il vecchio regime differenziato, è stato soppresso per i periodi decorrenti da quella data.

L'azienda deve versare contributi per la cassa integrazione degli apprendisti?

Sì. Il comma 3 estende agli apprendisti beneficiari gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali. Non si applicano le agevolazioni di cui all'art. 22, comma 1, L. 183/2011, anche se restano fermi gli obblighi contributivi agevolati ordinari dell'apprendistato.

La sospensione in cassa integrazione accorcia la durata del contratto di apprendistato?

No. Il comma 4 prevede che il contratto sia prorogato per un periodo equivalente alle ore di integrazione fruite. La finalità è garantire il completamento del percorso formativo.

Cosa succede al percorso formativo dell'apprendista sospeso in CIGO?

La sospensione non deve compromettere il completamento del percorso formativo. Per le tipologie di apprendistato più formative (qualifica/diploma e alta formazione), il piano formativo può essere ridefinito nelle modalità, ma deve essere comunque completato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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